Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30417 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30417 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 1874/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/09/2023
CC
sul ricorso 1874-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2810/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 3245/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 12 luglio 2017 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’indennità premio di fine servizio di cui all’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207/1947, in relazione a periodi di servizio non di ruolo prestato dal 1979 al 1984 alle dipendenze della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di assunzione effettuata ai sensi dell’art. 26, l. n. 285/1977, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza in ordine alle domande oggetto del giudizio della giurisdizione del giudice amministrativo;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’applicabilità dei precedenti di questa Corte (proprio in relazione a controversie con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che si erano espressi nel senso dell’incompetenza del Giudice ordinario se i rapporti non di ruolo si erano conclusi prima del 30.6.1998, alla fattispecie in parola, in cui la pretesa dell’istante, nonostante questi fosse stato stabilizzato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cosicché il rapporto veniva a protrarsi ben oltre il 30.6.1998, essendo venuto a cessare nel 2002, atteneva all’indennità di fine servizio relativa al periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente al 30.6.1998, risolvendosi nella riliquidazione di un emolumento già erogato all’epoca;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE;
-che la ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della domanda, non attenendo questa al riconoscimento del diritto all’indennità di fine servizio, ma
semplicemente all’errore di quantificazione della stessa compiuto nel riconoscere la spettanza dell’indennità predetta con la delibera n. 470/2002, atto di mera gestione del rapporto per la cui impugnazione rileva la data della sua emanazione, nella specie successiva al 30.6.1998 ed implicante per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario;
-che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte in forza del quale è oramai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (V. per tutte Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183 e Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 142, Cass. S.U. 29 settembre 2014, n. 20452);
-che il principio si attaglia alla fattispecie in questione, in cui la COGNOME è cessata dal servizio alle dipendenze della stessa Provincia di RAGIONE_SOCIALE nel 2002 ed a tale data ha maturato il diritto al trattamento di fine servizio, cui corrisponde un’obbligazione che è stata ritenuta pure in questi casi unica e non frazionabile (v. le sentenze citate al punto che segue) ed esigibile, quindi, solo dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sicché la giurisdizione concernente la controversia circa l’esatto computo del TFS non può che appartenere alla cognizione del giudice ordinario;
-che infatti in casi del tutto analoghi al presente, in cui dipendenti chiedevano la riliquidazione del trattamento di fine servizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE con il computo degli anni preruolo (per un rapporto di lavoro cessato dopo il 30.6.1998), questa SRAGIONE_SOCIALE ha appunto concluso in tal senso, sulla base delle motivazioni sopra riportate (Cass., S.U., 18 gennaio 2018, n. 1411; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27195; Cass., S.U., 20452/2014, cit.), mentre la giurisdizione
amministrativa è stata affermata solo nei casi – diversi da quello di specie e di cui alla precedente di Cass., S.U., 4 agosto 2010, n. 18050 citato dalla Corte di merito – in cui i rapporti erano cessati prima della data dirimente del 30 giugno 1998;
-che il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che procederà in conformità, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione ordinaria, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 14 settembre 2023