Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34777 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25785/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1521/2022 depositata il 16/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE per vedere accertato e dichiarato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al combinato disposto di cui ai punti 36 e 37 del Regolamento servizi di distribuzione idrica e per l’effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti, lamentando la mancata applicazione di una pretesa tariffa agevolata a cui avrebbe avuto diritto in base a detto regolamento.
Sosteneva l’ingiustizia delle tariffe per fasce progressive di consumo pensate per le esigenze di una famiglia media e non per una comunit à terapeutica.
RAGIONE_SOCIALE costituitasi, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a conoscere di una domanda rivolta alla formazione di una nuova tariffa, come si evinceva dalla stessa norma regolamentare richiamata dall’attrice, e riguardante l’esercizio o il mancato esercizio di poteri tariffari.
Con sentenza n. 1284/2021, il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in ordine alle domande formulate da RAGIONE_SOCIALE di Dinaro Carmelo.
Riteneva che la domanda con cui l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua contestava l’importo richiesto dal gestore sulla base di una determinata tariffa, chiedendone la riduzione e l’applicazione di una diversa tariffa, introducesse una controversia inerente al rapporto individuale di utenza, spettante quindi alla giurisdizione del giudice ordinario.
Tuttavia, la controversia, pur riguardando il quantum dell’obbligazione contrattuale dell’utente, richiedeva necessariamente la verifica degli atti regolamentari che stabiliscono il canone o la tariffa, nonché i criteri che ne guidano la formazione.
Con la domanda introduttiva la societ à attrice contestava, in via principale, l’omessa adozione da parte dell’ente somministrante di una decisione relativa alla determinazione di una tariffa unica per determinati soggetti operanti come comunit à , prospettando così una violazione o falsa applicazione del regolamento di servizio, che costituisce il parametro legale dei poteri autoritativi del gestore.
Ha dunque fatto valere una situazione giuridica qualificabile come mero interesse legittimo, e non come diritto soggettivo, in quanto correlata all’omessa adozione da parte dell’ente agente nell’esercizio di una potestà amministrativa, e non nell’ambito di un rapporto negoziale di tipo paritetico.
Del resto, chiedeva al Giudicante di determinare sia il contenuto sia le modalit à per il nuovo calcolo del costo del servizio, stabilendo la percentuale da imputare al canone fisso. In tal modo, si domandava al giudice di sostituire le proprie determinazioni a quelle dell’autorit à amministrativa in un ambito riservato all’esercizio della potest à discrezionale di quest’ultima.
Con la sentenza n. 1521 del 16 luglio 2022, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’impugnazione di Villa Chiara ed in riforma della sentenza gravata, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l’art. 353 c.p.c., rimetteva la causa al primo giudice.
Riteneva che la controversia riguardasse il rapporto privatistico di utenza, senza coinvolgere la potest à amministrativa riconosciuta all’ente somministrante nell’esercizio del potere tariffario, poiché la prospettazione attorea non si riferiva al procedimento di formazione delle tariffe. E’ noto, infatti, che, mentre in materia di tariffe -le quali trovano il fondamento in atti amministrativi generali – la posizione dei privati che le contestano configura un interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di contratti di somministrazione di pubblici servizi, qualora l’utente contesti il diritto del concessionario-gestore
di richiedere una determinata prestazione pecuniaria, la relativa controversia, anche se comporta indirettamente questioni tariffarie, rientra nella competenza del giudice ordinario. Avendo ad oggetto diritti e obblighi di natura contrattuale privata, il giudice ordinario può incidentalmente, se necessario ai fini di una eventuale disapplicazione, verificare la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti adottati dell’Autorità relativi alla determinazione o modifica delle tariffe.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c.p.a. e 112 c.p.c. violazione degli artt. 31, 117, 133 co. 1 lett. a) n. 3 e lett. c), dell’art. 34 co. 5 c.p.a. e degli artt. 112 e 386 c.p.c. violazione degli artt. 3, 4, e 5 della l. 20.03.1865 n. 2248 all. E, dell’art. 2 co. 12 e 37 l. 481/1995 erronea affermazione della giurisdizione del G.O. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.
Lamenta che la c orte d’appello abbia commesso un errore accogliendo il motivo di appello di Villa Chiara, ritenendo che quest’ultima avesse stipulato un contratto per la fornitura di acqua potabile di tipo ‘ordinario contatore singolo’ per uso domestico. Dopo aver esaminato gli elementi del contratto la corte di merito ha concluso, sulla base di tali elementi, che il Tribunale aveva errato nel ritenere che La Villa Chiara intendesse contestare la (mancata) scelta di applicare la tariffa ‘a fasce di consumo’ anziché quella ‘a fascia unica’.
A tale stregua la corte di merito ha escluso che la questione riguardasse l’omessa adozione di un atto da parte dell’ente somministrante nell’esercizio di una potestà amministrativa,
negando quindi che fosse configurabile una situazione giuridica qualificabile come mero interesse legittimo.
La Corte d’appello, sulla base di tali premesse ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, in realtà, deduceva che ‘Acoset era contrattualmente obbligata ad applicare il sistema tariffario di cui all’art. 37 del regolamento di servizi e che non aveva adempiuto al proprio obbligo di definire la tariffa unica per Villa Chiara senza dedurre e/o richiedere alcunch é́ ad Acoset in relazione alla potest à tariffaria dello stesso ente somministrante’.
Secondo la ricorrente tale assunto viola ed applica falsamente le norme in materia di riparto della giurisdizione enunciate in rubrica. Innanzitutto, premette che nell’esecuzione dei contratti di somministrazione la posizione giuridica di diritto soggettivo dell’utente presuppone che, alla data di stipula del contratto, sia gi à avvenuta la determinazione della tariffa da parte dell’autorità o del gestore concessionario del servizio in capo ai quali incombe il relativo potere, di modo che l’importo del corrispettivo dovuto, a fronte dell’erogazione del servizio, sia determinato o determinabile secondo un mero calcolo, senza che occorra un intervento da parte del gestore del servizio, e cos ì dopo ogni aggiornamento/revisione tariffaria.
Nel caso in cui l’utente denunzi un’alterazione del sinallagma contrattuale dipendente dalla carenza, insufficienza o non appropriatezza della prestazione da parte del gestore, sussiste una posizione di diritto soggettivo in capo all’utente nel caso in cui, secondo il tariffario vigente alla data della domanda giudiziale, sia stata applicata una tariffa determinata diversa da quella determinata per la categoria di utenza a cui appartiene, ovvero quando si faccia questione della corretta quantificazione dei consumi sulla base della tariffa applicata all’utente.
In tutti questi casi il gestore ha esercitato (e pro tempore esaurito) il suo potere tariffario, determinando la tariffa valevole per una o
pi ù categorie di utenti, articolata in scaglioni tariffari per fasce di consumo, previamente contrattualizzata o resa nota all’utenza nelle prescritte forme regolamentari.
Nel caso di specie la stessa norma invocata dalla RAGIONE_SOCIALE, art. 37 del Regolamento servizi adottato dal gestore, demanda al gestore una valutazione tecnico discrezionale della fascia tariffaria agevolata, che eviti squilibri nella complessiva articolazione tariffaria, di modo che non si ribaltino sull’utenza ordinaria i costi del servizio non coperti dalla tariffa agevolata in una misura eccedente i limiti ragionevoli entro cui pu ò richiedersi all’utenza un contributo di solidariet à verso le categorie meritevoli di agevolazioni.
Denuncia anche che tale valutazione non è prerogativa esclusiva del solo gestore, poich é deve raccogliere l’approvazione dell’autorità regolatoria che controlla la sostenibilit à del piano tariffario del gestore nel suo insieme, ivi compresa la parte riguardante le agevolazioni.
5.1. Con il secondo motivo, COGNOME denuncia la violazione degli artt. 100, 276, 342 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. per formazione di giudicato interno sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’art. 360 co. 1 n. 1 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole non già della difettosa esecuzione del contratto ma del mancato esercizio del potere pubblicistico di modulazione tariffaria, sollevando conseguentemente eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso va pertanto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte a norma dell’art. 374, 1° primo periodo, cod.proc.civ., non rinvenendosi precedenti specifici al riguardo, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza