Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20297 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Sul ricorso 17215/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
COGNOME NOME nella qualità di Revisore Unico e Sindaco della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA , RAGIONE_SOCIALE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;
– intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1680/2021 del TRIBUNALE di ANCONA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEnova Marche , detentore dell’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale, affidataria dell’attività di accertamento e riscossione dei Tributi IMU e TARSU dell’ente territoriale, conveniva in giudizio ex artt. 2475, 2476, 2477 c.c. e sgg., davanti al Tribunale di Ancona, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la seconda e la terza quali componenti del consiglio di Amministrazione e il quarto quale Sindaco e Revisore Unico della medesima società, notificando l’atto anche a RAGIONE_SOCIALE, nella cui legittimazione, per il risarcimento degli asseriti danni subiti dRAGIONE_SOCIALE stessa società, il Comune quale socio unico di RAGIONE_SOCIALE aveva inteso surrogarsi.
Il Comune, premesso che RAGIONE_SOCIALE, in coerenza con l’indicazione proveniente dall’Amministrazione comunale di esternalizzazione del servizio di riscossione, aveva affidato RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, iscritta nell’Albo dei concessionari per la riscossione, il servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di RAGIONE_SOCIALEnova Marche, ascriveva ai convenuti la definitiva perdita per lo stesso Comune della somma di euro 408.976,65 quale credito per TARI/TARSU vantato dall’Ente verso la ASUR Marche ; tale perdita si era determinata in conseguenza della mancata tempestiva trasmissione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei flussi relativi agli avvisi di accertamento divenuti
definitivi nei confronti della debitrice RAGIONE_SOCIALE, con correlativa impossibilità per la società di riscossione di notificare RAGIONE_SOCIALE debitrice l’ingiunzione fiscale nel termine prescritto a pena di decadenza; tanto aveva altresì determinato la perdita per RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 72.172,35 per mancato incasso degli oneri di riscossione.
Eccepito dai convenuti costituiti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione appartenente al giudice contabile, emessa dal giudice adito ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. con la quale, ritenuta pregiudiziale la questione di giurisdizione assegnava alle parti termine per note, il Comune ha proposto, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare, sul presupposto del carattere concorrente dell’azione erariale con le azioni prev iste dagli artt. 2395 c.c. e 2476 c.c., la giurisdizione del giudice ordinario, quantomeno in via concorrente con il giudice contabile.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato un unico controricorso; tutti i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso ex artt. 366, comma 1 n. 3 c.p.c., per essere carente la esposizione sommaria dei fatti di causa; nel merito hanno ribadito con riferimento alle caratteristiche di società in RAGIONE_SOCIALE providing di RAGIONE_SOCIALE ed al carattere erariale del pregiudizio del quale era chiesto il ristoro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed evidenziato il COGNOME, che il procedimento contabile, iniziato in relazione ai medesimi fatti si era concluso con l’archiviazione della propria posizione e la COGNOME e la COGNOME che il detto procedimento era stato definito con la loro assoluzione; hanno inoltre dedotto che la giuridica possibilità di un procedimento davanti al giudice ordinario e di un procedimento davanti al giudice contabile in relazione ai medesimi fatti si poneva in contrasto con la giurisprudenza in tema di violazione del principio del ne bis in idem elaborata dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza della CEDU.
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE i terzi chiamati, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dai controricorrenti in quanto l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione contiene la sommaria descrizione dei fatti di causa che è riportata alle pagg. da 6 a 13 del ricorso; tale esposizione consente l’adeguata ricognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, delle posizioni in esso assunte dalle parti e del titolo di responsabilità RAGIONE_SOCIALE base della pretesa azionata dall’ente territoriale.
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento della questione posta con l’istanza ex art. 41 c.p.c., occorre muovere dal principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ‘in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione’ (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2012, n. 27092; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2009, n. 25495; di recente, Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018, n. 8568; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33092), non potendo la giurisdizione della Corte dei Conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., sez. un., 19 maggio 2016, n. 10323, pronunziata a proposito di fattispecie assimilabile RAGIONE_SOCIALE presente).
2.1. In relazione ad una medesima vicenda sussiste quindi la astratta possibilità del concorso fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile, in quanto, come già affermato da Cass. Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806,
laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 63. Conf. pure Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22406; Cass., sez. un., 10 settembre 2019, n. 10019).
2.2. La possibilità che da una medesima vicenda fattuale si origini un procedimento davanti al giudice ordinario ed un procedimento davanti al giudice contabile risulta giustificata dRAGIONE_SOCIALE differente connotazione dell’interesse tutelato che viene in rilievo nell’una e nell’altra ipotesi. Invero, l’azione proposta dal Procuratore contabile non si identifica con quella che l’Amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti dei propri funzionari (e/o di quelli dell’ente esterno) autori del danno, per farne valere la responsabilità (anche solidale); il Procuratore RAGIONE_SOCIALE della Corte dei Conti, nella promozione dei giudizi, agisce infatti nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta RAGIONE_SOCIALE repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659) e non anche l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo (Corte cost. n. 104/1989,(Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659).
2.3. Ciò posto, una volta eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario da parte degli odierni controricorrenti e proposta dall’originario ricorrente istanza ex art. 41 c.p.c., occorrerà comunque procedere RAGIONE_SOCIALE verifica della giurisdizione in relazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità fatta valere dal Comune nei confronti degli amministratori e del sindaco di RAGIONE_SOCIALE con le azioni esercitate, l’una ai sensi dell’art. 2935 c.c. quale socio della società partecipata nei confronti dei relativi amministratori, l’altra in surroga di RAGIONE_SOCIALE per il danno cagionato al patrimonio sociale per i mancati incassi connessi agli oneri di accertamento e riscossione.
La cornice normativa nell’ambito della quale la questione in controversia si viene ad inquadrare è rappresentata dRAGIONE_SOCIALE disciplina dettata in tema di società partecipate dallo Stato o da altro soggetto pubblico, da un lato, e dRAGIONE_SOCIALE disciplina che definisce il contenuto ed i limiti della giurisdizione della Corte dei conti in punto di configurabilità di una responsabilità erariale per mala gestio dei relativi amministratori (art.13 r.d. n.1214/1934, secondo cui la Corte giudica sulla responsabilità per i danni, limiti successivamente ampliati dall’art.1, comma 4 della I. n.20/1994, che ha esteso il giudizio della Corte dei conti RAGIONE_SOCIALE responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza), dall’altro.
3.1. A riguardo occorre muovere dRAGIONE_SOCIALE indicazione delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, chiamate a pronunciare in tema di società partecipate sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno da tempo affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo RAGIONE_SOCIALE natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le altre, Cass., Sez. Un. 1dicembre 2016, n. 24591). Detta ricostruzione sistematica è stata fatta propria dal legislatore trovando la sua codificazione nell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) nel quale è previsto che «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.».
3.2. A tale fondamentale enunciato si correla la evoluzione registratasi nella giurisprudenza di legittimità in tema di criteri di identificazione delle ipotesi di responsabilità erariale degli amministratori di tali società.
3.3. In linea generale, i tratti salienti di tale evoluzione (per la cui più puntuale ricognizione si rinvia, tra le altre, a Cass., Sez. Un. 10 febbraio 2023, n. 4264, Cass., Sez. Un. 5 dicembre 2023, n. 31755) vanno ricercati nell’adozione da parte del giudice di legittimità di una prospettiva per così dire
‘sostanzialistica’, connotata dRAGIONE_SOCIALE sostituzione ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l’elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridica pubblica dell’agente, di un criterio oggettivo facente leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate (v. tra le altre, Cass., Sez. Un. 2 febbraio 2018, n. 2584). E’ stato così affermato che ‘nell’attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dRAGIONE_SOCIALE natura – pubblica o privata – del soggetto dal quale proviene la condotta produttiva del danno (cfr. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2005, n.10973; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2006, n.14101; Cass., Sez. Un., 1 marzo 2006, n.4511; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2007, n.3367, Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008, n.19815)’ (Cass. Sez. Un. 31755/2019 cit.), fermo restando, in ogni caso, che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile (cfr. fra le tante più recenti Cass. Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 614 e Cass. Sez. Un. 13 settembre 2018, n. 22409). Si è quindi precisato che ‘…, al di fuori delle ipotesi della società in RAGIONE_SOCIALE e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dRAGIONE_SOCIALE società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, sia la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione (cfr. Cass., Sez. Un.. 11 settembre 2019, n. 22712; Cass., Sez. Un., 2 settembre 2013, n. 20075; Cass. Sez. Un., 3 maggio 2013, n. 10299). Ove la società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non possegga i requisiti richiesti per essere
qualificata ‘in RAGIONE_SOCIALE‘, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (cfr. Cass. Sez.Un, n. 22409 del 2018 cit.)’ (Cass. Sez. Un. n. 4264/2023 cit.).
3.4. La disciplina positiva dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, applicabile ratione temporis RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, nel recepire e codificare la elaborazione giurisprudenziale pregressa in tema di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha statuito che « I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dRAGIONE_SOCIALE disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa’ in RAGIONE_SOCIALE . E’ devoluta RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2 . Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente RAGIONE_SOCIALE condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione .» .
3.5. La regola generale che si trae da tale articolato, per quel che più direttamente rileva in relazione RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione in esame, è quindi quella dell’assoggettamento degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate alle azioni civili di responsabilità previste dRAGIONE_SOCIALE disciplina ordinaria delle società di capitali, regola che ammette solo al ricorrere di determinati presupposti la configurabilità (anche) di una responsabilità erariale, che non è in funzione eccettuativa della ordinaria responsabilità civilistica ma ad essa si affianca, come è dato evincere, anche, dall’espressione ‘salva’ che
introduce la preposizione contenuta nella seconda parte del primo periodo del comma 1, art. 12 cit. e come coerente con la diversa natura dell’ interesse tutelato nei giudizi davanti al giudice contabile e in quelli davanti al giudice civile. Con l’ulteri ore precisazione che, come chiarito da Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n.15979, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all’ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società “in RAGIONE_SOCIALE providing”, poiché la previsione dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.
3.6. Alla luce di quanto sopra va pertanto ribadita la possibilità del concorso fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione in coerenza del resto con l’approdo al quale era pervenuto il giudice di legittimità il quale, come già affermato, nella richiamata decisione Cass. Sez. Un. n. 26806 del 2009, aveva chiarito che laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22406 e Cass., Sez. Un. 14 luglio 2015, n. 14632, in cui si sottolinea l’insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi).
3.7. Più di recente, Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22406, in tema di azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. “in RAGIONE_SOCIALE” nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, argomentando dRAGIONE_SOCIALE natura prettamente civilistica delle norme azionate ed evidenziando, tra l’altro, che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, legge fall. , che cumula le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c. c. a favore della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali (Cass. 29 settembre 2016, n. 19340) è
conseguenziale RAGIONE_SOCIALE scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile RAGIONE_SOCIALE condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.
3.8. In coerenza con il delineato quadro ricostruttivo e con la regola generale dell’assoggettamento degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate alle azioni civili di responsabilità previste dRAGIONE_SOCIALE disciplina ordinaria delle società di capitali, ex art. 12 cit. deve escludersi pertanto rilievo dirimente all’accertamento della natura di società ‘ in RAGIONE_SOCIALE providing ‘ o meno di RAGIONE_SOCIALE perché anche ove tale qualifica fosse in concreto riconoscibile RAGIONE_SOCIALE detta società, ciò non implicherebbe il venir meno della giurisdizione del giudice ordinario per essere differente la qualità e natura dell’interesse perseguito in sede di accertamento della responsabilità erariale e dell’interesse perseguito con le azioni proposte dal Comune davanti al giudice ordinario, essendo la prima, come detto, volta RAGIONE_SOCIALE tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e le seconde, invece, intese al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice.
Quanto sopra complessivamente osservato orienta in relazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per entrambe le azioni promosse dal Comune.
4.1. Ciò è a dirsi, in primo luogo, in relazione all’azione esercitata dall’ente territoriale nell’interesse della società risultando tale azione finalizzata al ristoro del pregiudizio scaturito al patrimonio sociale per il mancato incasso degli oneri di accertamento e riscossione e quindi a far valere un interesse proprio della società medesima, soggetto distinto dall’ente partecipante e dotato di autonomia patrimoniale rispetto ad esso.
4.2. Analogamente deve altresì ritenersi in relazione all’azione risarcitoria esercitata dal Comune ai sensi dell’art. 2395 c.c., con la quale è prospettata la lesione in via diretta del patrimonio del socio in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli Amministratori convenuti, interesse astrattamente non coincidente con quello tutelato dall’azione della Procu ra erariale. La configurabilità di un’azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Corte dei conti, nel concreto nelle more esperita con esito favorevole agli odierni controricorrenti, non esclude, dunque, la astratta possibilità per il Comune (fatta salva naturalmente la verifica nel merito dei relativi presupposti) di far valere, quale socio e (anche) in surroga della società medesima, il pregiudizio connesso RAGIONE_SOCIALE condotta degli amministratori e del sindaco mediante l’esperimento delle ordinarie azioni civilistiche.
4.3. Né a diverse conclusione potrebbe indurre, come già anticipato, la deduzione, in questa sede, di violazione del principio del ne bis in idem , posto che, secondo quanto già chiarito da questa Corte (sent. 14 luglio 2015, n. 14632), ‘non sussiste violazione del principio dei ‘ne bis in idem’ tra il giudizio civile introdotto dRAGIONE_SOCIALE P.A., avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dRAGIONE_SOCIALE lesione di un suo diritto soggettivo conseguente RAGIONE_SOCIALE violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligator ia che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l’altra, invece, è volta RAGIONE_SOCIALE tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria’.
In base alle considerazioni che precedono deve quindi essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La liquidazione delle spese di questo procedimento va rimessa al giudice della causa di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo al giudice del merito la liquidazione delle spese.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2024