Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 1125 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 1125 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 26206-2014 proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 492/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO-MESTRE, depositata il 18/03/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, accolga il ricorso.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE materia imponibile per l’anno 2006 ai fini ires, irap e iva, in esito a un’attività d’indagine, dalla quale erano emerse operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti compiute dalla società, in relazione alle quali essa aveva indebitamente detratto l’iva e dedotto i costi relativi.
La contribuente impugnò l’avviso di accertamento che ne era scaturito, poi parzialmente annullato in autotutela nel corso del giu dizio d’appello con limitazione della pretesa per iva, senza ottenere successo in primo grado; di contro, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello e questa Corte, con ordinanza n. 22885/20, ha rigettato il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del procedimento di emissione dell’avviso di accertamento in questione, peraltro, la società aveva ottenuto per gli anni d’imposta 2007 e 2008 rimborsi iva, in relazione ai quali aveva
prestato polizze fideiussorie a norma dell’art. 38 -bis del d.P.R. n. 633/72; sicché l’RAGIONE_SOCIALE, una volta notificato l’avviso di accertamento di cui si è detto, ne aveva dato comunicazioni, distinte per ogni rimborso, alle compagnie assicuratrici, come prevedevano le clausole contenute nelle polizze.
La società impugnò le comunicazioni, e contestualmente rappresentò all’RAGIONE_SOCIALE di voler attivare una polizza in caso di revoca RAGIONE_SOCIALE note, ricevendone un diniego, che parimenti impugnò.
La Commissione tributaria provinciale di Rovigo, quanto al primo giudizio, ossia a quello concernente le comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE alle compagnie assicuratrici, ha escluso la legittimazione della società, perché era già intervenuta la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento sopra indicato, e, quan to al secondo, cioè a quello riguardante il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE di revoca RAGIONE_SOCIALE comunicazioni, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; ha inoltre confermato lo sgravio della somma corrispondente al 50% dell’iva già riscossa dall’RAGIONE_SOCIALE con l’e scussione RAGIONE_SOCIALE polizze , in relazione all’ulteriore giudizio, riunito agli altri due, concernente l’impugnazione della cartella di pagamento derivante dall’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92, RAGIONE_SOCIALE somme oggetto dell’a vviso di accertamento del quale si è riferito.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto legittimazione e interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE note, perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento, successivamente comunque annullato dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; ma ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie concernenti l’escussione RAGIONE_SOCIALE polizze, perché, ha argomentato, se le polizze riguardano l’iva, l’iva ne diviene l’oggetto.
Nel merito ha accolto gli appelli in base alla considerazione che comunicazioni e diniego riguardano polizze fideiussorie concernenti rimborsi dell’iva relativa a un anno diverso da quello al quale si riferiva l’avviso di accertamento poi annullato.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, cui la società ha replicato con controricorso, che ha illustrato con memoria.
La sezione tributaria di questa Corte, rilevato che col primo motivo del ricorso è stata proposta una questione di giurisdizione concernente una fattispecie, quella della lite tra contribuente garantito e agenzia fiscale relativa ad atti a latere dell’escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie prestate dalle compagnie di assicurazione, sulla quale non è rinvenibile alcun precedente specifico RAGIONE_SOCIALE sezioni unite, ha rimesso la questione a queste sezioni unite in base alla seconda parte del comma 1 dell’art. 374 c.p.c.
In prossimità dell’udienza la Procura generale ha ribadito e argomentato per iscritto la propria richiesta di rimettere la causa alla cognizione del giudice ordinario e le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la violazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, là dove la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, che nel frattempo ha assunto la denominazione di Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ha ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria in ordine all’impugnazione dei provvedimenti descritti in narrativa, relativi all’escussione RAGIONE_SOCIALE polizze.
Il motivo, che, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, non è carente di autosufficienza, in quanto è adeguatamente ed esaurientemente articolato, è fondato.
1.1.- Sono difatti erronee le affermazioni, poste a sostegno della sussistenza della giurisdizione tributaria, in base alle quali, da un lato,
la facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente è espressione del potere impositivo spettante all’RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, se la fideiussione riguarda l’iva dovuta, anch’essa finisce con l’avere l’iva per oggetto.
2.- Queste sezioni unite hanno difatti già stabilito che la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale. Di qui l’autonomi a della garanzia, che risponde a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei pre supposti per ottenere il rimborso dell’iva (Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., nn. 18520, 18521 e 18522/19).
2.1.Si era già coerentemente sottolineato, d’altronde, proprio in relazione alla polizza fideiussoria prevista dall’art. 38 -bis del d.P.R. n. 633/72, che la ratio di essa non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/94; sez. un., n. 8592/96; sez. un., n. 10188/98).
3.V’è quindi autonomia di titoli e di conseguenti rapporti, che non riescono a configurare un’operazione unitaria e inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti.
3.1.- La polizza fideiussoria prevista dall’art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è dunque fonte di un rapporto autonomo rispetto a quello principale (Cass. n. 1285/20, che ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione all’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sui beni
del contribuente, operata dall’istituto o impresa di assicurazione a seguito dell’escussione della polizza, o, comunque, degli atti della fase concomitante e successiva alla sua escussione). Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere , che la contribuente ha proposto in memoria allegando l’annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 intervenuto nelle more del giudizio.
4.- Contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, in definitiva, per un verso, gli atti dei quali si discute non sono espressione di potere impositivo, perché la polizza fideiussoria ha la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta (Cass. n. 5508/20).
4.1.- Per altro verso, il rapporto autonomo di garanzia, che, peraltro, morfologicamente si caratterizza perché, a differenza della fideiussione, non sorge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, ha oggetto diverso da quello del debito principale.
5.E quest’oggetto, estraneo al rapporto d’imposta, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, il quale valuterà la rilevanza RAGIONE_SOCIALE decisioni dei giudici tributari RAGIONE_SOCIALE quali le parti rispettivamente danno conto nelle memorie depositate.
5.1.- il motivo va quindi accolto.
Il che comporta l’assorbimento dei motivi restanti, concernenti, rispettivamente, la violazione dell’art. 1372 c.c. e degli artt. 81, 100 e 101 c.p.c., là dove il giudice d’appello non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della contribuente, per violazione del principio del contraddittorio e per carenza d’interesse ad agire ( secondo motivo ), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 -bis del d.P.R. n. 633/72, nella parte in cui il giudice d’appello ha posto in correlazione le somme rimborsate con quelle oggetto dell’avviso di accertamento, ritenendo che debbano afferire tutte al medesimno periodo d’imposta ( terzo motivo ).
La sentenza impugnata è cassata, e le parti sono rimesse dinanzi al giudice ordinario, che provvederà anche a liquidare le spese.
Per questi motivi
La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al giudice ordinario.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022.