Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14725 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 822/2023 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
– resistente –
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
intimati
avverso la sentenza del TRIBUNALE di SALERNO n. 1864/2022 depositata il 25/05/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME ha citato in giudizio il Ministero dell ‘ Economia e Finanze, quello della Giustizia e la Presidenza del Consiglio per accertare l’illegittimità e la nullità del decreto n. 1471 del 12.8.2019 emesso dal Tar Salerno e di conseguenza accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla liquidazione delle spese ammesse al patrocinio a spese dello stato per la parte costituita NOME COGNOME
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. la domanda, ritenendo di non potersi pronunciare in ordine alla legittimità ovvero alla nullità del decreto n. 1471 emesso dal TAR Salerno, trattandosi di provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, rispetto al quale sussiste un difetto di giurisdizione. Inoltre, il Tribunale ha osservato che era ultronea l’applicazione della presente procedura di cui all’art. 702 bis c.p.c., finalizzata alla liquidazione degli onorari, ove non ancora disposti. Nel caso di specie, invece, tali onorari erano stati già liquidati con i decreti n. 1276/2017 e 619/2018 Reg.Ric. emessi dal Tar Salerno, rispettivamente in date 5.6.2018 e 26.6.2019.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla scorta di due motivi di ricorso.
Il Ministero della giustizia ha depositato un ‘ atto di costituzione ‘ al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo ; error in iudicando ; violazione dell’art. 1 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs . n. 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
L’art. 15 del d.lgs. n.150/2011, dedicato specificamente all’opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia non prevede in alcun modo che nel caso di opposizione al decreto di pagamento emesso dal Tribunale Amministrativo sia competente il medesimo Tribunale Amministrativo. D’altra parte, non potrebbe giammai il Tribunale Amministrativo essere competente in materia di diritti soggettivi, come quelli oggetto del giudizio concluso con la sentenza impugnata. Parte ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte espresso sin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. del 20405 del 26.7.2019.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo ; error in iudicando ; violazione dell’art 170 d .P.R. 30.5.2002 n. 115, dell’art. 15 d.lgs 1.9.2011 n. 150 e dell’art. 702bis cpc in relazione all’art. 36 0, COMMA 1 n. 3 c.p.c.
La sentenza impugnata non consente di comprendere quale sia per il Giudicante il diverso rimedio processuale per contestare giudizialmente il decreto di pagamento. Il Tribunale di Salerno non ha correttamente interpretato l’art 702 bis c.p.c., dedicato ai procedimenti in cui la decisione può essere assunta in maniera sommaria, ma che in realtà sono caratterizzati da una cognizione
piena, atteso che definitivamente accertano il diritto di una parte processuale.
I l rito sommario previsto dall’art 702 bis c.p.c., richiamato proprio dalle disposizioni normative innanzi richiamate è l’unico strumento giuridico e processuale da utilizzare per opporre i decreti di pagamento delle spese di giustizia
I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Deve premettersi che ancorché il ricorso ponga sostanzialmente una questione di giurisdizione, su di essa si sono già pronunciate le Sezioni Unite (come si dirà a breve), sicché deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sono già pronunciate le sezioni unite”, ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass. Sez. U., 19/01/2022, n. 1599, Rv. 663733 – 01).
Le Sezioni Unite, come si è anticipato, hanno già avuto modo di affermare che: «spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un’ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (Cass. Sez. U., 23/12/2016, n. 26908, Rv. 641808 01)».
Tale indirizzo è stato confermato anche di recente in relazione ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell’avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice
amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) (Cass. Sez. U., 17/07/2023, n. 20501, Rv. 668222 01).
In definitiva, il Tribunale -declinando la giurisdizione – ha erroneamente ritenuto improcedibile il ricorso proposto dall’avv.to Gala in ordine all ‘erronea liquidazione del suo compenso da parte del Tribunale amministrativo di Salerno con decreto n. 1471 del 12.8.2019 sicché la sentenza n. 1864 del 2022 in questa sede impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità secundum eventum litis dovendo esaminare la fondatezza o meno della domanda proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione