Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34402 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16729/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME INCONORATA, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE dalla quale sono rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 8 febbraio 2023,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma INDIRIZZO
nonché
contro
REGIONE BASILICATA, COGNOME NOME SIGNOR NOMECOGNOME MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, COMUNE DI LAVELLO, COGNOME NOMECOGNOME MODUGNO NOME COGNOME PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO ROMA, MODUGNO NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6438/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
NOME e NOME COGNOME ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dai ricorrenti contro la decisione con cui il commissario agli usi civici della Basilicata aveva a sua volta dichiarato di non avere giurisdizione in ordine alla domanda di essi COGNOME, di annullamento o disapplicazione di una pluralità di atti amministrativi la cui illegittimità veniva correlata al fatto che trattavasi di atti aventi ad oggetto beni gravati da uso pubblico; 2. dei soggetti convenuti in causa e indicati in epigrafe solo la srl COGNOME ha depositato controricorso. Gli altri sono rimasti intimati; 3. i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria;
considerato che:
l’unico motivo di ricorso è così rubricato: ‘motivo attinente alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1 c.p.c.: sussistenza della giurisdizione denegata dall’impugnata sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della legge 1766/1927’. I ricorrenti sostengono di avere agito a tutela di terreni del demanio civico nei confronti di autori atti di occupazione d’urgenza, di atti di esproprio, di atti istitutivi di ‘servitù di sorvolo’, di ‘atti di legittimazione’ a carico dei medesimi terreni e che pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la giurisdizione del commissario agli usi civici;
il Collegio, in relazione all’art.374 c.p.c. e all’art.360, primo comma.1, c.p.c. e alla sollevata questione di giurisdizione, rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
PQM
rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Roma 18 dicembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME