Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28716 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29914/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 564/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 564 del 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo che:
–COGNOME NOME evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘..Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE adito, contraris reijectis, in via principale accertare che RAGIONE_SOCIALE (..)a partire dal 01/01/2013 ed almeno fino al 31/12/2014 ha somministrato e venduto agli odierni attori acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e/o di fluoruri;per l’effetto, stante la natura privatistica del rapporto tra le parti (contratto di somministrazione), dichiarare l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei ricorrenti e per l’ulteriore effetto, tenuto conto dell’obbligo (non adempiuto), di fornire almeno sei litri di acqua potabile al giorno per persona (come indicato dall’RAGIONE_SOCIALE), tenuto conto del costo medio di mercato di un litro di acqua pari ad Euro 0,20, condannare RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di Euro 600,00 (quale costo RAGIONE_SOCIALE fornitura media di un
anno di nr.6litri al giorno di acqua potabile per un nucleo familiare medio di nr.2persone)o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata e dichiarata come equa e di giustizia; condannare altresì RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno in via equitativa da inadempimento contrattuale ex art.1218, 1223 e 1226 c.c. nella misura che qui si indica in Euro 200,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia ed in ogni caso nell’ambito di competenza dell’adito Ufficio del Giudice di Pace; condannare altresì RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.2059 c.c., 2 e 32 Costituzione ed in ogni caso per violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, anche sotto il punto di vista del c.d. ‘danno da chance’ come sopra meglio individuato, nonché per il disagio causato agli utenti a seguito RAGIONE_SOCIALE mancata predisposizione di tutti gli strumenti e gli interventi necessari per la fornitura di acqua potabile e/o conforme ai parametri di legge al risarcimento del danno nella misura che si indica per ciascuno dei ricorrenti, nella misura di Euro 150,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, e comunque nell’ambito RAGIONE_SOCIALE competenza del Giudice di Pace adito; accertare il diritto dell’attore a corrispondere il solo 50% del canone di acqua potabile per i periodi di non potabilità e divieto di consumo umano, e per l’effetto ulteriormente condannare RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del 50% dei canoni già versati per i periodi di non potabilità dell’acqua quale risarcimento del danno;
la RAGIONE_SOCIALE chiamava in giudizio la Regione RAGIONE_SOCIALE per essere eventualmente manlevata;
con sentenza n. 830 del 2017 il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE aveva condannato la deducente, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE zona di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 300 in favore dell’utente a titolo
di risarcimento dei danni, rigettando la domanda alla restituzione dei canoni e la domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione;
-la decisione era stata appellata dalla società, deducendo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità contrattuale per il disservizio e, nel caso di condanna, la condanna in manleva RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sul gravame di merito, ribadiva la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale, rigettava l’appello principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione e ra imposta dall’art. 133 cod. proc. amm.; in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva;
resistono con controricorso il COGNOME e la Regione RAGIONE_SOCIALE;
le parti non hanno depositato memoria;
il Collegio ha disposto il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.;
Rilevato che:
-con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e RAGIONE_SOCIALE O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, pe rché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che essa riguardava i profili civilistici RAGIONE_SOCIALE pretesa, stante l’inter venuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I.
d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità;
-con il secondo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascurato di considerare il ruolochiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
-il primo motivo di ricorso è fondato;
le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022) hanno recentemente chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria Ordinaria» (si richiama Cass., Sez. Un., n. 36897 del 2021);
si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole RAGIONE_SOCIALE sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale RAGIONE_SOCIALE situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del SRAGIONE_SOCIALE. e le pubbliche autorità preposte alla gestione RAGIONE_SOCIALE c.d. emergenza arsenico non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile ‘rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti
privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche’ (Cass., Sez. Un., n. 32780 del 2018 cit.)»;
-il secondo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice;
la sentenza è cassata e la causa è rimessa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE. Poiché l’oggetto del giudizio di rinvio non concerne la posizione del COGNOME, ma esclusivamente i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione, le spese del presente grado tra la ricorrente e il controricorrente COGNOME seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e Regione RAGIONE_SOCIALE. Pone a carico di RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio complessivi e sostenute da COGNOME NOME, e le liquida in 1.000,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori contributo spese generali.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.