Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6177 Anno 2024
sul ricorso 6410/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE Dac ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1829/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Ritenuto che
1.- I sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno acquistato un volo, con la compagnia RAGIONE_SOCIALE, da Bologna a Siviglia, e ritorno.
Entrambi i voli sono stati tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due hanno dovuto acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a Bologna, bensì a Venezia. Inoltre, hanno perso il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed hanno sopportato spese conseguenti alla variazione di programma.
2.- Il COGNOME e la COGNOME hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.
3.- Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in sede di appello.
3.1- In entrambi i gradi la questione della giurisdizione è stata sollevata dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del giudice dell’appello la società RAGIONE_SOCIALE propone ora
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata non si è costituita.
Considerato che
5.- Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza escluso che la Convenzione
di Montreal, sui trasporti internazionali, trovi nella specie applicazione, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorre fare riferimento, e non a quelle della Convenzione.
6.- Siffatta ratio decidendi è dall’odierna ricorrente contestata con i primi due motivi di ricorso.
Con il primo motivo denunzia la violazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal, asseritamente applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’articolo 1362 c.c.
Si duole dell’erronea interpretazione della clausola sulla giurisdizione (art. 2.4. del contratto), non avendo il giudice dell’appello tenuto in alcun conto la circostanza che le stesse parti, nel fissare in Irlanda la giurisdizione, hanno fatto salve le disposizioni di segno contrario della stessa Convenzione, tra le quali vi è appunto quella che impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione.
7.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato
del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
E’ questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’affermare che <> (Cass. sez. un. 3561/ 2020).
Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE
Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando n. 35 della Convenzione ( ‘… il presente regolamento non incid(e) sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche” ) nonché del rilievo che il Regolamento <> (Cass. sez. Un. 3561/ 2020, p. 12).
7.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbito il terzo motivo, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.
Roma 5.12.2023
Il Presidente