Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 9443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 17281/2019 proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura C entrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva adito il tribunale di Enna perché accertasse l’illegittimità del recupero e la irripetibilità, ex art. 52 l.n.88/1989, delle somme richieste dall’Inpdap (a cui era succeduto l’Inps), facenti riferimento alla pensione di reversibilità di cui era beneficiaria quale coniuge superstite di COGNOME NOME, congiuntamente ai figli COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con riferimento alla figlia NOME, a seguito della richiesta da parte dell’Istituto previdenziale di annuale attestazione idonea a comprovarne l’iscrizione all’università (quale requisito legale per il beneficio), la Vitale aveva omesso di inviare la certificazione richiesta, allorché la figlia aveva compiuto il ventiseiesimo anno di età (data in cui era prevista comunque la cessazione della quota di trattamento pensionistico). A ciò era conseguita la continuata erogazione del trattamento e, dal giugno 2010, la comunicazione di recupero dell’indebito così determinatosi.
Con sentenza del 2.12.2015, il giudice di prime cure, ritenuta la propria giurisdizione, contestata dall’INPS, (nelle more costituitosi in successione all’Inpdap), accoglieva la domanda della Vitale dichiarando l’irripetibilità delle somme richieste in restituzione (con condanna a restituire quanto già recuperato).
L’Istituto previdenziale proponeva appello innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
La corte nissena con la sentenza n.384/2018 declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti per la Regione Sicilia, trattandosi di ‘pensione in tutto o in parte a carico dello Stato’.
La corte di merito aveva valutato che la domanda posta aveva riguardo alla determinazione del trattamento pensionistico e, dunque, alla valutazione della irripetibilità dell’indebito, causata dall’omessa comunicazione della madre, diretta beneficiaria del trattamento, circa il venir meno del requisito legale (26 anni) dell’età anagrafica di uno dei figli.
NOME COGNOME impugnava la sentenza con ricorso per cassazione in cui era chiesto il riconoscimento della giurisdizione ordinaria con rimessione delle parti dinanzi alla sezione lavoro della Corte di appello di Caltanisetta.
Con ordinanza interlocutoria n.21662/24, la Sezione Lavoro di questa Corte rimetteva alla Prima Presidente la causa per la eventuale assegnazione della stessa alle Sezioni Unite con riguardo alla questione di giurisdizione posta nelle sedi di merito e riproposta in sede di legittimità.
L ‘ordinanza interlocutoria osservava che la corte di merito aveva valutato che la domanda di accertamento del diritto dei figli studenti universitari della Vitale a percepire una quota di compartecipazione al trattamento pensionistico, avesse riguardo alla determinazione del trattamento stesso e dunque alla valutazione della irripetibilità dell’indebito, causata dall’omessa comunicazione della madre, diretta beneficiaria del trattamento, circa il venir meno del requisito legale ( 26 anni) dell’età anagra fica di uno dei figli.
Era soggiunto nell’ordinanza che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, la Vitale aveva invece evidenziato che oggetto della controversia instaurata non fosse l’entità del trattamento pensionistico, ma la fondatezza della azione di ripetizione di indebito, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Rispetto a tali differenti prospettazioni l’ordinanza interlocutoria, ribadendo che l’unica questione sottoposta al Collegio fosse quella relativa alla individuazione del giudice fornito di giurisdizione e che siffatta questione non fosse prima facie pacificamente risolvibile, essendo presenti sul punto due diversi orientamenti ( Cass.n.12722/2005 e Cass.n. 17595/2015 nel senso della giurisdizione della Corte dei conti e Cass.SU n.9436/2023 affermativa della giurisdizione ordinaria), rimetteva a queste Sezi oni Unite per l’individuazione del giudice avente la giurisdizione del caso concreto.
Le parti depositavano successiva memoria.
La Procura Generale, con memoria scritta, rilevava che ‘non venendo in rilievo questioni attinenti all’esistenza del diritto alla pensione o la determinazione della misura del rateo di pensione dovuto, la giurisdizione a statuire sulla presente controversi a dovrebbe spettare al giudice ordinario’.
All’udienza la causa era decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con l’unico motivo è denunciata la falsa applicazione degli artt.13 e 62 del R.D.n. 1214/1934 in relazione all’art. 360 co.1 c.p.c.; errata declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia.
Si chiede se la controversia relativa all’accertamento dell’illegittimità del recupero (parziale) di quanto erogato dall’Inps (succeduto a Inpdap) a titolo di pensione di reversibilità alla vedova di COGNOME NOME e dei figli NOME NOME e COGNOME NOME, rientri nella giurisdizione ordinaria ovvero in quella speciale contabile. Nel caso specifico il recupero di quanto erogato era stato determinato dalla mancata comunicazione all’Istituto previdenziale del raggiungimento del ventiseiesimo anno di età per la figlia universitaria del dante causa, quale requisito per poter fruire del trattamento in questione.
