Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4154 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4154 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8358/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello di Bologna n. 544/2024 depositata il 07/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna rigettava l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 285 del 22/7/2023.
Lo COGNOME era rimasto inserito nella Graduatorie ad Esaurimento (GAE) RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per molti anni, nei quali aveva prestato docenze con contratti a tempo determinato, fino all ‘ a.s. 2015/2016, a seguito di che era stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, con previsione di assegnazione di sede provvisoria dal 1/7/2016; in relazione alla quale, il 26/7/2016, era stato dichiarato decaduto dalla nomina per non aver preso servizio senza giustificato motivo, con cancellazione dalla GAE; di aver presentato il 30/3/2022 domanda di reinserimento nelle GAE che era stata respinta, anche a seguito di reclamo, con la motivazione che, da un lato, egli non aveva proposto la domanda con la modalità telematica prescritta, a pena di non presa in considerazione, dall ‘ art. 9, co. 4, del DM n. 60/2022; dall ‘ altro, perché alla immissione in ruolo seguiva la decadenza da tutte le graduatorie ad esaurimento.
Tanto premesso in fatto, aveva chiesto accertarsi il suo diritto all ‘ inserimento nella GAE di pertinenza (terza fascia, scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A-046) per il triennio 2022/2025, pubblicata il 8/6/2022, perché: a) aveva necessariamente dovuto presentare la domanda via pec , perché il sistema informatico non l ‘ accettava; b) la decadenza prevista dall ‘ art. 399, co. 3 bis , del d.lgs. n.297/94 non poteva trovare applicazione, essendogli stato precluso lo svolgimento del periodo di formazione e prova. Assumendo di averne titolo per punteggio, aveva altresì chiesto dichiararsi il suo diritto all ‘ assunzione a tempo indeterminato.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva resistito nel merito.
Nel giudizio erano state coinvolte, quali docenti controinteressate, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rimaste contumaci.
La Corte di Appello rigettava il gravame assumendo (in sintesi): che la questione formale attinente alle modalità tecniche di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda era superata dal fatto che già il Tribunale aveva disatteso l ‘ eccezione del RAGIONE_SOCIALE secondo la quale fosse ciò fosse d ‘ impedimento al preteso diritto; che altrettanto correttamente il Tribunale aveva rilevato che ad ostare al reinserimento era invece la circostanza, sostanziale, che l ‘ immissione in ruolo comportasse la decadenza dalle GAE; che sebbene l ‘ attore si fosse riservato di impugnare il provvedimento di decadenza dalla nomina in ruolo, la legittimità RAGIONE_SOCIALEo stesso non formava oggetto del giudizio; che come correttamente ritenuto dal primo giudice, l ‘ art. 1, co. 1 bis , del d.l. n. 97/2004, conv. in legge n. 143/2004, che questa Corte aveva ritenuto applicabile anche alle GAE, e che consentiva il reinserimento a domanda del docente cancellato dalla graduatoria per il caso che la cancellazione fosse stata determinata da mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di permanenza/aggiornamento (con conseguente illegittimità e necessità di disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa mancata revisione nel DM n. 325/2014), avendo carattere eccezionale, era di stretta interpretazione, e quindi non poteva trovare applicazione al caso di specie; del resto, poiché la cancellazione dalla graduatoria conseguiva anch ‘ essa, come la decadenza dalla nomina in ruolo, alla mancata assunzione del servizio, l ‘ invocato reinserimento «si risolverebbe in un aggiramento di tale statuizione che non risulta allo stato essere stata oggetto di apposito giudizio di merito»; uguale argomento valeva per l ‘ art. 1, lett. b) del DM 10/3/22, che recepiva la stessa regola.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre lo COGNOME con atto affidato ad unico motivo.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
NOME e NOME risultano intimate.
Il ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce, in relazione al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, del DM n. 60/2022, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, co. 1 bis del d.l. n. 97/2004, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, co. 5, del d.lgs. n. 59/2017, e degli artt. 3, 57, 97 e 101 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
In sostanza, si assume che l ‘ art. 1, co. 1 bis del d.l. n. 97/2004 dovrebbe trovare applicazione, per via analogica e/o costituzionalmente orientata, al caso in esame, privo di disciplina specifica, tenuto conto del fatto che le GAE contenevano per definizione docenti già iscritti nelle Graduatorie utili per l ‘ assunzione, sì che il reinserimento non consisteva in un inserimento ‘ ex novo ‘. Si assume che la disposizione sopra indicata non ha carattere eccezionale, ma semmai meramente speciale; né sussisteva il paventato ‘aggiramento’.
Si insiste, inoltre, a riprova RAGIONE_SOCIALEa tesi, sull ‘ assunto secondo il quale il RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato addirittura ‘ motu proprio ‘ la surrichiamata disposizione a casi analoghi, quale quello del docente che aveva subìto la revoca RAGIONE_SOCIALEa proposta di assunzione, malgrado già cancellato dalla graduatoria.
Si argomenta infine, che, essendo la decadenza dall ‘ impiego intervenuta prima del superamento del periodo di prova, la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione al caso in esame ridonda in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, co. 5, del d.lgs. n. 59/2017, in quanto questo prevede che solo ‘In caso di superamento del testi finale e RAGIONE_SOCIALEa valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento’.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non ha messo in discussione, nel presente giudizio, né la legittimità RAGIONE_SOCIALEa decadenza dalla sua nomina in ruolo nel luglio 2016,
conseguente, secondo l ‘ art. 436 comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, al fatto che egli non avesse assunto servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; né che legittimamente egli fosse stato cancellato dalle GAE.
Merita però precisare che tale cancellazione non è specificamente riferibile a previsione contenuta nell ‘ art. 399 del d.lgs. 297/94, che nulla disponeva al riguardo nel 2016 (il comma 3 bis , prevedente che «L ‘ immissione in ruolo comporta, all ‘ esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo» venne introdotto solo dall ‘ art. 1, co. 17 octies , d.l. n. 126/2019 conv. legge n. 159/2019), quanto alla previsione di cui all ‘ art. 401, comma 8, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs., che già prevedeva che «La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita»; previsione reiterata dall ‘ art. 436, comma 2, del decreto.
Fatta questa premessa, la pretesa equiparabilità del caso in esame a quello regolato dall ‘ art. 1, comma 1 bis , del d.l. n. 97/2004 conv. in legge n.143/2004 non ha, ad avviso di questa Corte, fondamento.
La disposizione in questione, prevedente che «Dall ‘ anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all ‘ articolo 401 del testo unico avviene su domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l ‘ aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con apposito decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. La mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio
maturato all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione», malgrado dettata per le graduatorie permanenti, prima che queste, con l ‘ art. 1, co. 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006, fossero trasformate in graduatorie ad esaurimento, con conseguente non ammissione di nuovi inserimenti, è stato giudicato da questa Corte applicabile anche alle cancellazioni dalle GAE determinate dalla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di aggiornamento (Cass. nn. 28250/2017, 10221/2020, 3373/2023), sulla base RAGIONE_SOCIALEa confutazione RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALE ‘ abrogazione per incompatibilità da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 605 cit., a sua volta fondata sul rilievo che «E ‘ significativo, a conferma RAGIONE_SOCIALEa perdurante vigenza RAGIONE_SOCIALEa norma sopra indicata, che ancora nel 2011 il legislatore sia nuovamente intervenuto sul testo RAGIONE_SOCIALEa disposizione e, pur affermando, al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, abbia lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda il “reinserimento”, con il recupero del punteggio maturato al momento RAGIONE_SOCIALEa cancellazione (punto 3)…Il criterio ermeneutico indicato dall ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono né di estendere il divieto di “ulteriori nuovi inserimenti” ai docenti cancellati in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine “reinserimento”, evidenzia la non sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEa posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi……il legislatore, pur perseguendo l ‘ obiettivo RAGIONE_SOCIALEa eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall ‘ altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004. Il principio è stato
ribadito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3324 del 5.7.2017 con la quale è stata dichiarata l ‘ illegittimità del d. m. n. 235/2014, per contrasto col citato comma 1 bis del d. I. n. 97 del 2004, nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti “depennati” in occasione dei precedenti aggiornamenti. I giudici amministrativi hanno disatteso la tesi RAGIONE_SOCIALE ‘ abrogazione sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, rilevando che: «Né il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra contrastare con la qualificazione “a esaurimento” RAGIONE_SOCIALEe graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte RAGIONE_SOCIALEe graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge» (cfr. Cass. 25850/2017).
Il percorso argomentativo sul quale poggia l ‘ orientamento in questione rende evidente che esso non si fonda sul riscontro di un principio generale atto a consentire il reinserimento di docenti precedentemente cancellati, che, quanto alle GAE, è evidentemente escluso dal carattere ‘chiuso’ RAGIONE_SOCIALEe stesse; e nemmeno nella possibilità di qualificare in via generale i reinserimenti come inserimenti ‘ ex novo ‘; ma nella constatazione specifica RAGIONE_SOCIALEa piena e normativamente ribadita compatibilità di una regola eccezionale già dettata per le graduatorie permanenti a graduatorie che, in definitiva, ne costituivano, mutatis mutandis, la prosecuzione.
Anche volendo prescindere dal fatto che la disposizione, facendo eccezione ad una regola generale, è inapplicabile al di fuori dei casi da essa considerati secondo l ‘ art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, il caso del docente cancellato per essere decaduto dalla nomina in ruolo non si presta
comunque nemmeno ad una applicazione analogica, non esistendo una eadem ratio.
Questa Corte ha affermato che «L ‘ art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel prevedere la decadenza dalla nomina per colui che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato al differimento RAGIONE_SOCIALEa presa di servizio, atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli RAGIONE_SOCIALE ‘ assunto solo qualora quest ‘ ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa» (Cass. n. 6743/2022); ed ancora che «Il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento RAGIONE_SOCIALE ‘ assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse pubblico del quale è portatrice ex art. 97 Cost., nell ‘ ottica RAGIONE_SOCIALE ‘ efficienza RAGIONE_SOCIALE ‘ azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria» (Cass. n. 2385/2022).
5. Tali affermazioni impongono di rilevare ulteriormente che mentre il docente che non presenta la domanda di aggiornamento è cancellato solo in quanto tale condotta è valutata, fino a nuova sessione, come sintomatica di un disinteresse alla permanenza in graduatoria, ed in definitiva egli, omettendo l ‘ adempimento RAGIONE_SOCIALE ‘ onere, nuoce solo a se stesso, quello sanzionato di cancellazione in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa decadenza RAGIONE_SOCIALEa nomina in ruolo derivata dalla mancata resa di servizio nel termine senza giustificato motivo lo è (anche) in quanto tale condotta integra comportamento lesivo RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse pubblico alla rapida ed efficiente copertura del posto, e degli altri interessati alla copertura di quel posto, meno titolati.
L ‘ argomento che fa leva sull ‘ assunto che l ‘ Amministrazione avrebbe consentito il reinserimento di docente che aveva subìto la revoca RAGIONE_SOCIALEa proposta di assunzione è inammissibile, basandosi su affermazione di fatto non trovante riscontro nella sentenza impugnata, ed estraneo al motivo di violazione di legge. E ‘ peraltro il caso di osservare che, a prescindere dalla legittimità di tale estensione, RAGIONE_SOCIALEa quale qui non ci si deve occupare, il caso di revoca RAGIONE_SOCIALEa proposta di assunzione è un caso di cancellazione per sopravvenienza di fatto non dipendente dalla condotta del lavoratore, non assimilabile per ratio a quello di cancellazione per mancata presentazione in servizio.
Del pari inammissibile, oltre che infondata, è la tesi che poggia sulla pretesa virtuale contrarietà a tale soluzione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, co. 5, del d.lgs. n. 59/2017.
La disposizione in questione, prevedente che «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova» è stata introdotta ed è entrata in vigore dopo che, nel 2016, il ricorrente ha subito la cancellazione per decadenza dalla nomina con provvedimento la cui legittimità non è stata messa in discussione nel procedimento per cui è qui giudizio (per esserne il ricorrente riservata una futura impugnazione, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata ed è ribadito in ricorso). Il principio che il ricorrente intende evocare (quello per cui la cancellazione avrebbe dovuto seguire al superamento RAGIONE_SOCIALEa prova) non può qui avere alcuna rilevanza, sia perché attiene alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, che qui non è in discussione, e non al preteso diritto al reinserimento, sia perché la disposizione non era neppure vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa cancellazione. Per l ‘ aggiunta, la disposizione in questione era inserita nel decreto attuativo dei commi 181 e 181 RAGIONE_SOCIALEa legge n.107/2015, e come tale non aveva generale
applicazione, riguardando solo la nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘ accesso ai ruoli RAGIONE_SOCIALEa scuola secondaria previsti dalle surrichiamate disposizioni.
Una regola analoga venne poi introdotta in termini più generali dall ‘ art. 1, co. 17 octies , d.l. n. 126/2019 conv. legge n. 159/2019, mediante l ‘ introduzione di un comma 3 bis all ‘ art. 399 del d.lgs. n. 297/94; disposizione anch ‘ essa poi abrogata dall ‘ art. 5, co. 20, lett. a), del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 7/2023, con contestuale introduzione di un nuovo comma 3, che ha alfine stabilito l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 5 cit. «Ai docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola RAGIONE_SOCIALE ‘ infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto… a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l ‘ anno scolastico 2023/2024…».
In conclusione, il ricorso va respinto.
Poiché la questione non risulta aver formato oggetto di precedenti di legittimità specifici, essa può ritenersi nuova e come tale atta a legittimare e giustificare l ‘ integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Deve tuttavia darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME