Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3180 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 3180 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7289/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato
avverso la sentenza del Consiglio Di Stato di Roma n. 7962/2024 depositata il 03/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il giudizio trae origine dal ricorso con il quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di Ente capofila del RAGIONE_SOCIALE, impugnò innanzi al TAR Campania il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00 riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR Campania 2000-2006 per asserite violazioni COGNOMEe disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti; con il medesimo decreto era stato intimato al RAGIONE_SOCIALE la restituzione COGNOMEa somma di € 2.029.635,00.
1.1. La Regione Campania si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
1.2. Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse stata determinata dal mancato rispetto COGNOMEe condizioni stabilite nell’atto di concessione del finanziamento.
1.3. Il giudizio venne riassunto dal RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Napoli che, in contraddittorio con la Regione Campania, con sentenza del 14 marzo 2016, accolse la domanda volta ad accertare il diritto del RAGIONE_SOCIALE di trattenere i finanziamenti.
1.4. La Regione impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di Napoli e propose la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
1.5.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018 declinò la propria giurisdizione, ritenendo che l’erogazione del finanziamento traesse fondamento in un accordo tra pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrava il protocollo di intesa tra la Regione ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 4.3.2004.
1.6. Riassunta la causa innanzi al giudice amministrativo, il TAR, con sentenza del 2.3.2000, rilevò l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione costituito dalla precedente sentenza del TAR del 21.10.2011, con la quale era stata affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; dichiarò inammissibile il giudizio perché ritenne che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare la decisione COGNOMEa Corte d’appello invece di riassumere la causa innanzi ad un giudice già dichiaratosi privo di giurisdizione.
1.7. La sentenza del TAR fu oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 3 ottobre 2024, confermò la pronuncia di inammissibilità, rilevando che avverso la sentenza declinatoria COGNOMEa competenza COGNOMEa Corte d’appello, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.
2.Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza ex art. 362 cpv. n. 1 c.p.c. sulla base di due motivi ed ha chiesto che questa Corte indichi il plesso giurisdizionale innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta.
2.1.La Regione Campania ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ex art.362, comma 2, n.1 c.p.c.
2.2.Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
2.3. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., la violazione e falsa applicazione COGNOME‘art.59 COGNOMEa Legge 18.6.2009, n.69; si denuncia il conflitto negativo di giurisdizione perché nell’ambito COGNOMEa vicenda processuale avente ad oggetto la revoca del finanziamento si sarebbero registrate cinque pronunce di cui quattro di mero rito. Si sarebbero avvicendate ben quattro pronunce in punto di giurisdizione da parte dei Tar Campania, del Consiglio COGNOMEa Corte d’appello di Napoli, sebbene la domanda fosse la medesima ed avesse ad oggetto la declaratoria di infondatezza COGNOMEa pretesa restitutoria avanzata dalla Regione Campania.
2.Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione COGNOME‘art.50 COGNOMEa Legge n.69 del 2009 sotto il profilo COGNOME ‘error in iudicando COGNOMEa sentenza del Consiglio di Stato del 3.10.2024, n. 7962, che, a fronte di una pronuncia COGNOMEa Corte d’appello di Napoli, che aveva declinato la propria giurisdizione, avrebbe, a sua volta, errato nell’individuazione del giudice del gravame invece di adire la Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza in tema di risoluzione dei conflitti di giurisdizione alla prima udienza fissata per la trattazione del merito.
2.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati.
2.2.Ai fini COGNOMEa configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione ai sensi degli articoli 59, comma 3, COGNOMEa legge n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione.
Non avendo l’art. 59 l. n. 69 del 2009 coperto l’intero arco COGNOMEe situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l’abrogazione COGNOME‘art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all’esito di una pronuncia declinatoria COGNOMEa giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite di questa Corte, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi COGNOME‘art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una COGNOMEe due sentenze sia passata in giudicato. (Cass. S.U. n.27310/2023; Cass. S.U. n. 1919/2021)
2.3.Nel caso di specie, si è in presenza di una doppia declinatoria COGNOMEa giurisdizione da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo, a nulla rilevando che una COGNOMEe due pronunce sia passata in giudicato.
Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, dopo la riassunzione COGNOMEa causa innanzi al Tribunale di Napoli, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; riassunta la causa, sia il TAR, con sentenza del 2.3.2000, che il Consiglio di Stato, in sede di gravame, con sentenza del 3 ottobre 2024, avevano dichiarato che la questione di giurisdizione era coperta da giudicato.
La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma COGNOME‘art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di petitum formale, allorché questa sia comunque posta in relazione alla medesima causa petendi. (Cassazione civile sez. un., 6/04/2022, n. 11258; Cass. 2083/2019).
Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di Ente capofila del RAGIONE_SOCIALE, aveva impugnato innanzi al TAR il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00, riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR Campania 2000 -2006 per asserite violazioni COGNOMEe disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti.
Dopo che il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto al Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione, il diritto di trattenere le somme erogate dal RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione del decreto di revoca del finanziamento.
Vi era, pertanto, identità di petitum e causa petendi.
2.4.ll riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura COGNOMEa situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: a) qualora il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere
ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , il quomodo COGNOME‘erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un adAVV_NOTAIOo inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
La giurisdizione in tema di legittimità COGNOMEa revoca del finanziamento spetta, pertanto, al giudice ordinario quando la revoca discende dall’accertamento di un adempimento da parte del fruitore COGNOMEe condizioni stabilite in sede di erogazione. In tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Cass. S.U. n. 1946/2024).
Al contrario, la revoca di un finanziamento pubblico investe una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela COGNOME‘amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (Cass. S.U. n. 16457/2020; Cass. S.U., n.3166/2019).
E’, quindi, configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito COGNOMEa concessione del beneficio, il provvedimento sia stato
annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
2.5.Nel caso di specie, la revoca del finanziamento è stata determinata da irregolarità riscontrate per l’individuazione COGNOMEa società attuatrice del progetto, irregolarità che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione
Come risulta dallo stesso ricorso ex art.362 c.p.c., la Regione Campania aveva contestato le modalità di impiego COGNOMEe somme erogate con particolare riferimento alle modalità di scelta del soggetto esecutore, in violazione COGNOMEa normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici (decreto del 9.4.2004, n.136), contestando il procedimento di scelta del contraente a trattativa privata.
Si tratta di comportamento che attiene alla fase esecutiva del rapporto suscettibile di integrare una forma di inadempimento contrattuale.
Non rileva la circostanza che tra le parti fosse stato sottoscritto un protocollo di intesa con cui erano state disciplinate le modalità di attuazione del progetto, trattandosi non di atto generatore del credito ma di mero regolamento attuativo del rapporto, che disciplinava i diritti e gli obblighi COGNOMEe parti nella fase attuativa del rapporto.
Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge. Spese al definitivo.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio COGNOMEe Sezioni Unite Civili COGNOMEa Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME