Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 6801 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26949-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
COGNOMENZIOSO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO COGNOME;
– controricorrenti –
REGOLA GENERALE O GRANDA, REGOLA DI VALLESELLA, RESINEGO E SERDES, REGOLA DI CHIAPUZZA E COSTA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO
EMANUELE II 18, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti all’incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE MOBILITA’ SOSTENIBILI, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore, COMMISSARIO PER L’INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE RAGIONE_SOCIALE OPERE CONNESSE ALL’ADEGUAMENTO RAGIONE_SOCIALE VIABILITA’ STRADALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L’EVENTO SPORTIVO RAGIONE_SOCIALE 2021, COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGEYTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO – RAGIONE_SOCIALE 2021, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti – avverso la sentenza n. 148/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/07/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 148/2022 il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) pronunciava quale giudice in unico grado ex art. 143 del RD n. 1775/1933, a fronte di tre differenti ricorsi, poi riuniti, proposti dagli attuali ricorrenti in diversificata combinazione a seconda RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di ogni singolo ricorso come di seguito indicato.
I tre ricorsi erano tutti riferiti alle opere di ammodernamento RAGIONE_SOCIALE viabilità RAGIONE_SOCIALE zona del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘Ampezzano in vista RAGIONE_SOCIALE Coppa del mondo e dei Campionati di sci alpino che si sarebbero tenuti, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. Ai sensi del l’art. 60 del DL n. 50/2017 la realizzazione del progetto fu affidato ad apposito Commissario;
il comma 13 di tale disposizione, ritenendo strategici, in tale ambito, i lavori alla viabilità, nominò il Presidente di RAGIONE_SOCIALE quale Commissario per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe opere necessarie. Tra gli interventi fu prevista la variante alla SS 51 per il By-pass RAGIONE_SOCIALE‘abitato di S. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al fine di snellire il traffico interno.
Il progetto, sottoposto a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), fu approvato con DM n. 198/2020, nonostante ampie contestazioni di cittadini e comitati all’uopo formatisi, che, in particolare, evidenziavano come non fossero stati considerati i fenomeni alluvionali del 2015 che avevano interessato il territorio in questione con l’esondazione del torrente Ru Secco e la tracimazione del bacino di contenimento. Le contestazioni, riferite anche alla relazione idrogeologica che aveva accompagnato l’approvaz ione dei lavori, diedero luogo ai tre ricorsi oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza attualmente impugnata:
1)- Con il ricorso RG 158/2020 NOME COGNOME e altri abituali residenti o imprenditori commerciali di San RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (in epigrafe indicati), impugnarono il Decreto Ministeriale di V.I.A sul progetto, denunciando, essenzialmente, lacune e errate valutazioni idrogeologiche;
2)Con ricorso n. 63/21 era chiesto l’annullamento dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Servizi sul progetto di variante stradale, nonché il decreto commissariale n. 12/21 in virtù del quale la variante stradale di San RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE era stata inserita tra gli interventi la cui consegna ad RAGIONE_SOCIALE era stata poi differita al 31 dicembre 2022;
3)- Con il terzo ricorso n. 111/21 era impugnato il decreto commissariale n. 13/21 con il quale era stato approvato lo stralcio di Piano avente ad oggetto la variante stradale di cui all’esame.
Con la sentenza n. 148/22, attualmente all’esame, pronunciata nei confronti di tutti i soggetti in epigrafe indicati, il RAGIONE_SOCIALE valutava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in tutti i ricorsi, ritenendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione solo con riguardo alle opere afferenti il regime RAGIONE_SOCIALEe acque e dunque alle sole opere costruttive riguardanti il ponte sul rio Secco, trattandosi di opera che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, co.1,lett.K e 98 lett.d) del RD n. 523/1904, soggiace a l regime RAGIONE_SOCIALEe opere su argini e sicurezza idraulica.
Per ogni altra opera, estranea a tale delimitazione, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio).
Così perimetrata la materia di propria competenza, il RAGIONE_SOCIALE riteneva carente di legittimazione passiva la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, e il Commissario per la realizzazione del proget to
sportivo del campionato mondiale di Sci alpino in RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2021, non essendo, tali parti, né Autorità emananti né Enti vigilanti.
Il Tribunale riteneva peraltro inammissibile l’impugnazione collettiva attorea, espressione di più soggetti (cittadini No-variante, commercianti, Regolieri), il cui collegamento valutava ‘estemporaneo e instabile’. A riguardo richiamava principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa (Cons. RAGIONE_SOCIALE IV,22 marzo 2018 n. 1838; n.5459/2018) in ragione dei quali spontanei comitati o associazioni di cittadini possono legittimamente impugnare provvedimenti lesivi di interessi comuni o, comunque, intervenire in giudizio, se, tra le altre condizioni, la loro attività si è protratta nel tempo e non si siano costituiti solo al fine di impugnare singoli atti o provvedimenti.
Quanto al tema di stretta sua competenza, il RAGIONE_SOCIALE riteneva l’impossibilità di valutare chi, tra i ricorrenti, avesse la qualità di proprietario frontista o altro titolo legittimante su quella parte del rio Secco coinvolto dalle opere per la costruzione del ponte in questione. Rispetto a tale dirimente elemento nessun chiarimento era intervenuto nel giudizio, non avendo, nessuno tra i ricorrenti, provato il titolo di diretto e stabile collegamento con il territorio ed il ponte, da ciò derivando la valutazione di carenza di legittimazione all’agire.
Nel merito a lle questioni poste, il Tribunale riteneva che fosse infondato l’assunto circa la non espropiabilità dei beni regolieri ampezzani e cadorini , così come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. SU n. 7021/2016).
Altresì infondata era valutata l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , co.10, DL n. 183/2020, relativo alla proroga del termine per la consegna RAGIONE_SOCIALEe opere, fissato nonostante la avvenuta conclusione degli eventi sportivi per cui erano state programmate, e ciò perché le opere, pur pensate in occasione dei detti eventi, risultavano dirette a costituire interventi strategici per la provincia di Belluno.
In definitiva, con la pronuncia in esame il RAGIONE_SOCIALE in parte declinava la giurisdizione in favore del TAR Lazio (Sede di Roma) con riguardo alle opere estranee alla materia di sua attribuzione, in parte dichiarava inammissibili le domande che respingeva anche nel merito secondo quanto sopra evidenziato.
Avverso detta decisione i ricorrenti in epigrafe proponevano ricorso affidato a sette motivi anche rinnovando la eccezione di illegittimità costituzionale del predetto articolo 13; resistevano con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Provincia Belluno, RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; resistevano altresì Regola di Vallesella Resinego e Sardes, Regola di Chiapuzza e Costa Regola RAGIONE_SOCIALE o Granda
con controricorso contenente anche ricorso incidentale cui resistevano con controricorso i ricorrenti principali che pure depositavano successiva memoria.
Successivamente erano depositate memorie da: Provincia Belluno, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, Regola di Vallesella Resinego e Sardes, Regola di Chiapuzza e Costa Regola RAGIONE_SOCIALE o Granda , RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE al solo fine RAGIONE_SOCIALE discussione.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE concludeva per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Si osserva preliminarmente che la sentenza in questa sede impugnata è stata emessa dal RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale in unico grado nelle materie di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143. Si ribadisce che “l’ambito del sindacato del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi possibili RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare” (Cass. S.U. n. 11291/2021); e pur tuttavia, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal RAGIONE_SOCIALE nelle materie di cui all’art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 “il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma RAGIONE_SOCIALE Cost., art. 111 unicamente per le pronunce del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti” (Cass. S.U. n.7833/-2020).
Con tale angolo visuale si osserva quanto segue con riguardo al ricorso principale:
1)Con il primo motivo si eccepisce l’erronea ed illegittima declinatoria (parziale) RAGIONE_SOCIALE giurisdizione T.S.A.P. in favore RAGIONE_SOCIALE giurisdizione parziale del T.A.R. Lazio. Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione del C.p.a. relativa alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio (art. 135 C.p.a.); violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione sulla giurisdizione del T.S.A.P. (art. 143, comma 1, lett. a) R.D. 1775/1933) in relazione ad
un’opera unitaria il cui fulcro è un ponte stradale, interessante un corso d’acqua, senza il quale l’opera complessiva non è realizzabile; violazione del principio di concentrazione RAGIONE_SOCIALE tutela, corollario del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) Violazione art. 133 co.1 lett.B e lett. F) Codice processo amm.
Con l’articolata censura i ricorrenti sostanzialmente lamentano la erronea statuizione del tribunale circa la natura non unitaria degli interventi previsti per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE variante alla viabilità; in particolare si dolgono che il ponte sul rio Secco sia stata ritenuta opera afferente al regime di cui agli artt. 97 co.1 lett.k) e 98 lett.d) del RD n. 523/1904, perché coinvolgente gli argini e la sicurezza idraulica, ed in quanto tale, slegata dall’intero impianto RAGIONE_SOCIALE‘intervento sulla viabilità. Nell a prospettazione ricorrente il ponte, certamente opera stradale, sarebbe anche opera idraulica in quanto incidente sul regime RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche ma, soprattutto, opera centrale rispetto all’intero progetto. Questo sarebbe determinativo RAGIONE_SOCIALE attrazione, nel RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘intera opera.
1.a)-Il motivo è infondato. Occorre rammentare che la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ritenuto sussistente la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE in unico grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.143, comma 1, lettera a), del R. D. n. 1775 del 1933, anche nei confronti di un provvedimento che, ancorché proveniente da organi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente sull’uso di queste ultime, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, disciplinandone le modalità di utilizzazione (Cass., S.U., 31 luglio 2017, n. 18977) anche per ragioni di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE salute pubblica, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche ( Cass. S.U.3331/2019; Cass., S.U., 12 dicembre 1998, n. 12706).
1.b)-Le condizioni che il principio richiamato enuclea al fine RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione al RAGIONE_SOCIALE sono rinvenibili nella immediata e diretta interferenza del provvedimento adottato dalla amministrazione, sull’uso RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche. La giurisdizione così individuata riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti che, per effetto RAGIONE_SOCIALE loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non preposti alla cura RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i
lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere'( Cass. SU n. 13975/23; Cass. SU n.2155/2021).
1.c)-Rispetto alle connotazioni così delineate coerentemente la sentenza in esame ha riconosciuto la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE solo con riguardo al ponte sul rio Secco, trattandosi di un’opera che, direttamente e immediatamente destinata ad incidere sull’uso RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, soggiace al regime RAGIONE_SOCIALEe opere sugli argini e RAGIONE_SOCIALE sicurezza idraulica. Ha invece correttamente escluso dalla propria giurisdizione le opere stradali di variegata natura dirette a configurare la variante alla SS51 di Alemagna, in quanto non direttamente afferenti ad interferire con il regime RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche. Non invocabile è peraltro l’operare di una possibile vis attractiva di tutte le opere di intervento sulla viabilità del RAGIONE_SOCIALE presso la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE, considerando che l’incidenza RAGIONE_SOCIALE realizzazione del ponte su tutta l’opera ( circa il 3,5% con esclusione di altri punti di interferenza sui corso d’acqua) certamente non depone favorevolmente per una giurisdizione complessiva del RAGIONE_SOCIALE. A quest’ultimo sono dunque rimesse le sole questioni afferenti alla sua giurisdizione.
2)Con il secondo motivo è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 Cost. con riferimento all’art. 100 c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto carente la legittimazione collettiva dei ricorrenti e valutato inammissibile l’impugnazione così propos ta.
Occorre evidenziare che la sentenza impugnata (pg19), indica in tre le ragioni RAGIONE_SOCIALE pronuncia di inammissibilità: la carente comunione di interessi tra ricorrenti; l’omesso stabile collegamento tra il ponte e la loro posizione soggettiva; la non identità RAGIONE_SOCIALEe situazioni processuali e sostanziali.
La censura in esame trova presupposto logico nel primo motivo sopra esaminato poiché evoca l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘opera e la conseguente ‘sommatoria’ dei diversi interessi e ne lamenta la mancata considerazione. L’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze esaminate con il prim o motivo e la esclusione di un’unica giurisdizione su interessi comuni ‘per sommatoria’, nonché la limitazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE alla sola costruzione del ponte, determina l’assorbimento o caducazione di almeno due profili RAGIONE_SOCIALE doglianza, in riferimento alla comunione di interessi ed alla identità di situazioni processuali e sostanziali.
Peraltro anche i principi che sottendono la possibilità di un ricorso collettivo non sono riscontrabili nella fattispecie in esame allorchè è richiesto che la controversia abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione RAGIONE_SOCIALE causa
(Cass.n.25549/2023; Cass.n. 7940/2016; Cass.n. 4490/2013) ovvero che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili (in tal senso anche RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n.8138/2023; n. 3585/2023). La valutazione svolta dal tribunale sull’assenza di interessi sovrapponibili e comuni è dunque coerentemente espressa.
La censura è infine inammissibile rispetto alla parte relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti rispetto alla costruzione del ponte, (terza ratio decidendi di inammissibilità), essendo rimasti indimostrati gli eventuali titoli legittimanti rispetto all’azione proposta (neppure indicati nel motivo).
3)Con il terzo motivo è denunciata La violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 co.17 e 20 del DL n. 50/2017, degli artt. 23 co.7 e 8 codice contratti RAGIONE_SOCIALE (D.lgs n.50/2016), nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALE Costituzione con riferimento all’art. 100 c.p.c.
Con tale motivo i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE errata statuizione (pg 19) circa la mancata impugnazione del parere RAGIONE_SOCIALE‘ADBD Alpi orientali n. 120/2020, valutato dal tribunale come ‘ consolidatosi in capo a tutti i ricorrenti’ .
Lamentano, in particolare, che il detto parere era favorevole per i ricorrenti e dunque privo di ragioni di impugnazione.
Il motivo è assorbito, poiché non scalfisce la statuizione del RAGIONE_SOCIALE trattandosi di un argomento (la ritenuta mancata impugnazione) aggiuntivo che il tribunale utilizza nella illustrazione RAGIONE_SOCIALEe varie ragioni di inammissibilità del ricorso collettivo, ma che non risulta dirimente rispetto alla valutazione svolta.
4)Con la quarta censura si eccepisce l’omessa considerazione, violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1 lett. e) L. 168/2017, in riferimento alla inespropriabilità dei beni collettivi, stante il regime giuridico cui sono vincolati la loro perpetua destinazione agro – silvo -pastorale.
Occorre osservare che il tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso collettivo ha inteso comunque affermare la infondatezza RAGIONE_SOCIALE posizione assunta in ricorso, circa la non espropriabilità di beni collettivi, richiamando precedenti di questa Corte (Cass. S.U. n. 7021/2016), affermativi RAGIONE_SOCIALE possibilità di esproprio per pubblica utilità anche per tali beni. Si tratta evidentemente di un argomentare che si aggiunge alla già ritenuta inammissibilità del ricorso collettivo e che non risulta dirimente rispetto alla decisione così assunta. Il motivo risulta quindi assorbito da quanto già rilevato nell’esame RAGIONE_SOCIALE seconda censura.
5)Con il quinto motivo si eccepisce la violazione di legge (art. 61 co.21 DL 50/2017) per l’erroneità e illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza (violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 comma 21 D.L. 50/2017) nell’aver considerato legittime opere irrealizzabili (giuridicamente impossibili e illecite) in quanto ultra vires (non collaudabili né completabili entro il 31.12.2022) .
Anche tale motivo, come il precedente ha come presupposto la legittimazione collettiva dei ricorrenti che, come già osservato, è stata esclusa. Anche tale motivo è dunque assorbito. Peraltro, trattando questa censura contestualmente alla eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 10 D.L. n. 183/2020, sollevata dai ricorrenti ( settimo motivo) per la mancanza del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘urgenza e per aver legittimato un’opera sganciata dall’evento specifico in vista del quale era stata programmata, deve osservarsi che la sentenza in esame, quale argomentazione aggiuntiva, ha chiarito le ragioni RAGIONE_SOCIALE infondatezza RAGIONE_SOCIALE sollevata eccezione, anche richiamando la natura RAGIONE_SOCIALEe opere facenti parte del progetto come afferenti all’interesse pubblico di miglioramento RAGIONE_SOCIALE viabilità che supera il contesto strettamente legato alla tempistica dei programmati eventi sportivi.
6)Con il sesto motivo è eccepita la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per non aver la sentenza pronunciato sui motivi individuati dai ricorrenti come legittimanti la pronuncia di sentenza in forma semplificata ex art. 74 C.p.a.
La censura è inammissibile. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 – che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 – qualora il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l’impugnazione esperibile è l’istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 – 202 RAGIONE_SOCIALEo stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
Cass. S.U.n. 16979/2019; Cass. S.U. n. 1824/2015; conf. Cass. S.U.n.105/2023)
7)-In conclusione, per quanto rilevato, il ricorso deve essere rigettato, in tal modo ritenendo assorbita l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE relativa al difetto di integrità del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Unione Montana RAGIONE_SOCIALE Valle del Boite, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali la sentenza impugnata era stata pronunciata ma ai quali il ricorso in esame non era stato notificato ( si trattava
peraltro di soggetti originariamente investiti dal ricorso originario solo quali destinatari RAGIONE_SOCIALE nota di indizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Servizi del dicembre 2020).
8)-Costituendosi con controricorso e annesso ricorso incidentale e successiva memoria, le Regole di Vallesella Resinego e Sardes, Regola di Chiapuzza e Costa Regola RAGIONE_SOCIALE o Granda ( c.d.Regole) hanno resistito al ricorso con R.G. n 26949/2022, proposto dal sig. COGNOME ed altri avverso la sentenza del T.S.A.P. n. 148/2022 e contestualmente hanno impugnato detta sentenza nelle parti in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe Regole, come invece avvenuto per le altre Amministrazioni, non condannando i ricorrenti alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Regole .
9)-Le Regole di Vallesella Resinego e Sardes, Regola di Chiapuzza e Costa Regola RAGIONE_SOCIALE o Granda hanno quindi proposto ricorso incidentale per i seguenti motivi:
9.a)-Con il primo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1, lett. a) RAGIONE_SOCIALE L. n. 97 del 1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 26 del 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1.2 RAGIONE_SOCIALE L. n. 168 del 2017 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 c.p.a. (anche con riguardo all’art. 113 Cost.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la sentenza ha omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe Regole intimate e/o il correlato difetto assoluto di giurisdizione, attesa l’impugnazione del parere di un soggetto giuridico privato non giustiziabile innanzi al Giudice Amministrativo.
9.b) – Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (anche con riguardo all’art. 111 Cost.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c in quanto, nonostante l’estraneità RAGIONE_SOCIALEe Regole alle domande azionate e – comunque l’affermazione da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALE possibilità di disporre dei beni regolieri, alla totale soccombenza dei ricorrenti non corrisponde una pronuncia di condanna alle spese di lite, ingiustamente compensate (anche con disparità di trattamento rispetto alle altre Amministrazioni intimate).
10)-Deve premettersi che le Regole erano state chiamate in giudizio in riferimento al parere (n. 147/20) reso all’interno del complesso procedimento amministrativo al fine di fornire consenso alla cedibilità di beni-terreni di proprietà collettiva. Nell’atto di costituzione in giudizio eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva ribadendo, comunque, la espropriabilità e cedibilità dei terreni interessati dall’opera. In sede di ricorso incidentale ribadiscono la mancata statuizione circa la carenza di
legittimazione e peraltro lamentano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese pur avendo, il RAGIONE_SOCIALE, espresso (punto 5.3 sentenza) una statuizione conforme alla posizione RAGIONE_SOCIALEe Regole circa la espropriabilità dei beni.
11)-Quanto alla prima censura occorre osservare che, essendo la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (in tal senso Cass. S.U.2951/2016; Cass.n.11744/2018), nessuna omessa pronuncia su un capo RAGIONE_SOCIALE domanda è configurabile nella decisione in esame che, evidentemente, ha implicitamente considerato e valutato detta eccezione. A tal riguardo risulta quindi inconferente il richiamo allo strumento RAGIONE_SOCIALE rettificazione utilizzabile (tra l’altro) in caso di omessa pronuncia su di un capo RAGIONE_SOCIALE domanda. Il motivo deve essere disatteso.
12)-Meritevole di accoglimento è il secondo motivo proposte dalle Regole, chiamate in giudizio, come visto, solo in relazione al parere (n. 147/20) reso all’interno del complesso procedimento amministrativo, al fine di fornire consenso alla cedibilità di beni-terreni di proprietà collettiva. Rispetto a tale posizione processuale, alla pronuncia contenuta in sentenza ( punto 5.3) conforme ed adesiva rispetto al parere espresso dalle Regole, e, dunque rispetto al definitivo assetto RAGIONE_SOCIALE pronuncia resa dal RAGIONE_SOCIALE che, rammentiamo, ha posto le spese a carico dei ricorrenti, in applicazione del principio di soccombenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti vincitrici ( Commissario statale, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Comuni di San RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE), ed ha poi compensato le spese con le Regole ( ‘con le altre parti’ ), si ravvisa la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che presidiano la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Invero la compensazione adottata non solo non risulta coerente con la posizione processuale e sostanziale RAGIONE_SOCIALEe costituite Regole, ma neppure motivata quanto alle ragioni che l’hanno determinata e che hanno tenuto distinta detta posizione da quelle RAGIONE_SOCIALEe altre amministrazioni ritenute prive di legittimazione passiva. In conseguenza, accolto il motivo, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, le spese del giudizio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, vanno liquidate in favore RAGIONE_SOCIALEe Regole, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P .Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, che nel resto rigetta, condanna in solido i ricorrenti in favore RAGIONE_SOCIALEe Regole di Vallesella Resinego e Sardes, Regola di Chiapuzza e Costa Regola RAGIONE_SOCIALE o Granda alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, relative al giudizio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE , liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Commissario statale, liquidate, per ciascuna parte, in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge (con spese prenotate a debito).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 5 dicembre 2023.
Il Presidente Aggiunto
NOME COGNOME