Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5612  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 14077/2020 proposto da:
COGNOME  NOME ,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  COGNOME NOME,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  di  costui  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  19692/2019  del  TRIBUNALE  di  ROMA,  depositata  il 14/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.- NOME COGNOME ha acquistato online un biglietto aereo emesso da RAGIONE_SOCIALE, per viaggiare da Venezia a Palermo.
Poiché il volo ha subìto ritardo, il COGNOME ha citato davanti al Giudice di pace di Roma  la  RAGIONE_SOCIALE  per  ottenere  la  somma  di  250,00  euro  a  titolo  di compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento CE art. 6 e la somma di 750,00 euro a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 19 e 22 della Convenzione di Montreal, o comunque altro importo in via liquidativa, a titolo di risarcimento per il grave inadempimento contrattuale.
2.- Il Giudice di pace ha accolto la domanda, sia pure limitandone l’ammontare, ed ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione che era stata formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva tra l’altro osservato che, acquistando online il biglietto,  il  passeggero  aveva  sottoscritto  la  clausola  sulla  giurisdizione  che rimandava alla giurisdizione irlandese.
3.-  Questa  eccezione  è  stata  invece  accolta  dal  Tribunale  di  Roma,  adito  in appello  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  il  quale  ha  osservato  che,  da  un  lato,  era  stata sottoscritta  clausola  sulla  giurisdizione,  ma,  per  altro  verso,  trattandosi  di trasporto nazionale, non poteva applicarsi la Convenzione di Montreal.
La decisione è qui impugnata da COGNOME con due motivi. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
5.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1 regolamento UE n. 889 del 2002.
Il Tribunale ha sostenuto che non si applica al caso in questione la Convenzione di Montreal sui trasporti aerei internazionali, dal momento che qui si tratta di un volo nazionale, e non già, per l’appunto, internazionale.
Con  la  conseguenza  che  si  applicano  le  ordinarie  regole  sulla  giurisdizione, comprese  quelle  dell’Unione  e  che,  in  base  a  tali  regole  la  giurisdizione  è irlandese, individuata in una clausola che il passeggero, acquistando il volo, ha espressamente approvato.
Secondo  il ricorrente, invece, questa  interpretazione è errata, poiché  il regolamento  889/  2002  ha  modificato  l’articolo  1  del  Regolamento  2027  del 1997, ed ha previsto che, ai fini della disciplina del trasporto aereo, non debbano esservi differenze tra voli internazionali e voli nazionali.
6.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 33, 49 e 51 della Convenzione di Montreal.
L’argomento è conseguenza di quello svolto nel motivo precedente. Secondo il ricorrente,  il  Tribunale  ha  violato  un  principio  di  diritto  delle  Sezioni  unite  di questa Corte (Sez. Un. 3561/ 2020), con cui si è stabilito che, applicandosi la Convenzione  di  Montreal, non  ha  rilievo la pattizia individuazione della giurisdizione,  la  quale  è  invece  da  stabilirsi  in  base  ai  criteri  alternativi  della predetta Convenzione.
6. Preliminare questione .
E’ dalla ricorrente posta questione di giurisdizione: si discute se si applichi la Convenzione  di Montreal anche  al trasporto nazionale, oppure  se,  non applicandosi al trasporto nazionale, quest’ultimo sia regolato dal contratto, con conseguente operatività della clausola pattizia.
Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/ 2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione. La causa va pertanto al riguardo rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. 
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla sollevata questione di giurisdizione.
Roma 5.12.2023
Il Presidente