Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3775 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 3775 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
Sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO proposto d’uffici o dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENTIA con ordinanza n. 377/2024 depositata il 30/08/2024 nella causa tra: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente non costituita in questa fase -contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– resistente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza pubblicata in esito all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, adita in riassunzione, ha sollevato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 803/2023 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione promossa in forza di cartella di pagamento di contributi previdenziali rimasti alle scadenze inevasi.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘assunto sviluppato dal primo decidente a conforto del proprio deliberato nel senso che, conformemente all’enunciato di SS.UU. 30756/2018, nella specie la giurisdizione tributaria risulterebbe sussistente in quanto “con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella vengono fatti valere vizi RAGIONE_SOCIALEa cartella in relazione alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad emetterla, al difetto di titolo esecutivo “, il giudice rimettente ha fatto osservare che, secondo quanto affermato in contrario dalla sezione tributaria di questa Corte, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ancorché tragga origine dall’emissione di una cartella esattoriale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario, ” non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.leg. n. 46 del 1999, sul riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro ” , instando di conseguenza queste SS.UU. perché la causa riassunta avanti a sé sia invece devoluta alla
cognizione del giudice ordinario.
RG 18319/24 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Cons. COGNOME
Aderisce a questo approdo il AVV_NOTAIO richiamando il citato insegnamento di legittimità e confermando quindi di ravvisare nella specie la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ordinaria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il collegio -posto che la materia non è controversa in quanto il credito azionato a mezzo RAGIONE_SOCIALEa cartella opposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è di natura previdenziale -non crede di poter dissentire da quanto consolidatamente affermato al riguardo dalla Sezione Tributaria di questa Corte ( ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. V, 22/05/2023, n. 14077) ed ancor prima da queste SS.UU -a ancora di recente così anche Cass., Sez. U, 28/03/2025, n. 8170 –RAGIONE_SOCIALE‘avviso, già ricordato, secondo cui ” rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro ” (Cass., Sez. U, 27/03/2007, n. 7399).
Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale andranno rimesse le parti.
Non vi è luogo a statuire sulle spese processuali trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza 803/2023 del Tribunale di Vibo Valentia avanti al quale rimette le parti.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezioni Unite civili il giorno 21.10.2025.
RG 18319/24 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Cons. COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
RG 18319/24 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Cons. COGNOME