Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7681 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9862-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 9862/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/03/2023
CC
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILA ROMAGNA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO XII AMBITO TERRITORIALE PER RAGIONE_SOCIALE MODENA – UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE PER RAGIONE_SOCIALE‘ CESENA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 811/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/09/2018 R.G.N. 662/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 14 settembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed altri 6 litisconsorti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE lRAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nella parte in cui non prevedeva
la facoltà di presentare domanda di inserimento pleno iure nella III fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come tutte le istanti, avevano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 nonch é previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per la classe concorsuale Scuola RAGIONE_SOCIALE‘Infanzia e RAGIONE_SOCIALEa classe concorsuale Scuola Primaria, del diritto ad essere inserite nella III fascia RAGIONE_SOCIALEe suddette graduatorie ad esaurimento, con decorrenza dal giorno RAGIONE_SOCIALEe pubblicazione;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non sussistere il diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEe istanti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento indipendentemen te dal costituire il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 titolo abilitante, atteso che, ove tale qualificazione fosse derivata dal DPR n. 7464 del 25 marzo 2014, legittimamente le istanti non sarebbero state all’epoca inserite n elle predette graduatorie, mentre, ove il DPR citato avesse avuto valore meramente dichiarativo di quella qualificazione sussistente ab origine, le istanti avrebbero dovuto all’epoca presentare domanda per l’inserimento dapprima nelle graduatorie permanent i e successivamente in quelle ad esaurimento;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrevano le sole COGNOME e COGNOME, affidando l’impugnazione a sedici motivi, cui resistono, con controricorso, le Amministrazioni intimate;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 imputano alla Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘invocata disposizione letta nel senso di precludere l’accesso alle graduatorie ad esaurimento a quanti non fossero già inseriti nelle graduatorie
permanenti e non avessero fatto richiesta di iscrizione nelle nuove graduatorie entro il termine previsto, quando invece la preclusione era riferita ai soli candidati non abilitati entro il 31.12.2006;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 preleggi e del D.L. n. 70/2011, le ricorrenti lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, l. n. 296/2006 da parte RAGIONE_SOCIALEa normativa intervenuta in epoca successiva alla predetta legge implicante la non estensibilità del divieto di ulteriori inserimenti ai soggetti già autorizzati per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge medesima identificati in quelli che al momento RAGIONE_SOCIALEa trasformazione fossero già in possesso del titolo abilitante;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 c.c., le ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa proponibilità del ricorso, avente ad oggetto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, tenuta ad inserire nelle graduatorie i soggetti abilitati, sino a quando l’inadempimento medesimo perdura e sino alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, non essendo prevista dalla legge alcuna decadenza;
-che, nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE è prospettata in relazione all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, l. n. 296/2096 che, negando l’inserimento dei diplomati magistrali entro l’anno 2001/2002, escluderebbe ogni tutela nei confronti di tali lavoratori precari;
-che, con il quinto motivo, si ribadisce l’erroneit à RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, l. n. 296/1996 ponendosi il divieto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in possesso del diploma magistrale
per quanti non abbiano fatto valere in Italia tale titolo entro il 2007 in contrasto con l’art. 6, n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, il Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e gli artt. 12 e 39 CE;
-che, con il sesto motivo, la medesima censura relativa all’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, n. 296/1996 è prospettata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per essere precluso ai soli diplomati magistrali l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e così le opportunità di stabilizzazione riconosciute agli altri lavoratori a termine;
-che, con il settimo motivo, le ricorrenti tornano a censurare l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 1, comma 605, n. 296/1996 in quanto, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 151 TFUE e RAGIONE_SOCIALEe direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, non consente di accedere alle tutele di cui alla disciplina in materia di lavoro a termine ed al piano straordinario di reclutamento;
-che l’erroneità del pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è, con l’ottavo motivo, ulteriormente ribadita in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea per aver ritenuto
l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa decisione del Consiglio di Stato di annullamento parziale del DM n. 235/2014 ed aver disconosciuto il sancito diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che, con il nono motivo, le ricorrenti lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la violazione dei principi RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto e RAGIONE_SOCIALEa tutela del legittimo affidamento per aver disconosciuto la decisione del Consiglio di Stato di annullamento del DM n. 235/2014 implicante l’insorgere in capo alle ricorrenti del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che, con il decimo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 1 e 21 septies , comma 1, l. n. 241 /1990, 6 CEDU e 47 e 41 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la violazione del principio del giudicato, avendo disconosciuto l’efficacia erga omnes RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dal Consiglio di Stato di annullamento del DM n. 235/2014, conseguente alla natura regolamentare RAGIONE_SOCIALEo stesso e l’inconfigurabilità del ritenuto onere di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti ai fini del riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che, nell’undicesimo motivo la violazione e fasa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001 e 2946 c.c. è prospettata in relazione all’essersi la Corte territoriale sottratta all’accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendolo condizionato a pena di decadenza alla presentazione all’epoca RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, quando il diritto è soggetto al solo termine decennale di prescrizione;
-che, con il dodicesimo motivo, le ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione del giudicato interno formatosi per non aver le amministrazioni intimate impugnato in via incidentale il riconoscimento giudiziale del valore abilitante del diploma magistrale conseguito dalle ricorrenti non contestato in sé e nella sua stratta idoneità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che, con il tredicesimo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 7, D.P.R. n. 323/1998, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale il richiamo ad una decisione RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, la n. 11/2017, che in contrasto con l’invocata norma, negherebbe il valore abilitante del diploma magistrale;
-che nel quattordicesimo motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al D.L. n. 97/2004 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, lett. C) l. n. 296/2006 è dedotta ancora una volta in relazione al richiamo operato dalla Corte territoriale alla predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che erroneamente escluderebbe una lettura RAGIONE_SOCIALEe invocate disposizioni per la quale il mero possesso di un titolo abilitante legittimerebbe l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che con il quindicesimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. in relazione all’omessa motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento in forma specifica;
-che, con il sedicesimo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2058 c.c. e 63 d.lgs. n. 165/2001 si imputa alla Corte territoriale di non aver disposto, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento causativo del pregiudizio dato dalla perdita RAGIONE_SOCIALEe opportunità di assunzione, il risarcimento del danno in forma specifica disponendo l’inserimento RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti ‘ora per allora’ nelle graduatorie ad esaurimento;
-che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi per essere essenzialmente fondati su una lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 che sancirebbe il riconoscimento, anche sub specie di risarcimento in forma specifica e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘annullamento da parte del Consiglio di Stato del DM n. 235/2014, del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti già in possesso di abilitazione, alla quale andrebbe equiparato il diploma magistrale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.
