Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34796/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME; del
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/09/2019 R.G.N. 905/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal
Consigliere Dott. COGNOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 328/2019, in accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE– ha rigettato la domanda di NOME COGNOME, dirigente della suddetta società, diretta all’accertamento della ingiustificatezza del licenziamento intimatogli in data 31.7.2014 e fondato sulla esigenza della datrice di lavoro di ridurre i costi, con conseguente soppressione della posizione lavorativa e con assunzione delle relative funzioni dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte distrettuale, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, ha rilevato che: a) nella fattispecie, andava verificata la giustificatezza del licenziamento e non la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo; b) la società RAGIONE_SOCIALE, nel periodo per cui è causa, si era trovata in una situazione di grave crisi economica e finanziaria provocata dalla contemporanea difficile situazione in cui versava il settore della edilizia, tanto è che fu poi posta in uno stato di liquidazione amministrativa; c) nessun dirigente era stato assunto dopo il licenziamento del COGNOME e le sue deleghe erano state attribuite e suddivise tra i componenti del nuovo CdA costituito il 16.7.2014 in luogo del precedente amministratore unico; d) il COGNOME, che il ricorrente assumeva avere preso il suo posto, era già dipendente della COGNOME e aveva continuato a svolgere i propri compiti senza incidere sulla posizione del COGNOME; e) a fronte della grave situazione economica e della impossibilità di articolare diversamente il rapporto di lavoro, legittimamente la società aveva deciso di organizzarsi diversamente, facendo a meno del direttore generale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e artt. 1175, 1375, 2697, 2729 cc e artt. 19 e 22 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea ripartizione dell’onere della prova, non posto a carico del datore di lavoro, secondo legge oltre che secondo il conforme e
costante indirizzo interpretativo di legittimità. Il COGNOME sostiene che Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente i principi relativi all’onere della prova sulla giustificatezza ovvero sulla arbitrarietà e pretestuosità del licenziamento che incombevano sul datore di lavoro.
Con il secondo motivo si censura il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte di merito valutato la coerenza e la corrispondenza del motivo enunciato nella lettera di recesso/licenziamento rispetto alla realtà concreta e fattuale, ossia nel non avere verificato se effettivamente fosse avvenuta la soppressione della posizione lavorativa di esso ricorrente e l’assunzione delle sue funzioni in capo al Consiglio RAGIONE_SOCIALE della società.
Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte supportato la decisione con argomentazione carente e/o apodittica e della quale non era possibile ricostruire il fondamento e/o il ragionamento e lo sviluppo logico/argomentativo.
I primi due motivi, da esaminar congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.
Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge e della contrattazione collettiva, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, è giunta alla conclusione della giustificatezza del recesso perché la società, per ridurre i costi, aveva deciso del tutto legittimamente di sopprimere il ruolo del COGNOME e, a seguito di tale decisione, i compiti gestionali erano stati assunti dai componenti del CdA non necessitando più la COGNOME di un alter ego.
Inammissibile è la asserita violazione dell’ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oner della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che
la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass 17313/2020).
Nel caso in esame, la ratio decidendi della gravata sentenza non è fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova o sull’averlo posto a carico di chi non vi era tenuto, ma all’esito di una valutazione di tutte le risultanze istruttorie processualmente acquisite.
In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia – cfr. Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).
Nella fattispecie, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, la problematica della soppressione del posto, con tutte le sue conseguenze, è stata esaminata in modo specifico dalla Corte distrettuale, come sopra evidenziato.
Infine, anche il terzo motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’insuffici o contraddittoria motivazione non sussiste più quale vizio a se stante, ma deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. n. 24035/2018).
Inoltre, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
Nel caso di specie, tale carenza non è ravvisabile, essendo chiaro e argomentato l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di seconde cure per giungere alla decisione adottata e sopra illustrata.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DF’R n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 Il Presidente