Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 33060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 33060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11790/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati n INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocata COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, che lo rappresenta e difende
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEE IMPRESE E DEL RAGIONE_SOCIALE, COMITATO
NAZIONALE PER GESTIONE RAGIONE_SOCIALEA DIRETTIVA 2003/87/ CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE RAGIONE_SOCIALEE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
-intimati-
Avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 10980/2023 depositata il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10980/2023, pubblicata il 18 dicembre 2023.
Ha depositato mero ‘atto di costituzione’ il RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto alcuna attività difensiva gli altri intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività di progetto del protocollo di Kyoto.
Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380bis .1 e 375, comma 2, c.p.c.
2. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 596 del 7 marzo 2023, spiegato da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa transizione ecologica, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la gestione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività di progetto del Protocollo Kyoto.
2.1. -Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del verbale di accertamento n. 1/2022, approvato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività di progetto del protocollo di Kyoto, nella parte in cui ha accertato il numero di quote di emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione da restituire, in parziale alternativa alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 42 d.lgs. n. 47/2020.
La società RAGIONE_SOCIALE gestisce un impianto denominato di teleriscaldamento in Busto Arsizio, soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 47/2020.
Il verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEe quote dovute n. 1/2022 è stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio, deducendosi dalle ricorrenti l’irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEe quote, in quanto il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe tenuto conto che nell’arco di tempo in cui l’impresa aveva agito senza autorizzazione il loro costo era nettamente inferiore a quell’attuale. Il T.a.r. per il Lazio ha declinato la sua competenza in favore del T.a.r. per la Lombardia, il quale ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, attesi che l’attività di accertamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di cui al d.lgs. n. 47/2020 è vincolata e non discrezionale e non postula l’esercizio di alcun potere autoritativo, non essendo peraltro applicabile l’ipotesi di giurisdizione esclusiva regolata dall’art. 133, lett. o), d.lgs. n. 104/2010, con riguardo alla controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia.
2.2. -I giudici di appello hanno confermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ordinaria, in quanto il verbale n. 1/2022 impugnato da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE ha accertato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d.lgs. n. 47/2020, nonché le relative responsabilità, ha quantificato in € 50.000,00 la somma da pagare ed ha determinato il numero di quote da restituire. Ad avviso del
Consiglio di Stato, si tratta, dunque, di un atto che si inserisce in un procedimento di natura sanzionatoria, quale quello delineato dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 23, d.lgs. n. 47/2020 e degli artt. 14 e 18 legge n. 689/1981. L’accertamento RAGIONE_SOCIALEe quote da restituire compiuto dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 3, d.lgs. n. 47/2020, si pone dunque, secondo la sentenza impugnata, come un segmento del procedimento sanzionatorio che si conclude con l’ordinanza ingiunzione, emanata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 23, in ragione RAGIONE_SOCIALEa richiamata previsione di cui all’art. 42, comma 5. Il Consiglio di Stato ha altresì negato che potesse ritenersi radicati la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
3. – Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratore Generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso e di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma 1, lettera o ) c.p.a., per aver il Consiglio di Stato ritenuto insussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur avendo il giudizio ad oggetto un provvedimento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione concernente una centrale di cogenerazione.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 4, c.p.a., RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, commi 3, 5 e 23, del d.lgs. n. 47/2020 e degli artt. 12 e 22 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, per aver il Consiglio di Stato ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La censura assume l’ irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa
quantificazione RAGIONE_SOCIALEe quote, sostenendo che le doglianze dei ricorrenti fossero volte non a lamentare la ‘ irragionevolezza ‘ di tale quantificazione, quanto a contestare la diffida alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe 45.299 quote. Tale diffida non rappresenterebbe affatto un ‘ segmento procedimentale ‘ del procedimento che conduce alla sanzione amministrativa, ma, al contrario, darebbe luogo ad un provvedimento ripristinatorio autonomo rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.
Il secondo motivo di ricorso allega quindi la sussistenza di un potere discrezionale in capo al RAGIONE_SOCIALE, lamentando che lo stesso organo avrebbe dovuto diffidare a restituire le quote ‘ per equivalente ‘, tramite corresponsione da parte del trasgressore di un corrispettivo economico basato sul prezzo medio annuo di mercato RAGIONE_SOCIALEe quote di CO2. I ricorrenti concludono, pertanto, che la controversia non ricade nella giurisdizione ordinaria ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981.
2. – Nelle conclusioni scritte depositate dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa ravvisata giurisdizione del giudice amministrativo, si fanno valere tre argomenti concorrenti: a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., sarebbe giustificata dalla struttura RAGIONE_SOCIALE‘impianto di cogenerazione, comunque rientrante nel genere RAGIONE_SOCIALEe centrali termoelettriche; b) la natura ripristinatoria del provvedimento di diffida alla restituzione di quote e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.lgs. n. 47 del 2020, venendo in rilievo il corretto esercizio dei poteri procedimentali pubblicistici da parte del RAGIONE_SOCIALE, alla stregua dei principi elaborati dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 12 aprile 2018, causa C302/17 ; c) l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 con riguardo al medesimo provvedimento di ‘diffida alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote’, avente carattere non strettamente punitivo -sanzionatorio, quanto ripristinatorio complesso, giacché funzionale
alla riparazione RAGIONE_SOCIALEe lesioni arrecate all’interesse pubblico da parte di coloro che hanno posto in essere l’illecito.