15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, nella parte in cui riconosce a quello “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati in base al principio di diritto che, sulla base di una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme invocate ed in armonia con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019, questa Corte ha enunciato con la sentenza n. 3830/2021, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui « il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 »;
-che neppure a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda può invocarsi la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015 che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva ai diplomati magistrali l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e ciò per essere la censura tanto inammissibile, lì dove pretende di ricollegare alla pronuncia gli effetti del giudicato esterno rilevanti ex art. 2909 c.c. che infondato, lì dove tende a sostenere che l’annullamento del decreto produce effetti erga omnes in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura regolamentare del decreto stesso;
-che inammissibile è a dirsi per essere consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la denuncia di violazione del giudicato esterno se, da un lato, attribuisce al giudice di legittimità il potere di «accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto,
indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito» (Cass. S.U. n. 24664/2007), dall’altro richiede pur sempre che vengano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e ad indicare tempi, modo e luogo RAGIONE_SOCIALEa produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass. S.U. n. 1416/2004);
-che altresì infondata si rivela la censura atteso che a smentire la tesi RAGIONE_SOCIALEa natura regolamentare del decreto in parola basterà rilevare che lo stesso, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non è stato approvato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista dall’art. 17, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 400/1988, e, in quanto rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri RAGIONE_SOCIALE‘astrattezza, RAGIONE_SOCIALEa generalità e RAGIONE_SOCIALE‘innovatività, perché si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo;
-che, esclusa, quindi, la natura regolamentare va detto ancora che, in assenza di una diversa disciplina specifica dettata per il processo amministrativo, assenza che rende operante il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche, anche al giudicato amministrativo si applica, il principio generale secondo cui il giudicato opera solo inter partes, sebbene giurisprudenza e dottrina abbiano individuato, sia pure in via di eccezione rispetto alla regola generale, casi in cui l’estensione del giudicato si giustifica o per la particolare natura RAGIONE_SOCIALE‘atto o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, per lo più valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento,
rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti, precisando, peraltro, che, giustificandosi l’eccezione al principio RAGIONE_SOCIALE‘efficacia inter partes del giudicato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inscindibilità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento, l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019);
-che i richiamati principi, condivisi dal Collegio perché realizzano il contemperamento fra la regola generale dettata dall’art. 2909 cod. civ. e le peculiarità proprie di alcune tipologie di atti amministrativi, escludono in radice la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi per cui dalla pronuncia di annullamento discenderebbe il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
-che neppure si può sostenere che l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia contrasterebbe con la direttiva 1999/70/CE perché impedirebbe ai diplomati magistrali di accedere al meccanismo RAGIONE_SOCIALEo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, pensato dal legislatore «quale unica misura di prevenzione e repressione RAGIONE_SOCIALE‘abusiva reiterazione dei contratti a termine». L’argomento sviluppato dalle ricorrenti, che sollecitano un’interpretazione estensiva e comunitariamente orientata RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro, non considera che le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura RAGIONE_SOCIALEe supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire
da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mescolo ed altri contro RAGIONE_SOCIALE. Il legislatore, inoltre, con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dalle ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALEa quale qui si discute;
-che ad analoghe conclusioni si giunge quanto al richiamo all’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE, perché non si comprendono le ragioni per le quali un’esegesi RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia diversa da quella sollecitata dai diplomati magistrali dovrebbe costituire «un ostacolo discriminatorio alla libera circolazione dei lavoratori all’interno RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea», posto che il diritto eurounitario non limita certo la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza;
-che la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto medesimo e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento
RAGIONE_SOCIALEe graduatorie successivo alla loro trasformazione; il che esime il Collegio anche dal soffermarsi sull’ammissibilità dei motivi con i quali sono stati denunciati errores in procedendo nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale, ribadendosi che, in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 363/2019);
-che, dunque la sentenza impugnata, quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande, deve essere confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. ed il ricorso rigettato con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tenuto conto del consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento successivamente al deposito del ricorso;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 marzo 2023