Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26595/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 588/2022, depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 588 /2022, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato le domande dell’AVV_NOTAIO dirette ad ottenere il pagamento di euro 4300,00, oltre accessori, a titolo di compensi e spese per la difesa di NOME COGNOME in un giudizio civile. Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie formulate in secondo grado all’udienza di precisazione delle conclusioni; nel
merito ha escluso la natura confessoria o di riconoscimento del debito delle dichiarazioni dell’assistita contenute nella denuncia -querela del 18.10.2016, reputando irrilevante il pagamento effettuato dai genitori della COGNOME.
Ha ritenuto che la difesa fosse stata prestata a titolo gratuito, evidenziando che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale durata anni ed interrottasi bruscamente e che mai l’AVV_NOTAIO, cui, a conferma della solidità dei rapporti, era stata rilasciata una procura generale alle liti, aveva avanzato pretese economiche prima della rottura dei rapporti nonostante la notevolissima attività professionale espletata nell’interesse dell’assistita entro un lungo arco temporale.
La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in otto motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; il ricorrente ha chiesto la decisione.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 233 e 345 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato tardive le istanze istruttorie formulate all’udienza di p recisazione delle conclusioni e inammissibile il giuramento decisorio avente ad oggetto fatti estranei alla pretesa dedotta in causa, obiettando che le prove riguardavano circostanze sopravvenute alla preclusioni in primo grado e che il giuramento può esser ammesso in ogni fase o grado di causa ed era pertinente poiché diretto a provare la disponibilità della cliente a versare il dovuto e, quindi, l’onerosità del rapporto.
2.1. Il motivo è infondato.
Il ricorso non illustra la decisività dei nuovi elementi, che appaiono diretti a dimostrare una volontà transattiva (e la cessazione della materia del contendere) che la Corte di merito ha ritenuto non perfezionata o i risultati degli incontri di mediazione da cui si intende ricavare la prova indiziaria
dell’onerosità del rapporto sulla base di fatti sopravvenuti alla rottura dei rapporti tra le parti, sopravvenienze che la Corte di merito ha ritenuto non incompatibili con la originaria gratuità del mandato, posta la ravvisata volontà dell’assistita, una volta raggiunta dalla richieste di pagamento, di valutare la possibilità di definire bonariamente ogni pendenza con la controparte solo per evitare l’alea del giudizio.
2.2 Il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico (art., 233, comma secondo c.p.c.) in modo che il giudice possa limitarsi a verificare l’ an iuratum sit , onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula adottata è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione (Cass. 9831/2014; Cass. 24025/2009).
La prova verteva, nella specie, su una circostanza solo indirettamente volta a dimostrare l’onerosità del rapporto; la volontà di transigere la lite con il pagamento di una somma non escludeva, comunque, la gratuità del rapporto poiché, come sostenuto dalla Corte di merito, dopo la rottura della relazione sentimentale intrattenuta per anni, tale disponibilità era diretta solo ad evitare lungaggini processuali.
Anche le altre prove sono state valutate e, secondo la Corte distrettuale, erano volte semplicemente a provare l’intervenuta transazione della lite, non il merito della pretesa fatta valere.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2233 e 1709 c.c., 13 della legge n. 247/2013, 112 c.p.c., per aver confermato la gratuità del rapporto pur in mancanza di una prova diretta del perfezionamento di un accordo tra le parti.
La censura denuncia l’omessa valutazione delle e -mail del difensore della resistente, cui era stata manifestata la disponibilità transigere la lite ed era stata sollecitata la corretta quantificazione delle spettanze, affermando che il giudice abbia trascurato che la revoca delle procura generale alle liti era
anteriore alla richieste di pagamento e che il rapporto sentimentale tra le parti e la sua durata erano sforniti di prova e non dimostravano il carattere gratuito delle prestazioni professionali.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 132, comma primo, n. 4, c.p.c., 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte ritenuto la gratuità del patrocinio tramite un ragionamento presuntivo non aderente alle risultanze documentali e sulla base di indizi privi di gravità, precisione e concordanza. In particolare, il ricorrente si duole della illogicità della motivazione riguardo all’interpretazione del contenuto delle denunce della resistente e per aver escluso che l’assistita avesse riconosciuto di dover pagare, osservando che la stessa volontà di transigere la liti implicava la sussistenza del debito.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2230, 2233 c.c., 115, 116 e 132, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il giudice erroneamente interpretato gli elementi acquisiti (e-mail dei difensori, denunce dell’assistit a esitate in provvedimenti di archiviazione, effettuazione dei bonifici di pagamento, prove per testi, documenti prodotti in appello) che giustificavano l’ accoglimento della domanda. Denuncia l’ illogicità della sentenza per non aver riconosciuto il dovuto rilievo alla volontà di pagare manifestata dall’assistita e al versamento delle somme liquidate dal Tribunale di Siracusa, non giustificandosi il versamento dei restanti compensi, oltre a quelli oggetto di distrazione, se non che per l’onerosità del rapporto.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2735 c.c. e la contraddittorietà della motivazione riguardo all’interpretazione del contenuto delle denuncia presentata da NOME COGNOME COGNOME la sentenza ha negato valenza di confessione o di riconoscimento dele debito, reputando che detta denuncia, nella parte in cui si dava atto che la resistente si era rivolta ad altro professionista affinché verificasse la congruità delle richieste di pagamento, dimostrasse unicamente la volontà di transigere le liti per evitare lungaggini processuali e non, invece, l’onerosità del manda to.
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 1988 c.c., per aver la Corte distrettuale escluso che il contenuto della denuncia penale e i bonifici effettuati da NOME COGNOME per il tramite dei suoi genitori non costituissero un riconoscimento di debito da parte della cliente.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono respinti per le ragioni che seguono.
3.1. Sono inammissibili le dedotte violazioni di legge sostanziale: l’erro r in iudicando consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della fattispecie; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa qui introdotta è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 7871/2025; Cass. 3340/2019; Cass. 3340/2019).
3.2. Le censure con cui è veicolata la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazione dell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, sindacabile solo per vizi di motivazione o ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
L ‘art. 116 c.p.c. può essere invocato ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione; la violazione del l’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio nei casi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass. SU 20867/2020; Cass. 16016/2021).
Nessuna delle previsioni è volta a censurare le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).
La pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’onere della prova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementi acquisiti in istruttoria e sulla prova presuntiva . L’art. 2697 c.c. viene in considerazione solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018) non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto indimostrato il diritto in contestazione nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).
3.3. Le restanti censure investono principalmente profili di merito ed eccedono dai limiti del controllo di legittimità sul corretto uso delle presunzioni e dal sindacato sulla motivazione che, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è ridotto al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass. 22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. SU 8053/2014).
Il carattere oneroso del rapporto professionale (che ne è connotazione normale ma che non determina alcuna presunzione: Cass. 2769/2014; Cass. 5472/1999, pur essendo richiesta una dimostrazione rigorosa della gratuità che è a carico dell’assistito: Cass. 2 9617/2024; Cass. 13211/2025; Cass. 23893/2016), è stato motivatamente superato, valorizzando elementi indiziari plurimi, significativi e convergenti consistenti nella esistenza di un consolidato rapporto sentimentale tra le parti durato quasi un decennio, nella notevole mole di prestazioni professionali svolte dal ricorrente senza
che per anni fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento, nel conferimento di una procura speciale nel 2012 a conferma della solidità dei legami, nel fatto che solo con la rottura dei rapporti è stato chiesto il pagamento dei compensi, elementi dai quali il giudice di merito ha desunto l’esistenza di un patto di gratuità.
La prestazione d’opera del difensore può pure essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, per i rapporti personali o anche per motivi di semplice convenienza.
La retribuzione costituisce oggetto di un diritto disponibile cui il titolare può liberamente rinunciare (Cass. 20269/2010; Cass. 8539/2018). La prova della gratuità non esige necessariamente (anche per la validità del patto), la produzione di accordo scri tto che la contempli, posto che l’onere di forma scritta ad substantiam di cui all’ultimo comma dell’art. 2233 c.c. riguarda i rapporti di patrocinio di cui sia accertata l’onerosità e si applica alle ipotesi in cui sia dedotto il perfezionamento di un accordo sul compenso quale fonte primaria di regolazione economica del rapporto (art. 2333, comma primo, c.c.), non se il mandato è a titolo gratuito.
3.4. Il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a controllare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività (come è acceduto nel caso in esame), per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. SU 8053/2014).
In tale verifica non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata “, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. SU 8053/2014).
E’ infine precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione (Cass. SU 8053/2014). Spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
La sussistenza di una lunga relazione sentimentale e della coabitazione è stata invece desunta sia dall’assenza di contestazioni, sia dagli atti processuali, con apprezzamento motivato, che attiene al merito.
3.5. Compete al giudice di merito accertare se una data dichiarazione abbia valore confessorio (Cass. 3698/2020; Cass. 5330/2003), e comunque le denunce penali, essendo dirette agli organi di polizia, potevano al più integrare una confessione a terzi, liberamente valutabile (Cass. 3689/2021).
La Corte di merito ha ritenuto che nelle espressioni usate dalla COGNOME nella querela-denuncia in oggetto, fosse assente un contenuto confessorio. Appare logica anche la valutazione del carteggio tra i difensori e del pagamento mediante bonifico, cui la sentenza ha riconosciuto una mera finalità transattiva volta ad evitare possibili lungaggini processuali e l’alea di un giudizio, non un riconoscimento del debito. Neppure la formulazione
di una proposta di accordo poteva costituire un’ammissione d el debito, spettando al giudice il dovere di interpretare, alla luce dei fatti e delle parole usate dalla parte, il senso della proposta e accertare se dietro di essa si possa nascondere una tacita ammissione di responsabilità (Cass. 5721/19). La sentenza ha, infine, spiegato che il versamento in favore del ricorrente delle somme ottenute da NOME COGNOME COGNOME titolo di spese processuali nel giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa era conseguenza della disposta distrazione delle spese in favore dell ‘AVV_NOTAIO, che aveva precettato gli importi, senza possibilità di pretendere dalla cliente somme ulteriori.
Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, sull’assunto che la richiesta di pagamento del compenso doveva essere accolta, venendo meno la soccombenza del ricorrente.
L’ottavo motivo lamenta la mancata condanna della cliente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata.
I due motivi sono inammissibili perché postulano un’insussistente soccombenza della cliente, che è condizione indispensabile anche per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell ‘art. 96, c. p.c.., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. SU 27433/2023; Cass. SU 27195/2023; Cass. SU 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1.200,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 600 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 4.12.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME