Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34269 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26369-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AUTOSTRADA TORINO RAGIONE_SOCIALE IVREA – VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 924/2018 del TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa tratta autostradale che attraversa le province di RAGIONE_SOCIALE e Vercelli, in virtù di convenzione sottoscritta il 7 novembre 2007 e scaduta in data 31 agosto 2016, ha proposto ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte, per sentir pronunciare l’annullamento del provvedimento prot. NUMERO_DOCUMENTO del 9 luglio 2018 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con cui la RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE aveva restituito il progetto esecutivo relativo agli «Interventi di risanamento acustico RAGIONE_SOCIALEa macroarea di Rivoli c.so Francia -aree critiche 1, 8 e 9» senza approvarlo.
Aggiungeva che siffatto procedimento non si era concluso nei termini di legge, tanto che il provvedimento di diniego era stato emesso solo dopo che il TAR Piemonte, con la sentenza n. 778 del 2017, aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE sull’approvazione del ‘Piano degli investimenti urgenti e indifferibili per il mantenimento degli standard di sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada’.
Ciò posto, ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), degli art. 3 e 143 d.lgs n. 163/2006, confluiti poi negli art. 165 e 177 d.lgs. n. 50/2016, RAGIONE_SOCIALEa delibera CIPE n. 39/2007, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti legittimanti l’adozione dei provvedimenti gravati, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione, contrasto con precedenti determinazioni, sostenendo che i costi per
l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE strutture RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale non potevano essere posti a suo carico, ma dovevano trovare allocazione nel piano economico e finanziario, del quale era stato invece negato l’aggiornamento, ed aggiungendo che il provvedimento non recava alcuna motivazione degli importi rimodulati unilateralmente dall’Amministrazione.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, il quale resisteva alla domanda, e nelle more interveniva la sentenza n. 4732 del 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio promosso separatamente dalla medesima società ed avente la medesima natura, in quanto volto ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa concedente a rimborsare i costi sostenuti dopo il 31 dicembre 2017 per la realizzazione degli interventi, con la quale è stata esplicitamente affermata la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia promossa.
Alla luce di siffatto pronunciamento, con atto notificato il 28 ottobre 2022, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La controversia riguarda la materia RAGIONE_SOCIALE concessioni autostradali ed in particolare, del diritto di RAGIONE_SOCIALE alla copertura dei costi di investimenti realizzati nella fase esecutiva RAGIONE_SOCIALEa concessione. La ricorrente riferisce che il
ricorso pendente avanti al Tar Piemonte è stato preceduto da un altro giudizio, promosso dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., nel quale è stata chiesta la condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di approvare tempestivamente i progetti degli interventi previsti dalla concessione e gli investimenti necessari per garantire la sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, nonché RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corrispondere l’indennizzo previsto dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa convenzione e RAGIONE_SOCIALE ulteriori pattuizioni intervenute nel corso del rapporto, ivi compreso il rimborso dei costi sostenuti per gli investimenti per la sicurezza realizzati fino al 31 dicembre 2017. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale con sentenza n. 4732/2021, con cui è stata rigettata, tra l’altro, l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dal RAGIONE_SOCIALE; tale statuizione è passata in giudicato, non avendo l’Amministrazione proposto appello avverso la sentenza, che è stata impugnata soltanto da essa ricorrente.
Aggiunge quest’ultima che, avendo continuato a realizzare anche nel periodo di gestione interinale gli interventi necessari per garantire le migliori condizioni di sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, ha promosso un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, iscritto al n. 14783/2021 R.G. ed ancora pendente in fase istruttoria, nel quale ha chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al rimborso dei costi sostenuti per gli interventi realizzati tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2021, nonché al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di fruire del
rendimento del capitale investito nel periodo interinale, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE‘approvazione dei progetti.
Ciò posto, e precisato di avere diritto al recupero dei costi sostenuti e RAGIONE_SOCIALEa remunerazione per gli investimenti compiuti per le attività svolte, la ricorrente sostiene che tale diritto non trova ostacolo nella sottoposizione dei progetti all’approvazione del RAGIONE_SOCIALE, la quale non comporta l’esercizio di poteri autoritativi, configurandosi come adempimento di un obbligo contrattuale, il cui ritardo costituisce di per sé violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di collaborare in buona fede all’esecuzione del contratto. Aggiunge che l’obbligo di assicurare il mantenimento degli standard di qualità e sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura non viene meno neppure per effetto RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione, ma perdura anche nel periodo interinale, nel quale il concessionario è tenuto a garantire la continuità RAGIONE_SOCIALEa gestione, sopportandone tutti i rischi e le responsabilità, e restando esposto alle misure sanzionatorie previste per la mancata o ritardata esecuzione degli interventi disposti dal concedente o previsti dalla normativa vigente. Premesso inoltre che gli interventi realizzati sono stati completati e si sono concluse le operazioni di collaudo statico e tecnicoamministrativo, ribadisce che la controversia riguardante il ritardo nell’approvazione dei progetti attiene all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del RAGIONE_SOCIALE di collaborare all’esecuzione del contratto; sostiene che, nonostante la differente formulazione, collegata alla diversa disciplina processuale dei rimedi
utilizzati, la domanda proposta dinanzi al Tar è sostanzialmente identica a quella proposta dinanzi al Tribunale ordinario, e chiede pertanto di stabilire se la stessa sia devoluta alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa. In proposito, si osserva innanzitutto che la proposizione del regolamento di giurisdizione non può ritenersi preclusa dalla circostanza che il giudizio al quale si riferisce sia stato promosso dalla stessa ricorrente, la cui iniziativa trova plausibile giustificazione nei dubbi insorti in ordine alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa scelta da essa compiuta mediante la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda dinanzi al Giudice amministrativo, anche alla luce del giudicato esterno formatosi a seguito del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘altra domanda precedentemente proposta dinanzi al Giudice ordinario, il quale ha espressamente affermato la propria giurisdizione, con statuizione rimasta incensurata in sede d’impugnazione.
Secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere infatti proposto anche dall’attore, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice adìto, sussistendo, anche in mancanza di un’eccezione proposta dalla controparte, un interesse concreto ed immediato a sollecitare la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione da parte di questa Corte regolatrice, in via definitiva, in modo da evitare che nel corso del giudizio possano intervenire successive modifiche RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, tali da ritardare la definizione RAGIONE_SOCIALEa causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12 maggio 2022 n. 15122; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018 n. 32727; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2011 n. 15237).
Nessuna preclusione è poi ricollegabile alla circostanza che nell’ambito del medesimo rapporto siano intervenute sentenze diverse del Tar Piemonte, n. 182 del 2016, n. 577 del 2017, n. 1128 del 2017 e n. 786 del 2019, giacchè – come più volte ribadito da queste Sezioni Unite – l’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza da parte del giudice di merito non comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALEo interesse a coltivare il regolamento di giurisdizione precedentemente promosso, dovendosi considerare la predetta decisione come resa a cognizione sommaria, e, se passata in giudicato, pur sempre condizionata al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice che l’ha pronunciata, all’esito RAGIONE_SOCIALEa definizione del regolamento (cfr. Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2018 n. 26595; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2018 n. 11576; Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017 n. 3557).
Irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del regolamento, è, infine, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del Giudice ordinario contenuta nella sentenza n. 4732/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni, pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo pattuito tra le parti e rimborso dei costi sostenuti per gli investimenti, proposta dalla ricorrente in epoca anteriore all’impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dinanzi al Giudice amministrativo. In quanto avente ad oggetto il riconoscimento
degli oneri sopportati per interventi realizzati fino al 31 dicembre 2017, sia pure nell’ambito del medesimo rapporto, la predetta domanda è infatti caratterizzata da una causa petendi ed un petitum diversi da quella cui si riferisce il presente regolamento, la quale ha invece ad oggetto il riconoscimento di maggiori importi per interventi relativi al periodo successivo, attraverso l’impugnazione del provvedimento che, nel procedere all’approvazione del progetto, ha previsto la decurtazione RAGIONE_SOCIALE somme indicate dalla ricorrente. Benché, ai fini del riparto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e il Giudice amministrativo, debba ritenersi irrilevante l’avvenuta proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda nella forma RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di un atto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, venendo in considerazione non già la prospettazione compiuta dall’attore, ma il c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione non solo e non tanto RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, (cfr. Cass., Sez. Un., 7 settembre 2018 n. 21928; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018 n. 20350; Cass., Sez. Un., 15 settembre 2017 n. 21522), risulta evidente, nella specie, l’attinenza del giudicato ad una pretesa relativa ad un arco temporale e ad opere diverse da quelle che costituiscono oggetto del giudizio in esame, la cui riconducibilità al medesimo rapporto giuridico può assumere rilievo, al più, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEa controversia, ferma restando
l’autonomia del titolo e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata, costituiti rispettivamente dagli interventi approvati e dal riconoscimento degli importi asseritamente dovuti.
Tanto premesso, non può condividersi la tesi sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la controversia, attenendo alla gestione RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., avendo ad oggetto una concessione di pubblico servizio e non riguardando indennità, canoni ed altri corrispettivi, ma investendo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione sulla intera RAGIONE_SOCIALE del rapporto concessorio, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura del provvedimento impugnato, espressione RAGIONE_SOCIALEa funzione di pianificazione degli interventi sulla rete, il cui esercizio è condiviso tra il gestore e l’Amministrazione concedente, e RAGIONE_SOCIALEa complessità del contenuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione, riconducibile all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto caratterizzato dall’intreccio di profili di carattere privatistico e pubblicistico.
In proposito, va infatti richiamato il principio enunciato da queste Sezioni Unite, secondo cui la controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al Giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia d’indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi
nell’ambito di un rapporto paritetico, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione eserciti poteri autoritativi (cfr. Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019 n. 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018 n. 32728; Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017 n. 21200).
A sostegno di tale conclusione, si è dato atto del superamento RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo formatosi in tema di concessione di pubblici servizi, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1971, n. 1034, secondo cui la giurisdizione amministrativa esclusiva riguardava tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto, pure in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘autorità pubblica, comprendendo le controversie che coinvolgessero il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale, come la violazione degli obblighi nascenti dal medesimo rapporto (ad esempio, in tema di adempimento e di risoluzione), e restando escluse soltanto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, che non avessero alcuna implicazione sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa concessione (cfr. Cass., Sez. Un., 4 agosto 2018 n. 20682; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2017 n. 22357; Cass., Sez. Un., 19 giugno 2014 n. 13940).
Si è infatti richiamato il principio, affermatosi in tema di appalti pubblici, secondo cui la stipulazione del contratto rappresenta lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al Giudice amministrativo in ordine alle controversie in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 133, comma primo, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.), cui devono
aggiungersi quelle relative all’affidamento di un pubblico servizio (art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm.), e la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine a quelle riguardanti la fase esecutiva del rapporto, rilevandosene l’idoneità a proiettare i suoi effetti anche in materia di concessione di pubblici servizi, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la giurisdizione esclusiva può trovare giustificazione soltanto se la Pubblica Amministrazione agisce nell’esercizio di un potere autoritativo, e non anche quando la stessa opera in posizione di tendenziale parità con la controparte, esercitando la propria autonomia negoziale. Si è posta inoltre in risalto la progressiva contrattualizzazione RAGIONE_SOCIALEa figura RAGIONE_SOCIALEa concessione, per effetto del diritto eurounitario, che ha comportato una riduzione RAGIONE_SOCIALEa distanza dalla figura RAGIONE_SOCIALE‘appalto, essendo ormai qualificabili entrambi come contratti a titolo oneroso, nonché la connessione esistente tra la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e la sua gestione, cui si collegano la prestazione di servizi in favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e RAGIONE_SOCIALEa collettività, qualificabili come pubblici servizi, e l’individuazione del corrispettivo nel diritto di gestire i servizi o l’opera, talvolta accompagnato da un prezzo (art. 3, commi undicesimo e dodicesimo, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario (art. 3, lett. uu) e vv), del d.lgs. 2016, n. 50). Si è infine evidenziata l’introduzione di cause di modifica e di risoluzione del contratto di concessione analoghe a quelle previste per il contratto di appalto (artt. 106 e 108 del d.lgs.
n. 50 del 2016), escludendosi anche la possibilità di ricondurre la convenzione alla figura RAGIONE_SOCIALE‘accordo amministrativo previsto dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, in quanto incompatibile con la distinzione che l’art. 133 cod. proc. amm. pone tra l’ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva in materia di accordi e quello RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione in materia di concessioni di beni e servizi pubblici.
Pertanto, pur ammettendosi che nella fase esecutiva residuano poteri pubblici RAGIONE_SOCIALE‘autorità concedente, riferibili a specifici aspetti organizzativi, in relazione ai quali è prevista la giurisdizione esclusiva, è stata riconosciuta la spettanza alla giurisdizione ordinaria RAGIONE_SOCIALE controversie nelle quali il petitum sostanziale è costituito dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘adempimento o RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, dal momento che le stesse non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa provvedimentale (v. Cass., Sez. Un., n. 18267/2019 cit.).
Nella medesima prospettiva, è stato successivamente affermato che, nel quadro normativo risultante dal d.lgs. n. 163 del 2006, non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione RAGIONE_SOCIALE‘opera (o di costruzione e gestione congiunte), sussistendo l’unica categoria RAGIONE_SOCIALEa «concessione di lavori pubblici», poiché la gestione funzionale ed economica RAGIONE_SOCIALE‘opera non costituisce
più un accessorio eventuale RAGIONE_SOCIALEa concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica prevista a favore del concessionario: e si è pertanto confermata l’inclusione RAGIONE_SOCIALEa categoria di costruzione e gestione RAGIONE_SOCIALE‘opera all’interno di quella di affidamento di lavori pubblici, con la conseguente spettanza alla giurisdizione ordinaria RAGIONE_SOCIALE controversie relative alla fase di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione, con la sottrazione RAGIONE_SOCIALE stesse all’ambito RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, lett. e), cod. proc. amm. (cfr. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021 n. 21971; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020 n. 5594).
Conformemente a tale principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame l’avvenuta impugnazione del provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE concedente ha approvato parzialmente il progetto degli interventi predisposto dalla concessionaria comporti la devoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, attenendo tale controversia non già alla fase di affidamento RAGIONE_SOCIALEa realizzazione e RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘opera, ma alla fase esecutiva del rapporto, e non essendo il provvedimento impugnato configurabile come esercizio di un potere autoritativo che consenta all’Amministrazione d’incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi previsti dalla convenzione. Le opere di cui la ricorrente ha chiesto l’approvazione costituiscono infatti «interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento del livello di servizio», la cui progettazione ed esecuzione è
posta dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa convenzione a carico del concessionario, il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, è tenuto a predisporre periodicamente il programma dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da sottoporre al concedente e la valutazione spettante a quest’ultimo non implica l’esercizio di un potere di pianificazione esteso alla conformazione RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale e alle modalità di svolgimento del servizio, ma un sindacato di ordine tecnico-giuridico avente ad oggetto la necessità e le modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere, nonché la congruità dei costi preventivati, da compiersi alla stregua RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la costruzione e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE opere autostradali e dei prezzi correnti per le forniture e le lavorazioni occorrenti per gli interventi programmati, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE pattuizioni contenute RAGIONE_SOCIALEa convenzione e del capitolato annesso, che definiscono i diritti e gli obblighi RAGIONE_SOCIALE parti.
In conclusione, va dichiarata la spettanza RAGIONE_SOCIALEa controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Le spese di lite vanno rimesse alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni