Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2502-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4118/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2568/2014;
R.G.N. 2502/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEe istanti ad essere inserite, con il punteggio effettivo, a pettine e non in coda per il biennio 2009/2011 nella graduatoria permanente AT; che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi estendere al D.M. n. 42 RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2009 il rilievo in base al quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4 ter, d.l. n. 134/2009, rilievo per il quale l’in serimento ‘in coda’ nelle graduatorie ad esaurimento RAGIONE_SOCIALEe province diverse da quella di appartenenza è da considerarsi in contrasto con la regola ordinamentale prescelta dal legislatore data da ll’inserimento ‘a pettine’ dei docenti nelle graduatorie, pervenendo così a riconoscere a riguardo un diritto soggettivo pieno e perfetto del docente interessato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;
che le controricorrenti hanno poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 44/2011, RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 41/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova, imputa alla Corte
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territoriale il travisamento RAGIONE_SOCIALE‘intero quadro normativo, non avendo tenuto conto, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘aver e la declaratoria di incostituzionalità travolto l’intero meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in coda, ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali, in effetti non più ammessa dal successivo D.M. n. 44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto RAGIONE_SOCIALEe istanti all’inserimento in più graduatorie; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘eccepita carenza di interesse all’azione conseguente al mutato quadro graduatorie alla Corte territoriale di non avere normativo, impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in più provinciali;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili per le medesime ragioni illustrate in precedenti decisioni rese in cause a questa del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. n. 17800/2021 e le ulteriori sentenze ivi citate) incentrate sul rilievo per cui le censure sollevate non colgono la ratio decidendi , rilevando qui, non il diritto a rimanere inclusi nelle graduatorie di più province, ma esclusivamente le modalità di inserim ento nell’unica graduatoria rispetto alla quale il trasferimento era stato domandato e ciò per effetto di quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale circa la conservazione, all’esito RAGIONE_SOCIALEa trasformazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione in base al criterio meritocratico (ovvero in base all’effettivo punteggio e così secondo il criterio ‘a pettine’) e conseguendone la non pertinenza del richiamo al D.M. n.
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44/2011 concernente l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per il biennio 2011/2013, per discutersi qui del trasferimento domandato nel biennio precedente;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari;
non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME .
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.6.2024 La Presidente NOME COGNOME