2)La corte nissena aveva ritenuto che, trattandosi di ‘pensione in tutto o in parte a carico dello Stato’, avesse giurisdizione la Corte dei conti, e ciò in applicazione di principi enunciati dal Giudice di legittimità in ragione dei quali ‘La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch’essi investono il “quantum” di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all’art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In particolare, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all’eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all’eredità ‘ (Cass. SU n. 9968/2001), nonché ( Cass.SU n. 12722/2005) sec ondo cui ‘ La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di
pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere – dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo “status” di dipendente al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza’.
3)- NOME impugnando la decisione della corte nissena, precisava: di essere titolare di pensione provvisoria di reversibilità dal 1.9.2003 in qualità di coniuge superstite di NOME NOME; di aver beneficiato di ulteriori due quote di pensione per i figli NOME e NOME; di essere stata invitata dall’Istituto previdenziale a fornire annualmente certificazione idonea a comprovare l’iscrizione dei figli all’università limitatamente al periodo del corso legale degli studi, che dal 2002 er a cessata l’erogazione della quota per il figlio NOME a seguito del compimento del 26° anno di età e che, a decorrere dal 17.5.2023 , a seguito del raggiungimento del 26° anno anche da parte della figlia NOME non era stata più inviata documentazione att estante l’iscrizione all’università.
In ragione di tali premesse, la COGNOME evidenziava che dal mese di giugno 2010, aveva subito la riduzione del trattamento pensionistico per il recupero di quanto continuato ad erogare per la quota della figlia NOME e che tali detrazioni erano illegittime, attesa la sua totale buona fede nel percepire le dette somme.
Sulla base di tale prospettazione la ricorrente chiedeva affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia attinente soltanto all’accertamento della illegittimità del recupero delle somme da parte dell’Inps e non, invece, al quantum del trattamento pensionistico.
4)L’ordinanza interlocutoria ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite ‘pur consapevole che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, in un caso apparentemente simile, hanno ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario (cfr.
Cass. SU n.9436/23), perché in quel caso, il petitum azionato in giudizio non atteneva direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico ma atteneva solo alla fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale di ripetere i ratei di pensione di reversibilità…’. 5)- Si osserva preliminarmente che il precedente richiamato dalla ordinanza interlocutoria tratta di una fattispecie del tutto similare a quella oggi in esame
essendo ugualmente riferita al recupero di somme erogate al figlio del de cuius per il periodo successivo al compimento del 26° anno di età.
In quella sede si era precisato condivisibilmente che: ‘non sussiste una connessione ‘funzionale’ rispetto al rapporto pensionistico del de cuius nel senso che non viene in rilievo l’an ovvero il quantum del relativo trattamento. Sul punto, va ricordato che questa Corte, proprio in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito promossa dall’INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico (così Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18172; Cass. Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22381; Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21586). Va, dunque, ribadito che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell’indebito controverso, necessita accerta re in giudizio l’an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell’an e nel quantum’ (Cass. SU n.9436/2023)
I principi richiamati, a cui si intende dare seguito, evidenziano come sia da tenere distinta l’azione diretta ad accertare la illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che la sciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
6)- Occorre a questo punto anche sottolineare come il contrasto con i principi enunciati in Cass. n.12722/2005, (contrasto paventato dalla ordinanza interlocutoria), sia solo apparente.
Si legge in quest’ultima decisione che ‘ La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere – dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo “status” di dipendente al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza’.
Ebbene, nel caso lì esaminato, riferito alla sospensione della pensione erogata dopo l’accettazione della domanda di collocamento a riposo anticipato da parte dell’ente datore di lavoro – ed il recupero delle somme, disposto dall’istituto previdenziale, er a chiaro il necessario riferimento dell’azione promossa al rapporto tra il titolare del trattamento e l’ente previdenziale quale presupposto per determinare l’esatto ammontare del trattamento pensionistico spettante; il rapporto pensionistico costituiva, infatti, elemento identificativo del petitum sostanziale, le cui connotazioni erano essenziali a statuire l’entità della erogazione pensionistica. La controversia era pertanto correttamente ascrivibile alla giurisdizione esclusiva della Corte contabile, anche secondo in principi successivamente affermati da SU n. 9436/2023 che ugualmente opera la distinzione così articolata.
7)Ricomposto in tal modo l’omogeneo quadro di riferimento (si veda in proposito anche Cass. sez. lav. n.35363/2023), nel caso attualmente in esame, sulla base dei principi richiamati, deve dunque affermarsi la giurisdizione ordinaria, trattandosi di controversia che ha ad oggetto soltanto l’accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale) di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità. Non si discute infatti dell’originario rapporto pensionistico e neppu re degli elementi che lo caratterizzavano nell’an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o meno
delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate ai beneficiari superstiti dell’originario dante causa. La giurisdizione è dunque del giudice ordinario.
Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rimessa la causa dinanzi alla corte di appello di Caltanissetta, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa alla corte di appello di Caltanissetta anche sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2025