Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7250/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, In Persona Del Ministro Pro Tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE . -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia n. 2019/2023 depositata il 25/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio e di revoca del beneficio, emesso dal Tribunale di
Foggia l’8 marzo 2023, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 25 febbraio 2024. Il giudice dell’opposizione ritenne tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente alla adozione del provvedimento che aveva definito il giudizio, in applicazione dell’art. 83, comma 3 -bis, del DPR 115/2002 in forza del quale ‘il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, articolando un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intimato, si è costituito ai soli fini RAGIONE_SOCIALE eventuale partecipazione all’udienza pubblica e non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002 e 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo il Tribunale rigettato l’istanza perché proposta dopo la conclusione del giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Come da questa Corte più volte ribadito (Cass. Sez. 6 -2, 23/07/2020, n. 15699; Sez. 6 -2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello RAGIONE_SOCIALE, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello RAGIONE_SOCIALE, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile
solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016).
Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è, dunque, esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, appare evidente come l’ordinanza del Tribunale di Foggia sia stata impugnata dalla COGNOME, parte ammessa al gratuito patrocinio, unicamente con riferimento alla omessa liquidazione dei compensi al difensore, dovendone conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Seconda Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione in data 18/02/2026
Il Presidente
NOME COGNOME