Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28473 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28473 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2858/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 1385/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-il Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 12.04.2017, ha accolto il ricorso di NOME, annullando, per l’effetto, il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha liquidato il compenso applicando i minimi tariffar, con compensazione delle spese di lite;
–NOME ha impugnato detta ordinanza sulla base di quattro motivi;
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.;
-il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva;
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.4 del D.M.55/2014 e dell’art.13 bis, comma 2 , L. 21.12.2012 in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato il compenso al difensore assumendo come parametro di riferimento i valori minimi ridotti della metà, in ragione dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio mentre, invece, la dimidiazione del compenso avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dei valori medi; la liquidazione del compenso inferiore ai valori minimi sarebbe lesiva dell’equo compenso e manifestamente irrisoria;
-il motivo è fondato;
-questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato, sia nel rapporto col proprio cliente, sia ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12 comma 1 del DM 55/2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ( Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438)
-a tale principio non si è uniformato il Tribunale, che ha determinato il compenso sulla base del valore minimo ed ha provveduto ad un’ulteriore decurtazione del 50%, trattandosi di liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-il motivo deve, pertanto, essere accolto;
-il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
-vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si censura il vizio di motivazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art.132, comma IV c.p.c., la violazione dell’art.4 del DM n.55 del 2014 e l’erronea compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con
rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda