Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 361 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19190-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE‘ in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso la signora NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– conitroricorrente –
avverso la sentenza n. 171/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale conclude affinché le Sezioni Unite accolgano il ricorso e dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice RAGIONE_SOCIALE.
FATTO
La Seconda Sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 18536 del 2022, h rimesso alle Sezioni Unite il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa tra l parti dalla Corte d’Appello di Napoli, n. 171 del 2017, in quanto veniva prop questione di giurisdizione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendone l condanna al risarcimento dei danni, quantificati in lire 580.000.000, consegu all’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di fornitura di un impi industriale, destinato al proprio stabilimento di Marcianise, per il riempimen bombole metalliche con panna.
L’impianto, sin dall’istallazione e nelle prime fasi di utilizzo, aveva manife avarie, difetti e disfunzioni tali da rendere necessari innumerevoli interventi tecn interruzione della produzione e perdita dei prodotti.
La società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva il difett giurisdizione del giudice RAGIONE_SOCIALE, dovendo la causa essere decisa dal giudice france contestava poi nel merito la pretesa risarcitoria.
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Il Tribunale con sentenza non definitiva rigettava l’eccezione di difett giurisdizione del giudice adito, affermando la giurisdizione del giudice RAGIONE_SOCIALE. Avv tale decisione la società RAGIONE_SOCIALE proponeva riserva di appello.
Con sentenza definitiva il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria del società attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 314.454,21.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza non definitiva riguardante la giurisdizione ed avverso la sentenza definitiva riguardante il merito controversia.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni.
La Corte d’Appello evidenziava che per definire la questione che verteva sull giurisdizione occorreva stabilire il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio er o doveva essere eseguita e, ancor prima, era necessario stabilire la natura giuridica d obbligazione.
Secondo la tesi della società appellante, l’obbligazione rientrava nello schema contratto di compravendita e, dunque, il giudice competente doveva essere quello d luogo della consegna del bene, luogo che doveva essere individuato sul suolo frances ivi essendo avvenuta la suddetta consegna.
Tale assunto non veniva condiviso dalla Corte d’Appello che ha affermato che i contratto in essere tra le parti doveva qualificarsi come contratto di appalto, esecuzione era avvenuta in Italia.
Infatti, il negozio non si limitava a stabilire una semplice fornitura di un ben prevedeva la posa in opera di un’apparecchiatura industriale particolarmente comples e poneva, come risultava anche letteralmente dal documento contrattuale, una serie attività a carico della società RAGIONE_SOCIALE, che andavano dall’esecuzione di alc collegamenti elettrici ed idrici all’istallazione in Iloco dell’apparecchiatura in all’avviamento e al collaudo della stessa, tutte attività da svolgere in Marcianise.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Napoli evidenziava ch contratto di appalto era un contratto che prevedeva l’esecuzione di opere e dunque dov aversi riguardo per individuarsi la competenza giurisdizionale all’ipotesi di alternativo di cui all’articolo 5, n. 1, lett. b), del regolamento CE.
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La società appellante lamentava la violazione dell’articolo 17 della Convenzion di Bruxelles, sulla proroga della competenza sulla giurisdizione, come recepito regolamento CE n. 44 del 2001 sub articolo 23.
La società RAGIONE_SOCIALE sosteneva che le parti avevano previsto, convenzionalmente, una clausola di proroga della giurisdizione nell’art. 15 delle condizioni gener vendita, tuttavia, secondo la Corte d’Appello tale clausola doveva considerarsi tamquam non esset, poiché era contenuta in un testo separato ed autonomo dal contratto, privo d sottoscrizione della controparte e senza alcun aggancio specifico o richiamo nel contra di appalto dedotto in lite.
Di conseguenza, non poteva ritenersi sussistere l’ipotesi prev[sta nell’articol sub a), del regolamento CE n. 44 del 2001, e nemmeno potevano ritenersi sussistenti le altre ipotesi ivi previste sub b) e c), non essendo stata data prova dell’esistenza di un comportamento concludente delle parti o di una prassi commerciale costantemente accettata ed applicata.
Sulla base di tale motivazione, la Corte d’Appello rigettava tutte le dogli della società RAGIONE_SOCIALE riguardanti la violazione delle norme internazionali in materia giurisdizione, confermando la statuizione del giudice di primo grado circa la sussist della giurisdizione in capo al giudice RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito la Corte d’Appello di Napoli riscontrava l’inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE e confermava anche in questa parte la sentenza di primo grado.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
Il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistit nelle rispettive richieste.
Con la suddetta ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alle Sezi Unite.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato le conclusioni scritte, deducendo difetto di giurisdizione del giudice RAGIONE_SOCIALE.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, che è proposto in via prioritaria, si richiama deducendo il vizio di violazione di legge, 1″ art. 17 della Convenzione, la clauso
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proroga di giurisdizione di cui all’articolo 15 delle condizioni generali di ven RAGIONE_SOCIALE, riportate all’ultimo capitolo, collocato dopo la sottoscrizione delle ultima pagina, sub art. 15, dove si prevedeva che ogni controversia nascen dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso conness non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al tribunale d sede legale di RAGIONE_SOCIALE, e che trovava applicazione la legge francese
2.1. Ad avviso della ricorrente le condizioni generali di vendita, in cui era in la clausola di proroga, non erano contenute in un lesto separato e autonomo rispett documento contrattuale, né il testo era stato allegato al contratto in modo precario contratto mancava di qualsiasi aggancio o specifico richiamo alle condizioni generali vendita.
A tal fine, ha dedotto che il contratto siglato tra le parti è costituito da u documento di 41 pagine materialmente unite da una legatura è composto da un’intestazione, un indice analitico “Summary” contenente la lista dei capitoli costit il contratto stesso; otto capitoli rubricati con le lettere dalla lettera “A” alla l seguire i capitoli stessi che si susseguono nell’ordine indicato nell’indice iniziale, preceduto da un’intestazione identica al nome del capitolo indicato nell’indice.
Alle condizioni generali di vendita di RAGIONE_SOCIALE è dedicato l’ultimo capitol rubricato nell’indice sotto la lettera I, denominato “General terms and conditio sales”.
Tale capitolo non era sottoscritto, ma tale circostanza era irrilevante, nel mome in cui il predetto capitolo era elencato nell’indice con richiamo idoneo ad a l’attenzione dei contraenti sul contenuto dello stesso.
In proposito è citata la sentenza della Corte Ce del 14.12.1976, n. 24/76 Est salotti c. Ruewa. Tale decisione afferma che è rispettato il requisito della forma stabilito dall’art. 17, primo comma, della convenzione, nel caso in cui la cl attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle e stampate a tergo del contratto, solo se il contratto sottoscritto da entrambe contiene un richiamo espresso a dette condizioni generali.
Viene richiamata, in particolare, anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 88 del 2017, che ha affermato che, qualora la clausola di proroga del la giurisdizion contenuta nella condizioni generali di contratto, si ritiene che essa sia lecita, qua
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testo del contratto sottoscritto dalle parti – senza la necessità di una specifica appro per iscritto, sia contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenen clausola stessa.
In ragione di ciò, il giudice RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto concludere per l’efficacia clausola di cui all’art. 15 delle condizioni generali di vendita di RAGIONE_SOCIALE, e dichi carente di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice francese.
Qualora fossero residuati dei dubbi in ordine all’interpretazione dell’articol della convenzione di Bruxelles del 1968 con riguardo alle particolari circostanze del c la Corte Suprema, deduce la ricorrente, dovrebbe sospendere il presente giudizio p sottoporre alla Corte di giustizia un quesito interpretativo del seguente contenuto: la Corte se il requisito della forma richiesto all’articolo 17 della Convenzione di Bru del 1968 oggi sostituito dall’articolo 25 del Regolamento n. 1215 del 2012 è soddisf qualora la clausola di proroga della giurisdizione figuri tra le condizioni generali delle parti e tali condizioni, benché non sottoscritte, siano materialmente accl contratto sottoscritto come ultimo capitolo dello stesso (intitolato nella specie “G terms and conditions of sales”) nell’Indice contenuto all’inizio del contratto.
Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, prospett violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 19 dell’art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vend internazionale di beni mobili, in relazione all’errata qualificazione del cont all’errata individuazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudiz
Alla medesima conclusione di difetto di giurisdizione del giudice RAGIONE_SOCIALE sareb dovuta pervenire la Corte d’Appello facendo corretta applicazione dell’articolo 5 d Convenzione di Bruxelles e dell’art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione di vendita di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
L’art. 5 della suddetta Convenzione individua come criterio di competenza alternativo rispetto a quello del foro generale del convenuto ex art. 2, il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
La qualificazione del contratto effettuata dalla Corte d’Appello, come contratto appalto e, quindi, l’individuazione del luogo di esecuzione della prestazione nella se Marcianise della controparte sarebbe erronea, in quanto il contratto doveva qualific come contratto di vendita, sia applicando i criteri interpretativi mutuati dal diritto
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sia applicando quelli del contratto di vendita internazionale sulla base del d internazionale comunitario. Nella specie, infatti, si trattava di una consegna di beni dietro pagamento del prezzo, non potendosi considerare in altro modo i contratti fornitura di merci da fabbricare e produrre, a meno che la parte che le ordina non d fornire una parte essenziale del materiale necessario alla fabbricazione, e salvo il c cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consista fornitura di manodopera di altri servizi.
Nel caso in esame, il carattere preponderante della fornitura rispetto agli servizi contrattualmente previsti a carico della venditrice sarebbe evidente dall’esam testo contrattuale. Nel contratto, infatti, si distinguevano chiaramente le obblig assunte dalla società ricorrente in due tipologie: da una parte, quelle di consegna del contratto di vendita internazionale, dall’altra, quelle di collegamento, e ovviame collaudo assunte dal venditore dopo la consegna.
In definitiva, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovul o desumere che contratto in esame è un contratto di vendita internazionale in cui le attività necessa mettere in funzione l’impianto non hanno un valore significativo e non sono sufficien mutare la natura del contratto.
Il luogo di esecuzione del contratto era lo stabilimento di RAGIONE_SOCIALE in Francia e, base all’articolo 5 della convenzione di Bruxelles, vi era la giurisdizione del francese. Peraltro, il contratto prevedeva quale luogo di esecuzione delle obbligazio stabilimento francese della venditrice.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione d articoli 3 e 4 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligaz contrattuali in relazione all’errata ritenuta applicabilità della legge italiana in quella francese.
I giudici del merito avrebbero poi errato nel decidere la controversia sulla della legge italiana in luogo di quella francese. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, della Convenzione di Roma nel 1980, richiamata dall’articolo 57 della legge 31 maggi 1995, n. 218, il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev espressa e risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto e d circostanze.
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Il contratto in esame conteneva un espresso e valido richiamo alle condizio generali di vendita di RAGIONE_SOCIALE, il cui articolo 15, oltre a contenere una clausola di pr della giurisdizione, esprimeva anche la scelta delle parti in ordine alla legge appli statuendo che i contratti sono disciplinati dalla legge francese.
I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragio della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati, sussistendo la giurisdizione del giudice italia dovendo trovare applicazione la legislazione italiana.
Si osserva che non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudizia alla CGUE.
La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit 283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, RAGIONE_SOCIALE), ha chiarito che, al di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ri giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in li principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo cornma, TFUE q è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto europeo, al di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto inca dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Corte (Corte di giustizia, sentenza marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32).
Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudi qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di segui richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stat d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del d dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.
Viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla qua sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles bis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215).
La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previ pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno
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contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli or giurisdizionali di tale Stato”.
All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può e citato in un altro Stato contraente:
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligaz dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (…)”.
Più complesso, ma coerente con la Convenzione, il contenuto dell’art. 5 del Re 44/2001, richiamato dalla sentenza di appello, laddove prevede, dopo aver stabilito regola analoga a quella sopra riportata, che in via alternativa “ai fini dell’appli della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzi dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, i i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Tanto premesso, si rileva che la Corte d’Appello nel decidere la controver ha qualificato come appalto (prestazione di servizi) e non come compravendita, contratto in questione.
La Corte d’Appello nell’interpretare l’atto negoziale ha rilevato come le p avevano voluto dar luogo ad un contratto di appalto, in quanto lo stesso non si lim a stabilire solo una semplice fornitura ma prevedeva la posa in opera di apparecchiatura industriale e poneva, come risultava anche letteralmente dal document contrattuale in atti, una serie di attività a carico della RAGIONE_SOCIALE che andavano esecuzione di alcuni collegamenti elettrici edl idrici alla installazione dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento e al collaudo di essa, tutte att svolgere in Marcianise. L’obbligazione della RAGIONE_SOCIALE non era limitata alla consegna di u bene ma consisteva nell’attivazione di un impianto di notevoli dimensioni, e la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto di essere obbligata a tali prestazioni, essendo pacifico che essa adoperata per il montaggio dell’impianto e per il suo avviamento.
Inoltre, la Corte d’Appello ha accertato che risultava dalla documentazione c la RAGIONE_SOCIALE aveva compiuto una serie di interventi di adeguamento operativo degli
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impianti. Si trattava, quindi, di un’obbligazione di risultato che andava inquadra contratto di appalto.
Dunque, alla luce dell’accertamento della Corte d’Appello e della rilevan qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati è corretta l’attiv[tà di qua giuridica e la sussunzione del contratto in esame nel modello dell’appalto, ancor p si consideri che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quan prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tip vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al f accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzio dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto -appalto, oppure se il lavoro sia il me la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finali contratto-vendita (si v., Cass., n. 5935 del 2018).
L’interpretazione dell’atto negoziale effettuata in ordine a ciò dalla d’Appello non è stata adeguatamente contestata dalla ricorrente.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 10745 del 2022, n. 9461 del 2021, n. 3590 del 2021) l’interpretazione del contratto, traducendo una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagin fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, per violazione delle ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nell’ipo omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi d 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., censure entrambe non formulate nella specie co motivi di ricorso.
Di talchè, correttamente in ragione della interpretazione e della qualificazione contratto intercorso tra le parti quale contratto di appalto la competenza giurisdiz è stata individuata dalla Corte d’Appello in capo al giudice del luogo di esecuzion contratto che si trova in Italia.
8. Come questa Corte ha già affermato (Cass., S,U, n. 23593 del 2010, cui adde Cass. SU n. 8224 del 2002, Cass. SU, n. 9105 del 2005, e da ultimo, dandovi continuit Cass., S.U., n. 26986 del 2020) in base all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obblig
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dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; luogo che va determinato in confor della legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto giudice adìto, nella specie il giudice RAGIONE_SOCIALE, e quindi, in base all’art. 57 dell 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, secondo la legge del Paese con il q il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie in ragione di quant esposto l’Italia.
9. La determinazione della giurisdizione e della legge applicabile in ragione quanto sopra esposto non è oggetto di deroga in quanto, come affermato dalla Cort d’Appello, tra le parti non è intervenuta una legittima clausola di proroga giurisdizione e della legge applicabile.
Nelle “General terms and conditions of sales” (Condizioni generali di vendita) RAGIONE_SOCIALE, riportate, dopo la sigla delle parti, all’ultimo capitolo -I”, ultima pagina, all’art. 15, si prevede:
– Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of Head Office, The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”.
Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contra di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle par sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire di RAGIONE_SOCIALE). Gli acc sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua fr costituiscono l’unico testo autentico.
10. La Corte d’Appello ha accertato che tale clausola risultava contenuta in u testo separato ed autonomo dal testo del contratto e questo testo era pri sottoscrizione della RAGIONE_SOCIALE, e mancava di qualsiasi aggancio o specifico richiamo n testo del contratto di appalto dedotto in lite, per cui il contenuto della ridetta cla poteva essere considerato quale contenuto del contratto di appalto stesso.
11. Ad avviso della ricorrente, invece le condizioni generali di vendita non era contenute in un testo separato e autonomo rispetto al documento contrattuale, né il t era stato allegato al contratto in modo precario, né il contratto mancava di qua aggancio o specifico richiamo alle condizioni generali di vendita.
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A tal fine, la ricorrente mette in evidenza come il contratto siglato tra le costituito da un unico documento di 41 pagine materialmente unite da una legatura composto da un’intestazione, un indice analitico “Summary” contenente la lista d capitoli costituenti il contratto stesso; otto capitoli rubricati con le lettere dal alla lettera I: a seguire i capitoli stessi che si susseguono nell’ordine indicato n iniziale, ognuno preceduto da un’intestazione identica al nome del capitolo indi nell’Indice.
Alle condizioni generali di vendita di RAGIONE_SOCIALE è dedicato l’ultimo capitol rubricato nell’indice sotto la lettera I, denominato General terms and conditions of
Tale capitolo è poi, in effetti, costituito dalle ultime tre pagine del comple documento negoziale, di cui la prima è costituita dall’intestazione del capitolo iden quella contenuta nell’indice sub “I”, e le due pagine seguenti riportano il test condizioni generali di vendita di RAGIONE_SOCIALE (come si evince dalla numerazione progressiva dei paragrafi), tra cui, l’ultima pagina, l’art. 15 sopra riportato relativo alla proroga.
Il controricorrente deduce la necessità della specifica approvazione del clausola, ai sensi dell’art. 1341, cod. civ., in quanto clausola vessatoria.
L’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (entrata i vigore il 1° febbraio 1973) concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione de decisioni in materia civile e commerciale, regola la “proroga di competenz giurisdizionale.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata dapprima sostituita da Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, anche noto come Regolamento -Bruxelles I bis”, in vigore dal 10 gennaio 2015.
L’art. 17, prevede: -Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate d determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudi quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve ess conclusa:
per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo ne commerciale considerato -.
La Convenzione di Bruxelles del 1968, prima, ed i Regolamenti Bruxelles I e I bis, poi, hanno così attribuito la possibilità alle parti di stabilire la giurisdizione in tal caso, il potere-dovere di decidere di un dato giudice viene esteso (prorog comprendere una controversia rispetto alla quale esso non avrebbe competenza giurisdizionale.
Analoga disposizione si rinviene nell’art. 23, commi 1 e 2, del reg, n. 44/2001 2001
“(…) La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro,
nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo ne commerciale considerato”.
Anche nell’art. 25 del Reg. n. 1215 del 2012 si rinviene analoga disposizio “Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributiv competenza deve essere:
concluso per iscritto o provato per iscritto;
in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel commerciale considerato -.
La questione proposta dalla ricorrente è incentrata sui requisiti ric dall’art.17, ai fini della validità della clausola di attribuzione della giurisdizione in linea di principio, deve intendersi esclusiva (Corte giustizia, 21 maggio 201 COGNOME, si cfr., Cass., S.U., n. 1717 del 2020, e Cass., SU., n. 3624 del 2012).
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Come questa Corte ha già affermato (Cass., S.U., n. 16491 del 2021, si v. anch Cass., S.U., n. 13594 del 2022), va considerato che, in quanto espressione dell’autono negoziale, che l’ordinamento unionale accorda alle parti in materia di attribuzione competenza giurisdizionale, la clausola di proroga della giurisdizione – art. 17 Convenzione del 1968, art. 23 Reg. 44/2001, art. 25 Reg. UE 12 dicembre 2012, n. 1215, tanto che i principi sviluppati con riferimento alla Convenzione di Bruxelles si repu applicabili anche ai regolamenti Bruxelles I ed I bis (Corte giust., 7/02/2013, C-543/10, Refcomp) – consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabil dai citati Convenzione e Regolamenti, a condizione che le parti vi aderiscono in uno modi previsti dalla norma stessa.
È l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il pr accordato alle parti, in nome del principio di autonomia della volontà, alla scelta giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente (CGUE, 20 aprile 2016, C-366/13, RAGIONE_SOCIALE).
15. I requisiti di forma prescritti, ovvero la predisposizione in forma scritta clausola o la conferma di essa per iscritto se stipulala oralmente sono propriamente i a garantire che il consenso in merito alla proroga sia stato effettivamente prestato ( giust., 21 maggio 2015, C-322/14, NOME COGNOME). Si intende tutelare il contraen più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto sola delle parti, passino inosservate (sentenza 16 marzo 1999, COGNOME, C-159 par. 19 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto è compito prioritario del giudice, avanti al quale la questione del forum prorogatum sia sollevata in virtù dell’attribuzione convenzionale della competenz operata dalle parti, accertare se la relativa pattuizione abbia formato oggetto effettivo consenso tra le medesime parti e se l’incontro delle volontà in tal realizzatosi sia avvenuto in modo chiaro e preciso (Corte giust., 20/02/1997, C-106/ Mainschiffahrts-Genossenschaft eG).
La CGUE ha avuto modo di affermare nella sentenza 8 marzo 2018, C64/17, RAGIONE_SOCIALE, par. 27, che “allorché una clausola attribufiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali, la Corte ha dichiarato che una s clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima”.
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16. Principi analoghi si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte, ch peraltro, quanto alla deduzione di parte controricorrente circa l’applicabilità d 1341, cod. civ., ha già avuto modo di affermare che la clausola di proroga convenziona della giurisdizione a norma dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settem 1968, secondo l’interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Gius CEE 14 dicembre 1976, in causa 24 del 1976, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con legge n. 967 del 1980), no necessita della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. eiv., ma esige garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta, nonc la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione i è derogata (Cass., SU., n. 2642 del 1998, n. 6634 del 2003). Tale principio è s riaffermato rispetto all’art. 23 del Reg. 44/2001 del 2001 (Cass., S.U., n. 20887 del n. 1871 del 2020).
16.1. Sin dalla sentenza di queste Sezioni Unite, n. 9210 del 1987 si è afferma in relazione all’art. 17 primo comma, della Convenzione, nell’interpretazione resa Corte di giustizia della CEE con la citata sentenza n. 24 del 1976, che in di proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno degli stati aderent convenzione di Bruxelles del 27 settembre, e per il caso in cui la relativa clauso inserita fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e riportate a te documento contrattuale, il requisito della forma scritta, è rispettato solo qua documento stesso, sottoscritto da entrambe le parti, contenga, se non la spec approvazione per iscritto di quella clausola, un richiamo espresso di dette condiz generali.
16.2. Tale pronuncia ha trovato conferma nelle successive decisioni.
Si è statuito che “in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno S membro dell’Unione europea, prevista dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001 la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche q essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente ch rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le p abbiano voluto una “relatio perfecta” anche della clausola di proroga” (Cass., S.U., n. 3693 del 2012); qualora la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta
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condizioni generali di contratto, si ritiene che essa sia lecita, qualora nel testo del sottoscritto dalle parti – senza la necessità di una specifica approvazione per iscri contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola st (citata Cass., S.U., n. 8895 del 2017, nel richiamare la sentenza della Corte giustiz aprile 2016, RAGIONE_SOCIALE).
Con la recente ordinanza n. 13594 del 2022, queste Sezioni Unite, sempre con riguardo alla clausola di proroga contenuta nelle condizioni generali di contrato h affermato che il rispetto del requisito della forma scritta, previsto per il patto d della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, dall’art 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, richiede, secondo l’interprei.azione datane CGUE con sentenza dell’8 marzo 2017, in causa n. 64/2017 (sopra richiamata), che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizi le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dall acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, pot le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di a integranti la proposta contrattuale.
17. Nella fattispecie in esame, la clausola di proroga della competenz giurisdizionale in favore del giudice francese, e in favore della legge francese, accertato dalla Corte d’Appello risulta contenuta nelle condizioni generali di cont non sottoscritte, né la clausola di proroga è stata espressamente richiamata nel contenuto nel testo del contratto sottoscritto, di talchè dalla mera indicazione nell’ del capitolo recante condizioni generali di contratto, sia pure qualora congi materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di prorog costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale tra le parti, manifestatasi i chiaro e preciso, come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE che ha interpretato disposizioni del diritto dell’Unione di cui si tratta, e dalla giurisprudenza di le che ne ha fatto applicazione.
La Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma l -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ul
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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudizio che liquida in euro 10.000, per compensi professionali, euro 200,00 per esbor spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ult importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite dell’ novembre 2022.