Gli stessi argomenti si ritrovano ancora nella memoria illustrativa depositata dai ricorrenti il 4 dicembre 2025, ove si afferma che: la centrale di RAGIONE_SOCIALE rientra tra le centrali di cogenerazione, sottoinsieme del più ampio genus RAGIONE_SOCIALEe centrali termoelettriche; la diffida alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote costituisce un provvedimento ripristinatorio autonomo rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, e non soltanto un segmento del procedimento sanzionatorio, facendo il RAGIONE_SOCIALE uso di poteri discrezionali; giacché misura sanzionatoria avente finalità non esclusivamente afflittiva, quanto funzionali alla riparazione RAGIONE_SOCIALEa lesione all’interesse pubblico arrecata dalla condotta illecita, non torna applicabile l’art. 22, comma 1, l. n. 689/1981.
3. -I due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, si rivelano fondati.
3.1. -Il d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, stando al titolo poi sostituito dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147, reca l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, le quali modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, nonché l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema RAGIONE_SOCIALE‘Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
L’art. 15 del d.lgs. n. 47 del 2020 stabilisce che nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell’allegato II in relazione a tali
attività, a meno che il relativo gestore non sia munito RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
L’art. 42 del d.lgs. n. 47 del 2020 (da ultimo modificato dal d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147), reca la rubrica ‹‹Sanzioni››, prescrivendo le sanzioni amministrative pecuniarie cui è soggetto il gestore che esercita una RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’allegato I senza l’autorizzazione di cui all’art. 15, nonché prescrivendo che il medesimo gestore privo di autorizzazione è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni individuato a norma del comma 3.
3.2. Dunque, nel sistema predisposto dall’art. 42 del d.lgs. n. 47 del 2020 l’obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote di emissione si affianca alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata dal primo comma, rimettendo la quantificazione del numero RAGIONE_SOCIALEe stesse al RAGIONE_SOCIALE, che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
Il comma 23 RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.lgs. n. 47 del 2020 individua il RAGIONE_SOCIALE designato per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/87/CE a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 quale autorità competente ad effettuare il controllo sull’osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto legislativo, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe relative violazioni, l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione, prevedendo che ‘ tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689′.
3.3. Tale sistema sanzionatorio trova fondamento nell’articolo 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/87, che contemplava due regimi sanzionatori diversi, previsti rispettivamente all’articolo 16, paragrafo 3, da una parte, e all’articolo 16, paragrafo 1, dall’altra. Ai sensi di quest’ultima disposizione, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» applicabili «in caso di violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni nazionali adottate ai sensi RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva»
e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro attuazione (cfr. Corte di Giustizia UE, sezione seconda, 29 aprile 2015, sentenza C-148/14). La Corte di Giustizia UE ha osservato che l’economia generale RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/87 è basata su una rigorosa contabilità RAGIONE_SOCIALEe quote di emissione dei gas a effetto serra attribuite, detenute, trasferite e cancellate, costituendo l’obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote uno dei pilastri sui quali poggia il sistema istituito dalla stessa direttiva 2003/87, corredato in forza del suo articolo 16, paragrafo 3, di una precisa sanzione.
4. L’obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote di emissione ai sensi RAGIONE_SOCIALE’42 del d.lgs. n. 47 del 2020 va, quindi, fatto rientrare tra le misure ripristinatorie o restitutorie, comprese nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in senso lato, in quanto avente una finalità non meramente punitiva ed afflittiva rispetto all’illecito contestato. L’obbligo (che si affianca alle sanzioni amministrative pecuniarie cui è soggetto il gestore che esercita una RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’allegato I del d.lgs. n. 47 del 2020 senza l’autorizzazione di cui all’art. 15) di restituire un numero di quote di emissioni individuato a norma del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 non dà luogo ad uno svantaggio patrimoniale posto a carico del trasgressore e consistente nel pagamento di una somma di denaro, essendo piuttosto volto a ripristinare, mediante la prescrizione di una condotta specifica, l’interesse pubblico leso dall’illecito. Ciò porta a concludere che la determinazione del numero RAGIONE_SOCIALEe quote da restituire venga attuata dal RAGIONE_SOCIALE designato per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/87/CE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni tipiche di cura RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico per mezzo RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità che ne connota l’azione, non ravvisandosi una fase meramente esecutiva, successiva a quella di inserimento nel sistema ETS e di attribuzione e spettanza RAGIONE_SOCIALEe quote.
4.1. La controversia in esame, vertendo sull’impugnazione del verbale di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, approvato dal RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività di progetto del protocollo di Kyoto, nella parte in cui ha accertato il numero di quote di emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione da restituire, va pertanto attribuita, agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1981, alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto misura ripristinatoria compresa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. (cfr. Cass. n. 20324 del 2025; n. 33848 del 2021).
Non è, invero, oggetto di causa l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie per l’esercizio senza autorizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività elencate nell’allegato I al d.lgs. n. 47 del 2020, soggetta alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. – Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, dinanzi al quale le parti provvederanno a riassumere il processo, dovendosi operare la translatio iudicii intergiurisdizionale in considerazione altresì RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 c.p.a. Al medesimo giudice davanti al quale la causa deve essere riassunta viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, dinanzi al quale rimette le parti, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME