Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 23859 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5698/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, domiciliati per legge in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliata digitalmente per legge
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 200/2022 depositata il 21/09/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in possesso di titolo di studio estero, rilasciato nell’anno 2007 dalla Repubblica di Romania, successivamente a detto anno entrata a far parte RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, chiese al RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘articolazione territoriale, con istanza del 2/08/2017, successivamente integrata in data 28/08/2017, il riconoscimento del titolo di studio abilitante all’ins egnamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina «scienze motorie».
La RAGIONE_SOCIALE Amministrazione accolse l ‘ istanza dopo oltre un anno, con determinazione dirigenziale n. 1516 del 31/10/2018, a condizione del superamento di una prova attitudinale o del compimento di un tirocinio di adattamento. Questa seconda formula venne scelta dalla COGNOME tempestivamente ma fu avviata soltanto nell’ottobre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019, in quanto la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione aveva smarrito, e poi ritrovato, la domanda di tirocinio, il quale venne concluso in data 10/06/2020, con esito positivo, protocollato il 31/07/2020. La COGNOME presentò la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze soltanto in data 5/08/2020 e propose un procedimento cautelare dinanzi al giudice ordinario, e segnatamente dinanzi al Tribunale di La Spezia, per ottenere la supplenza nel posto disponibile per l’anno scolastico 2020 -2021. Il Tribunale di La Spezia accolse il ricorso cautelare e la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione stipulò di conseguenza il contratto di assunzione, con decorrenza dal 1/12/2020.
RAGIONE_SOCIALE agì in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, consistente nel mancato guadagno per l’anno scolastico 2019 -2020
e per i mesi iniziali RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico 2020 -2021, ossia fino alla data di stipula del contratto a termine del 1/12/2020.
Il RAGIONE_SOCIALE resistette alla domanda, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere RAGIONE_SOCIALEa controversia e deducendo l’insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME all’inserimento nelle graduatorie provin ciali per le supplenze poiché le supplenze RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico 2019 – 2020 erano state assegnate in base alle graduatorie RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017, alle quali la COGNOME non avrebbe comunque potuto accedere per mancanza del titolo abilitante anche qualora non vi fosse stato il ritardo nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stesso e riconobbe il diritto al risarcimento del danno, per il periodo dal 10/09/ al 1/12/2020.
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 218 del 2021, accolse soltanto la domanda risarcitoria relativa al periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico 2020-2021 per il quale vi era stata sostanziale riconoscimento del ritardo da parte del RAGIONE_SOCIALE, con liquidazione RAGIONE_SOCIALEa posta risarcitoria in euro 3.463,80 (al netto di quanto percepito in dipendenza di altre occupazione dalla COGNOME) e nel resto dichiarò la carenza RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, in quanto il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento era sotto posto alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘A mministrazione e quindi non vi era un diritto pieno e incondizionato in capo alla COGNOME e dispose, quindi, la rimessione del processo al giudice amministrativo di primo grado.
La sentenza di primo grado venne impugnata dalla COGNOME e la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, ha, con la sentenza n. 200 del 21/09/2022, accolto l’impugnazione e ha dichiarato la giur isdizione negata dal Tribunale di La Spezia, rimettendo a detto giudice il processo, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 c.p.c., nella formulazione
allora ancora vigente, prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Genova .
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso era stato fissato dinanzi alla sezione Lavoro di questa Corte per l’adunanza camerale del 7/11/2024.
Per detta adunanza la sola NOME aveva depositato memoria.
La Sezione Lavoro, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 31266 del 6/12/2024, ha ritenuto trasmettere gli atti alla Prima Presidente affinché valutasse la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alle Sezioni Unite, in quanto la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione si era avvalsa RAGIONE_SOCIALEa facoltà di imporre un tirocinio formativo e che quindi la questione posta dall’unico motivo d i ricorso fosse nuova e comunque esulante dalla delega alle Sezioni semplici di cui al decreto RAGIONE_SOCIALEa Prima Presidenza del 10/09/2018.
La Prima Presidente ha, quindi, disposto che il ricorso fosse rimesso alle Sezioni Unite.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il Procuratore generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La controricorrente NOME ha deposito memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 103 Costituzione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 c.p.a., RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE Amministrazione ricorrente premette che la domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa COGNOME è da rintracciare nella pretesa omessa osservanza, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., del termine di conclusione del
procedimento per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica professionale conseguita all’estero, ossia dalla tardiva adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo professionale comunicato in data 31/10/2018 e quindi, in ultima analisi, dal ritardo nell’ad ozione di un provvedimento espressione RAGIONE_SOCIALE‘agire autoritativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione nell’esercizio di poteri diversi da quelli del comune datore di lavoro privato.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto la domanda, o, quantomeno, una parte di essa, all’ambito RAGIONE_SOCIALEe procedure di assunzione dei docenti e così ha ritenuto che il danno risarcibile fosse quello da ritardata assunzione, conseguente alla mancata stipula, per un intero anno scolastico, quello 2019-2020, del contratto di lavoro.
Tale qualificazione è, tuttavia, errata, in quanto, la domanda sulla quale il Tribunale di La Spezia aveva declinato la giurisdizione era quella relativa al risarcimento del danno derivante dalla mancata e comunque tardiva emanazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di studio.
A bene vedere la domanda o, meglio, la parte di domanda relativa alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il RAGIONE_SOCIALE, rientra, come prospettato nel ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica, che attiene in concreto alla giurisdizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c, nel perimetro disegnato dall’art. 7 del codice del processo amministrativo.
In considerazione del detto ambito del sindacato è stato esaminato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 409 e segg. c.p.c., dinanzi al Tribunale di La Spezia, e si è rilevato che esso
aveva a specifico oggetto la domanda risarcitoria per la ritardata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania, come risulta dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALEe prime pagine del ricorso al giudice del lavoro.
La stessa Sezione IV -Lavoro di questa Corte nel vagliare la questione sottesa al ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica, individuata nella determinazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere RAGIONE_SOCIALEa situazione soggettiva derivante dal ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo, ha ritenuto che la stessa comportasse la devoluzione di sindacato relativo alla giurisdizione, e che su di essa le Sezioni Unite non si erano ancora pronunciate (si veda il riferimento, al paragrafo 8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. n. 31266 del 6/12/2024 alla delega RAGIONE_SOCIALEa Primo Presidenza alla trattazione presso le singole sezioni semplici RAGIONE_SOCIALEe questioni di giurisdizione sulle quali si siano già pronunciate le Sezioni Unite).
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, afferma che (Sez. U n. 3755 del 12/02/2024 Rv. 670009 01) la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l’omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa P.A., per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale “qualificato”, ovvero in quella in cui, sebbene
l’inerzia RAGIONE_SOCIALEa P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata (in senso analogo si vedano: Sez. U n. 4717 del 22/02/2025; Sez. U n. 22863 del 16/08/2024).
La difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME incentra la domanda di risarcimento danni per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per l’anno 2019 -2021 sul ritardo con cui la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione ha provveduto sull’istanza di riconoscimento del titolo di studio conse guito in Romania, non rispettando il termine di quattro mesi di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206 del 9/11/2007 e, conseguentemente la sua domanda ha per presupposto l’accertamento del detto ritardo nel provvedere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione e a tanto consegue che detta domanda, in base al disposto del l’art. 7 del c .p.a., doveva essere proposta al giudice amministrativo.
Nella specie, inoltre, non può ritenersi che l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione fosse vincolata, in quanto il riconoscimento del titolo di studio era comunque subordinato alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione, che aveva deciso di sottoporre la COGNOME a ulteriori verifiche, alternative tra loro, quali il tirocinio, poi concretamente svolto, o al superamento di una prova attitudinale, che, invece, non era stata opinata dall’aspirante al riconoscimento .
Il riconoscimento del titolo di studio estero dipendeva, in definitiva, dall’esito positivo del tirocinio (o, nell’alternativa, non scelta dalla COGNOME, dall’ulteriore prova attitudinale) e la circostanza che il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione sia stato emanato dopo il decorso del termine di quattro mesi previsto dal richiamato art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007 assume rilevanza decisiva, in una con il carattere non vincolato del provvedimento, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del plesso gi urisdizionale
competente, che deve essere individuato nel giudice amministrativo di primo grado – Tribunale Amministrativo Regionale – territorialmente competente.
Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rinvia la causa al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite