Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
sul ricorso 13281/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5465/2019 depositata il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale -che su istanza della RAGIONE_SOCIALE, già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, ne aveva pronunciato la condanna a tenere l’istante indenne dai danni sofferti in conseguenza dell’espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, dell’ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate -ha proceduto a dichiarare la nullità del lodo sul presupposto che la controversia, involgendo l’esercizio di poteri autoritativi fosse attratta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e si sottraesse perciò all’area della libera compromettibilità, si ché, in ragione di quanto stabilito dall’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ., andava dichiarata la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto.
Il ricorso odierno si vale di due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali hanno replicato le amministrazioni intimate con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Reputa il collegio che in applicazione del principio della ragione più liquida -in vista del quale la causa, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) -il giudizio possa essere deciso in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Con esso si deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, in relazione alla quale non veniva in rilievo il potere della RAGIONE_SOCIALE a tutela di interessi generali.
Il motivo, scrutinabile da questa sezione, atteso che la questione è già stata esaminata dalle SS.UU. di questa Corte e che è perciò invocabile la riserva in tal caso prevista dall’art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ., è fondato e va pertanto accolto.
Come detto la questione sollevata con il motivo di ricorso in scrutinio è già stata definita in senso favorevole alla tesi ricorrente dalle SS.UU. con la sentenza 23418/2020 che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353), il condivisibile principio di diritto -a cui va data qui continuità, non essendovi ragione per dare seguito a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria -secondo cui «in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della PRAGIONE_SOCIALE. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito
dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale».
Orbene, poiché nel caso che ne occupa la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è perciò compromettibile in arbitri, si impone la doverosa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.