Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30042 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30042 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3210-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1096/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Lette le memorie della controricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la sorella NOME, al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente su vari beni immobili siti in Bentivoglio, e dei quali erano comproprietari al 50% pro capite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva l’esistenza di un accordo in base al quale si erano convenute le modalità di divisione dei beni comuni, mediante la vendita a terzi e distribuzione in pari quote del ricavato.
Chiedeva, quindi, di provvedere alla vendita del bene, con la condanna dell’attore al rilascio dell’immobile, al risarcimento del danno per l’inadempimento rispetto all’intesa raggiunta, e con la condanna alla corresponsione di un indennizzo per l’occupazione indebita del bene stesso da calcolare a far data dal 31 dicembre 2006.
Il Tribunale con la sentenza n. 249 del 27 gennaio 2014 dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di rimborso delle migliorie avanzata dall’attore, disponeva la divisione del compendio secondo le indicazioni del CTU, assegnando i lotti ai condividenti, condannando l’attore al pagamento del conguaglio in favore della convenuta. Condannava altresì l’attore al pagamento della somma dovuta a titolo di
occupazione sine titulo del bene, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, a far data dal 31 dicembre 2006. Infine, compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale COGNOME NOME, cui resisteva con appello incidentale COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1096 del 23 giugno 2016, ha accolto l’appello incidentale limitatamente al capo 7 della sentenza appellata, determinando quindi l’importo dovuto a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo , ed ha rigettato per il resto sia l’appello principale che gli altri motivi dell’appello incidentale, compensando integralmente le spese di lite.
Nell’esaminare l’appello incidentale, con il quale si reiterava la tesi circa il carattere vincolante della scrittura privata intercorsa tra i fratelli, ad avviso della Corte distrettuale la stessa non poteva essere qualificata in termini di transazione ed inoltre l’assoluta genericità delle espressioni utilizzate impediva altresì di poterle attribuire una portata immediatamente precettiva, configurandosi piuttosto come una dichiarazione di intenti, del tutto generica, che non poteva quindi obbligare le parti a disporre la vendita di tutti i beni (il che imponeva anche il rigetto della domanda della convenuta di condanna del fratello al rilascio dei beni in vista della vendita a terzi).
Passando alla domanda di pagamento del corrispettivo per l’occupazione, la sentenza d’appello riteneva che fosse stata data
la prova circa il fatto che l’attore era stato il solo ad occupare i beni in comune, almeno a far data dal 2007, compromettendo in tal modo la pari facoltà di godimento della sorella.
Tale prova si ricavava dalle missive intervenute tra le parti, ed in particolare dal rifiuto opposto dall’appellante principale alla sorella di permettere di asportare dagli immobili alcuni effetti personali, a dimostrazione di un potere di gestione esclusivo.
Se però era incensurabile l’affermazione circa la responsabilità dell’attore, era errata la sentenza di primo grado nella parte in cui per la liquidazione aveva fatto ricorso ad un criterio equitativo, in quanto doveva farsi riferimento al canone di mercato dell’immobile, quale indicato dallo stesso CTU, dovendosi quindi liquidare in favore della convenuta un importo pari alla metà del canone, in corrispondenza dei mesi di occupazione illegittima.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME sulla base di tre motivi.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
COGNOME COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Si sostiene che quasi contemporaneamente al presente giudizio era stata introdotta dinanzi al Tribunale di Bologna un’altra causa su iniziativa del ricorrente per ottenere il rimborso delle spese
sostenute per la manutenzione del bene comune e che in tale procedimento la convenuta aveva spiegato riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento dei fitti non versati, sul presupposto dell’esclusivo utilizzo da parte del fratello dei beni comuni.
Si aggiunge che il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1562 del 2014 ha accolto la riconvenzionale e che tale sentenza è stata appellata dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna ove è tuttora pendente.
Si deduce che l’identità di oggetto e di parti tra i due procedimenti determina una violazione del principio del cd. ne bis in idem , dovendosi quindi pervenire alla cassazione della sentenza qui impugnata.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile nella parte in cui denuncia quello che costituisce chiaramente un error in procedendo sulla base della denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., avendo questa Corte nella sua più autorevole composizione affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti un error in procedendo, non è indispensabile
che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U. n. 17931/2013).
E’ in ogni caso infondato.
Va sicuramente esclusa la dedotta violazione del principio del ne bis in idem , atteso che alla luce della stessa prospettazione del ricorrente non risulta che su una delle domande di pagamento del corrispettivo per il godimento esclusivo avanzate nei due diversi giudizi dalla convenuta si sia formato un giudicato, essendo quella qui in esame ancora sub iudice e quella proposta nel diverso giudizio ancora pendente ed oggetto del giudizio sottoposto alla valutazione della Corte d’Appello di Bologna.
Piuttosto, avendo lo stesso ricorrente riferito che la domanda riconvenzionale di pagamento dei frutti non versati sarebbe stata proposta in un successivo giudizio intentato dallo stesso attore, giudizio che, secondo quanto emerge dalle allegazioni difensive del ricorrente, sarebbe cronologicamente successivo al giudizio oggetto invece del presente ricorso, pur essendo le due domande di versamento dei frutti sostanzialmente sovrapponibili, le stesse si collocano all’interno di giudizi il cui contenuto risulta più ampio. Deve, quindi, reputarsi che il rapporto tra il presente giudizio e quello successivamente introdotto dall’attore, e nel quale risulta
avanzata analoga domanda di versamento dei frutti, si debba qualificare in termini di continenza. Ai sensi dell’art. 39 co. 2 c.p.c., essendo per entrambe le controversie competente il Tribunale di Bologna, il giudice successivamente adito avrebbe dovuto quindi dichiarare la continenza della causa dinanzi a lui proposta, assegnando un termine per la riassunzione dinanzi al primo giudice, ma poiché si tratta di cause che pendevano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario il problema andava affrontato e risolto facendo piuttosto applicazione del disposto di cui all’art. 273 c.p.c., assicurando la riunione delle due cause.
Ciò però non è avvenuto né in primo grado né in appello, riferendo il ricorrente che entrambe le cause sono risultate pendenti in appello e che dinanzi alla Corte distrettuale era stata fatta richiesta di riunione.
Tuttavia, la mancata adozione di un pur opportuno provvedimento di riunione non può determinare l’invalidità della sentenza in questa sede impugnata.
La meno recente giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che l’unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice può avvenire soltanto nei rapporto tra giudici di merito forniti di uguale competenza per grado. Pertanto, qualora, nel caso di continenza di due cause, quella preventivamente proposta sia stata definita in grado d’appello e penda il termine per il ricorso per Cassazione (ovvero questo sia stato già proposto, come nel caso in esame), il giudice di appello dinanzi al quale ancora penda la causa successivamente
proposta deve sospendere il processo ex art 295 cod proc civ, in quanto l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza nella causa preventivamente proposta determinerebbe la cessazione della situazione di continenza (Cass. n. 1136/1996).
Il principio è stato poi ribadito anche nella più recente giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni precisato che, ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l’esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 5340/2022; Cass. n. 26835/2017; Cass. n. 10439/2020).
E’ stato anche precisato che gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l’omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 10183/2023).
La decisione della domanda di rendiconto dei frutti proposta nella causa che lo stesso ricorrente indica come preveniente non può quindi costituire motivo di invalidità della decisione, solo perché vi sia altra causa di identico contenuto pendente in appello, essendo il giudice di quest’ultima causa chiamato a disporre la sospensione, in attesa della definizione della causa preveniente, sospensione che peraltro la stessa ricorrente incidentale, nella memoria depositata in prossimità della precedente adunanza camerale, riferisce essere stata disposta dalla Corte d’Appello di Bologna, assicurando in tal modo il coordinamento tra le due diverse controversie.
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 832 e 1102 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe condannato il ricorrente al pagamento della quota parte dei frutti prodotti dai beni in comune a far data dal 31 dicembre 2006, ravvisando il possesso esclusivo dei beni in capo allo stesso ricorrente, senza però che la prova sia stata effettivamente raggiunta.
Assume che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il contenuto di alcune missive scambiate tra le parti, in occasione della richiesta della controparte di provvedere al ritiro di alcuni suoi beni personali custoditi nell’immobile in comunione, missive che invece deporrebbero per una libera possibilità di accesso da parte della sorella.
Infatti, le missive confortano circa la permanente possibilità della controparte di accedere al bene, dovendosi quindi escludere che
sia stata menomata la possibilità di fruizione del bene comune, che fonda invece la condanna oggetto di causa.
Il motivo è inammissibile in quanto, ancorché formalmente denunci una violazione di legge, si risolve nell’inammissibile pretesa di addivenire ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, peraltro in contrasto con quanto appurato in maniera conforme nei due gradi di merito, avendo sia il Tribunale che la Corte d’Appello ritenuto che fosse stata offerta la prova della indebita sottrazione del bene comune alla facoltà di godimento dell’altra comproprietaria.
La critica del ricorrente si risolve nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento della portata probatoria delle missive richiamate in motivazione, assumendo che il ritiro della disponibilità del ricorrente concernesse solo quella a procedere alla divisione dei beni mobili, e non anche la disponibilità a permettere lo stesso accesso al bene (e ciò sul presupposto che alla sorella fosse inibito entrarvi, se non con il permesso del germano).
La diversa soluzione in fatto suggerita nel motivo, e che cioè la revoca della disponibilità del ricorrente riguardava solo la possibilità di addivenire alla divisione anche dei beni mobili nella data indicata dalla controparte, non si confronta con il tenore della prima missiva della sorella, per come riportato in motivazione, con la quale la richiesta era finalizzata soprattutto alla necessità di asportare effetti personali della stessa convenuta, attività per la quale, ove effettivamente vi fosse stata una libera possibilità di accesso al bene, non avrebbe avuto alcun senso
richiedere il consenso al germano e soprattutto non sarebbe stato possibile per questi rifiutare la propria disponibilità all’accesso.
Il motivo proprio perché sollecita un diverso accertamento dei fatti, in contrasto con quanto operato dal giudice di merito, con motivazione logica e coerente, è quindi inammissibile.
5. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1219 co. 2 c.c., in relazione all’art. 96 co. 3 c.p.c., relativamente al capo della sentenza che ha condannato il COGNOME al pagamento della rivalutazione monetaria secondo indici Istat e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
Assume il mezzo di impugnazione che, sebbene sia effettivamente corretta l’attribuzione degli interessi e della rivalutazione per i debiti di valore, quali quelli oggetti di causa, tuttavia ai fini del loro riconoscimento non si può prescindere dalla condotta processuale delle parti.
Nella specie, la condotta della sorella ha determinato una costante violazione delle regole di lealtà processuale, avendo procrastinato la definizione dei rapporti tra i condividenti, mediante la reiterazione di tesi difensive infondate e pretestuose.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, si rileva che già la sentenza del Tribunale aveva accordato gli interessi e la rivalutazione, secondo le modalità indicate anche nel dispositivo della Corte d’Appello, sula somma riconosciuta a titolo di ristoro per il mancato godimento del bene,
e senza che tale statuizione fosse stata in alcun modo censurata con i motivi di appello.
Ne deriva che, avendo la Corte d’Appello semplicemente rideterminato il quantum dovuto, prescindendo dal criterio di liquidazione equitativo, e facendo invece riferimento ad un dato legato al valore locativo di mercato del bene, confermando per il resto i criteri seguiti per il ristoro del pregiudizio da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di valore, risulta preclusa la possibilità di contestare in sede di legittimità il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi cd. compensativi.
Ancora risulta del tutto inammissibile la pretesa di correlare ad un’obbligazione derivante dalla violazione di norme di carattere sostanziale, la necessità di correggere il sistema legale di ristoro del danno da ritardo, con il richiamo alla violazione di regole processuali, che, anche dal punto di vista risarcitorio, trovano una loro compiuta regolamentazione nel sistema del codice di rito.
Inoltre risulta ancor più inammissibile in quanto pretende di supportare una riduzione delle somme dovute a titolo di ristoro del pregiudizio derivante dall’occupazione esclusiva del bene (domanda per la quale è stata confermata l’integrale soccombenza del ricorrente), sulla base di considerazioni che attengono alla diversa domanda di divisione giudiziale dei beni comuni, non potendo in ogni caso la condotta processuale tenuta in relazione a tale autonoma domanda spiegare rilievo al diverso fine della determinazione del ristoro dovuto per effetto
dell’accoglimento della accessoria domanda di rendiconto dei frutti non percetti.
Il ricorso principale è quindi rigettato.
Ciò determina per l’effetto l’assorbimento del ricorso incidentale, in quanto sia il primo motivo (che lamenta l’erronea interpretazione della scrittura privata del 24/11/2005, con la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale), che il secondo motivo (che denuncia l’erronea applicazione delle norme in tema di divisione in natura dei beni comuni ai sensi dell’art. 720 c.c.), che il terzo motivo (che lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., quanto alla compensazione delle spese del giudizio di merito, nonostante la soccombenza del fratello), sono stati espressamente condizionati all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della ricorrente incidentale delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda