Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 36062 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 36062 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35005 R.G. anno 2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, REGIONE CAMPANIA
intimate
avverso la sentenza n. 876/2018 della Corte di appello di Salerno, depositata il 14 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3 novembre 2016 il Tribunale di Salerno ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al ricorso con cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate alla detta società a norma dell’art. 5, comma 5, l. n. 199/2003.
La pronuncia è stata appellata da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE avanti alla Corte di Salerno. Nella resistenza della Regione Campania e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la nominata Corte distrettuale ha respinto il gravame. Il Giudice di appello ha osservato, in sintesi, che l’importo richiesto a titolo di prelievo supplementare del latte richiamato nella cartella esattoriale non era qualificabile come sanzione amministrativa: non trovando applicazione la l. n. 689/1981, andava pertanto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte di appello ha rilevato, ancora, che l’art. 2 sexies d.l. n. 63/2005, convertito in l. 109/2005, aveva modificato i criteri di riparto di giurisdizione attribuendo la medesima al giudice amministrativo, in via esclusiva, con riferimento ai procedimenti giudiziali in materia di prelievo supplementare del latte instauratisi dopo il 26 giugno 2005.
Avverso la sentenza della Corte di appello Salerno la società RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, che è illustrato da memoria. Le due intimate non hanno notificato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene denunciata la violazione degli artt. 22 ss. l. n.
689/1981, dell’art. 1 , comma 8, e dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 49 /2003, convertito in l. n. 119/2003, nonché del l’art. 2 sexies d.l. n. 63/2005, convertito in l. n. 109/2005. Ad avviso della ricorrente la Corte di appello avrebbe mancato di considerare la differenza esistente tra le controversie relative al prelievo supplementare, con cui si censurano atti che sono espressione di poteri discrezionali della pubblica amministrazione e che, involgendo interessi legittimi, sono perciò soggette alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, e le controversie inerenti l’impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme sul prelievo predetto, le quali investono posizioni di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Viene rilevato che nel caso di specie la lite concerneva l’irrogazione della sanzione contemplata per la violazione delle norme sul prelievo supplementare, onde andava riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è fondato.
2.1. -Come si legge nel provvedimento impugnato (pag. 3), la Corte di merito era chiamata a pronunciarsi non già sull’ importo richiesto come «prelievo supplementare del latte», ma sull’ulteriore quota del 100% del prelievo supplementare di cui al l’art. 5, comma 5, del cit. d.l. n. 49/2003 (nel testo modificato dall’art. 2 del d.l. n. 22/2005, convertito in l. n. 71/2005).
Il cit. comma 5 regolamenta le sanzioni applicabili agli acquirenti in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e prevede che il mancato rispetto, da parte degli acquirenti stessi, degli obblighi o dei termini previsti « comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare », aggiungendo, poi, che, in ipotesi di ripetute violazioni da parte dell’acquirente, « le regioni e le
province autonome dispongono la revoca del riconoscimento ».
Il tenore dell ‘a rt. 2 sexies , comma 1, d.l. n. 63/2005, convertito in l. 109/2005, è il seguente: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente ». La norma è stata abrogata dall’articolo 4, comma 1, punto 31), dell’All. 4 al d.lgs. n. 104/2010 , recante l’a ttuazione della delega al governo per il riordino del processo amministrativo: la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari trova oggi fondamento nell’art. 133, lett. t), c.p.a. (cit. d.lgs. n. 104/2010, All. 1) ; per quanto non vi sia sostanziale differenza tra la disciplina dell’art. 2 sexies , comma 1, d.l. n. 63/2005 e quella dell’art. 133, lett. t) , c.p.a, occorre far riferimento, sul piano formale, alla prima delle norme testé richiamate, visto che la presente controversia è relativa a cartella esattoriale notificata il 20 marzo 2006 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 2).
2.2. -In termini generali, se è vero che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2 sexies , comma primo, del d.l. n. 63, le controversie aventi ad oggetto l’applicazione del prelievo nei confronti del produttore per il conferimento di latte in esubero rispetto alla quota consentita, è altrettanto vero che sul punto si impongono delle precisazioni. Come è stato già chiarito da queste Sezioni Unite, il prelievo supplementare posto a carico del produttore non può essere annoverato tra le sanzioni amministrative, venendo in considerazione esclusivamente quale misura di riequilibrio del mercato (Cass. Sez. U. 11 agosto 2009, n. 18195; sul punto cfr. pure Cass. Sez. U. 18 novembre 2005, n. 23355, Cass. Sez. U. 11 novembre 2005, n. 22021 e Cass. Sez. U. 14 ottobre
2004, n. 20254): il principio è mutuato dalla consolidata giurisprudenza comunitaria secondo cui il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale (in tal senso, già Corte Giust. 10 gennaio 1992, C -177/90, Kühn , punto 13). Le Sezioni Unite hanno nondimeno chiarito che, anche nei giudizi promossi dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 sexies cit., è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: infatti, le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo (Cass. Sez. U. 15 giugno 2009, n. 13897).
Ora, se la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne le cause in cui si dibatte dell’applicazione del prelievo supplementare, non anche dei provvedimenti sanzionatori comminati per violazione delle norme attinenti al nominato prelievo, esulano per certo da tale giurisdizione le controversie introdotte dall’acquirente per contrastare la pretesa contro di lui fatta valere a fronte delle infrazioni in cui lo stesso è incorso: pretesa che, come si ricava testualmente dall’art. 5, comma 5, d.l. n. 49 /2003, convertito in l. n. 119/2003, ha natura meramente sanzionatoria. E’ da sottolineare, in proposito, che per l’ acquirente – quale è la società ricorrente – il prelievo supplementare viene in questione non quale misura di riequilibrio del mercato, ma esclusivamente quale parametro di riferimento per determinare la entità della somma pecuniaria da irrogarsi a quest’ultimo a titolo di sanzione amministrativa (così, ancora, Cass. Sez. U. 11
agosto 2009, n. 18195, in motivazione).
2.3. – C’è da aggiungere che n ella giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite si è venuto precisando che l’art. 133, lett. t), c.p.a. deve essere interpretato alla luce del principio della concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione del giudice amministrativo, e che ai fini del l’accertamento della giurisdizione, con riguardo alle controversie sulle sanzioni in materia di prelievo supplementare, occorre « verificare se le situazioni sottoposte dalla parte ricorrente abbiano o meno comportato l’esaurimento dell’esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica, con la conseguente necessario esame di situazioni di interesse legittimo » e quindi esaminare le doglianze della parte « per accertare se essa abbia invocato, o meno, anche implicitamente, l’esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur» (Cass. Sez. U. 5 dicembre 2018, n. 31370, in motivazione): si è detto, in conseguenza, che ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, ancorché caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass. Sez. U. 5 dicembre 2018, n. 31370 cit.; Cass. Sez. U. 12 novembre 2021, n. 33850).
Tali enunciazioni non riguardano, tuttavia, la controversia introdotta dall’odierna ricorrente , la quale si è limitata a muovere censure quanto al potere sanzionatorio esercitato nei suoi confronti, e ciò sotto lo specifico riflesso della mancata osservanza delle disposizioni di cui al capo I della l. n. 689/1981 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
2.4 La causa deve essere dunque trattata avanti al giudice ordinario.
– La pronuncia va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno. Occorre infatti fare applicazione, a quest’ultimo riguardo, dell’art. 383 , comma 3. c.p.c., secondo cui la Corte di cassazione, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo. In tal senso, come riconosciuto dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, la cassazione della sentenza della corte di appello, che abbia erroneamente negato, a conferma di pronuncia del tribunale, la giurisdizione del giudice ordinario, comporta il rinvio, in applicazione dell’art 383 c.p.c., al giudice di primo grado, al quale detta sentenza d’appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti (Cass. Sez. U. 1 marzo 1979, n. 1316; più di recente: Cass. 7 ottobre 2015, n. 20098). Tale conclusione è ovviamente da escludere nella vigenza della disciplina che ha visto l’abrogazione dell ‘art. 353 c.p.c. e la conseguente elisione della regola del rinvio al giudice di primo grado per motivi di giurisdizione (art. 3, comma 26, lgs. n. 149/2022). La nuova disciplina è però applicabile alle sole impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. n. 149/2022 cit.) e tra queste non rientra il ricorso in esame.
Al Giudice del rinvio è demandata la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Salerno, il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite