Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5614  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 30907/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in SassariINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Ryanair Dac ;
– intimata –
avverso  la  sentenza  n.  347/2020  del  TRIBUNALE  di  SASSARI,  depositata  il 17/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.-  NOME  COGNOME  ed  NOME  COGNOME  hanno  acquistato,  con  la  compagnia Ryanair, un volo da Alghero a Treviso: il volo è però arrivato con cinque ore di ritardo a Venezia.
I due passeggeri hanno chiesto l’indennizzo forfettario ai sensi del Regolamento UE 1215/ 2012, davanti al Giudice di Pace di Sassari, che ha riconosciuto un risarcimento di 517,38 euro.
2.- In quel giudizio RAGIONE_SOCIALE si è costituita per eccepire il difetto di giurisdizione e dunque, facendo valere tale eccezione, ha proposto appello davanti al Tribunale di Sassari, che ha l’ha accolto, stabilendo la giurisdizione dell’Irlanda.
3.- Questa decisione è qui impugnata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME con due motivi. L’intimata non si è costituita.
Considerato che
4. – La ratio della decisione impugnata.
Il Tribunale ha premesso che la domanda è fatta in base al Regolamento EU 261/ 209094,  ossia  per  ottenere  la  compensazione  pecuniaria  prevista  da  quella normativa.  Con  la  conseguenza  che,  non  applicandosi  la  Convenzione  di Montreal, la giurisdizione è regolata su base pattizia, nel senso che il contratto contiene una clausola, sottoscritta dai passeggeri, che individua la giurisdizione in Irlanda.
5.- Con il primo motivo di ricorso , che prospetta violazione dei Regolamenti CE n. 261/ 2004 e 1215/ 2012, nonché della Convenzione di Montreal, si contesta questa ratio, e si sostiene che, invece, si applica qui la Convenzione di Montreal, come richiamata dallo stesso diritto dell’Unione Europea, e che, dunque, applicandosi quella Convenzione, come interpretata da questa Corte con le decisioni a Sezioni Unite 18257/ 2019 e 3561/ 2020, la giurisdizione appartiene allo Stato Italiano, quale Stato in cui si è concluso il contratto.
6.-  Con  il secondo  motivo si  prospetta  una  nullità  della  sentenza  per motivazione apparente.
Secondo i ricorrenti il giudice di merito non ha tenuto conto di un fatto decisivo, e dunque non ha motivato adeguatamente: che, se è vero che le parti hanno sottoscritto una clausola di deroga della giurisdizione, o meglio di individuazione di  essa,  è  altresì  vero  che  quella  clausola  fa  salve  le  disposizioni  della Convenzione di Montreal, la quale rende nulli i patti con cui, prima che il danno si verifichi, in deroga alla disciplina della Convenzione, si individui la giurisdizione.
7.- I due motivi pongono una questione comune.
8.Preliminare questione .
E’ dalla ricorrente posta questione di giurisdizione: si discute se si applichi la Convenzione  di Montreal anche  al trasporto nazionale, oppure  se,  non applicandosi al trasporto nazionale, quest’ultimo sia regolato dal contratto, con conseguente operatività della clausola pattizia.
Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/ 2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione. La causa va pertanto al riguardo rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. 
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla sollevata questione di giurisdizione.
Roma 5.12.2023
Il Presidente