Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30569 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30569 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 512-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempo re, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
Oggetto
Mansioni pubblico impiego
R.G.N. 512/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 131/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 116/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. il prof. NOME COGNOME, vincitore del concorso per dirigente RAGIONE_SOCIALE indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), per l’accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta RAGIONE_SOCIALEa sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione RAGIONE_SOCIALE (anziché in RAGIONE_SOCIALE ove era stato illegittimamente destinato);
in particolare, lamentava la violazione RAGIONE_SOCIALEa citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all’interno RAGIONE_SOCIALEa singola regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza, ossia al Comune di Barletta;
il Tribunale di Campobasso aveva respinto nel merito la domanda;
decidendo sull’impugnazione, la Corte d’appello di Campobasso dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo;
avvero tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, cui si
sono opposti con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
va premesso che nelle memorie il ricorrente, pur dando atto che sarebbe intervenuto lite pendente il trasferimento da Campobasso ad Andria, ha manifestato persistente «interesse alla decisione per vedere riconosciuto il suo diritto alla sede sin dall’inquadramento in prima assegnazione, con quanto ne conseguirebbe in termini di diritto al risarcimento del danno e soccombenza»;
tanto premesso in ordine all ‘ interesse alla pronuncia si osserva quanto segue.
con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ed erronea individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del G.A.; la domanda apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava «l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 104/1992 dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria definitiva, che ha chiuso la fase concorsuale ad evidenza pubblica, aprendo quella del rapporto individuale di lavoro»;
come si evinceva dal ricorso introduttivo e dall’appello, oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda era solo il compimento di atti di gestione del rapporto e precisamente la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del bando di concorso e «l’assegnazione alle Regioni dei dirigenti scolas tici vincitori di concorso, e dunque un’ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dall’art. 63 comma 4 d.lgs. n. 165/2001»;
con il secondo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente compensato le spese del doppio grado per un «contrasto tra la giurisprudenza di merito in
materia», mentre qui era il giudice di legittimità ad indicare la giusta esegesi del quadro normativo e il corretto riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione;
il primo motivo non individua correttamente il vizio ed erroneamente riconduce le censure, anziché al n. 1, ai numeri 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ.; nondimeno, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni spese emerge che il ricorso è stato proposto per motivi di giurisdizione e, pertanto, può trovare applicazione il principio secondo cui l’onere RAGIONE_SOCIALEa specificità imposto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore RAGIONE_SOCIALEa pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà RAGIONE_SOCIALE‘impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931);
6. occorre altresì preliminarmente rilevare che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni;
7. ciò posto, il primo motivo è fondato;
7.1 la questione posta nel ricorso in esame è già stata oggetto di ampia e diffusa disamina da parte RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con la sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (cui adde , da ultimo, Cass., Sez. U, 9 giugno 2021, n. 16086);
nella citata sentenza è stato affermato che «In tema di assegnazione RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi -stante il carattere generale RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla legge n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’es aurimento RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale – alla scelta RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro più vicina al proprio domicilio»;
dal principio affermato nella richiamata sentenza n. 7945/2008, al quale va data continuità, in quanto risultano condivisibili le argomentazioni motivazionali che sorreggono detta decisione, da intendersi qui richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consegue che nella fattispecie in esame deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; ciò perché la procedura concorsuale alla quale il ricorrente ha partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del RAGIONE_SOCIALE n. 1259 del 23 novembre 2017 e
perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
7.2 d’altro canto, giova evidenziare che allo stesso bando di concorso va riconosciuta (invero) duplice natura giuridica: quella di provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica di cui regola il successivo svolgimento, e quella di atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione RAGIONE_SOCIALEa proposta di assunzione condizionata negli effetti all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale ed all’approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria (v. già Cass., Sez. U, 2 ottobre 2012, n. 16734 e successive conformi: Cass. n. 24614/2020, Cass. n. 30235/2019, Cass. n. 4436/2018, Cass. n. 12679/2016), e, relativamente a tale seconda (e diversa) natura (i.e., di atto negoziale) si porrebbe comunque il profilo, qui denunciato dal COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia del diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/1992 nella successiva scelta RAGIONE_SOCIALEa sede, con eventuale disapplicazione, in ossequio al principio di legalità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, RAGIONE_SOCIALEa clausola n. 15 del bando concorsuale;
7.3 sicché, in accoglimento del primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario;
il secondo motivo, afferente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, resta, pertanto, assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione , alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2023.