Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3751/2023 R.G., proposto da
COMUNE DI LUGO, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliato come da indirizzo pec indicato, per procura su ricorso/su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, domiciliata come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2236/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di Bologna pubblicata il 7.11.2022;
Polizza fideiussoria
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.11.2024 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 25.5.2017 convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertarsi che quest’ultima non fosse ten uta al pagamento delle somme richieste dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in forza di una garanzia fideiussoria, rilasciata nell’ambito di una convenzione urbanistica finalizzata alla realizzazione di un compendio immobiliare. Tale convenzione prevedeva a carico del soggetto attuatore del piano la realizzazione dei lavori di risistemazione di INDIRIZZO, ma, una volta eseguita l’opera, erano insorti difetti imputati dall’amministrazione comunale al soggetto attuatore. Dopo un periodo di trattative, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE comunicava l’intenzione di escutere la fideiussione accesa a garanzia degli obblighi convenzionali, rispetto alla quale la compagnia assicurativa comunicava a sua volta l’avvio dell’azione di regresso. L’attrice chiese, inoltre, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva o concorrente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella verificazione dei danni conseguenti all’esecuzione di lavori e la sua condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai costi e alle perdite sopportati per il ripristino RAGIONE_SOCIALE piazza.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si costituì contestando, nel merito, le domande formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 5, lett. f), c.p.a., attributivo al G.A. RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva per le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi RAGIONE_SOCIALE lett. a) n. 2 relativo alle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE L. 241/1990.
RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi confermò di aver emesso la polizza fideiussoria n. 420/13/108 in data 23/7/2009 in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, sino alla concorrenza di euro 450.000,00 a garanzia RAGIONE_SOCIALE regolare
esecuzione delle opere previste nella convenzione urbanistica stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 30/7/2009; diede, altresì, atto che con comunicazione prot. n. 49548 del 04/10/2016 l’RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’esistenza di dissesti nella pavimentazione stradale, quantificando in euro 423.112,91 la somma necessaria per realizzare i lavori ancora da effettuarsi, intimando il pagamento di tale somma e reiterando tale intimazione con successiva comunicazione dell’11/4/2017; eccepì l’estinzione RAGIONE_SOCIALE garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. e la non esigibilità RAGIONE_SOCIALE polizza, domandando il regresso in relazione agli eventuali importi che fosse stata tenuta a versare in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 74/2019, pubblicata il 30.1.2019, dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo compensando le spese di lite.
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 30.11.2022 rigettò l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e confermò la sentenza di primo grado.
Osservò la Corte d’appello, come già rilevato dal Tribunale di Ravenna, che tra il rapporto di garanzia e quello principale garantito vi era uno stretto collegamento, poiché la fideiussione, diversamente dalla garanzia autonoma, era una componente intrinseca RAGIONE_SOCIALE convenzione urbanistica, tanto che i due contratti, richiamandosi in modo reciproco, li si sarebbe potuti interpretare mediante una lettura complessiva. Ricorreva un’unica operazione economica attuata mediante un collegamento negoziale, poiché pe r definire l’ambito RAGIONE_SOCIALE fideiussione sarebbe stato necessario stabilire l’entità delle opere dovute ed i correlativi obblighi con inevitabile coinvolgimento delle prerogative pubblicistiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE corte di merito propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2) e lettera f) d.lgs. n. 104/2010.
Il ricorrente, premessa l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE garanzia (se accessoria o autonoma) e RAGIONE_SOCIALE reciproca menzione tra garanzia e convenzione urbanistica, lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. la controversia afferente all’escussione RAGIONE_SOCIALE polizza, posto che la controversia è insorta nell’ambito di un rapporto di natura paritetica, nel quale non rilevano atti autoritativi: la convenzione urbanistica ‘consuma’ il potere amministrativo relat ivo alla gestione del territorio in un rapporto negoziale. La fideiussione dà vita ad un rapporto distinto dall’obbligazione principale, non implica l’indagine su profili pubblicistici e la stessa verifica dei presupposti di escutibilità RAGIONE_SOCIALE garanzia poggia sulla verifica dell’inadempimento di obblighi definiti per via contrattuale e non autoritativa.
Il motivo è fondato.
In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la controversia avente ad oggetto l’escussione da parte del RAGIONE_SOCIALE di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: sia perché l’obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto sorto per effetto RAGIONE_SOCIALE polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori; sia perché come nella specie la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (v. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; 13 giugno 2012, n. 9592; 28 luglio 2016, n. 15666; 18 luglio 2019, n. 19371; 26 giugno 2020, n. 12866).
Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbito del secondo [ con il quale il ricorrente denunzia , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma
1, lett. a), n. 2) e lett. f) d.lgs. n. 104/2010 per errata qualificazione RAGIONE_SOCIALE polizza fideiussoria n. 108/2009 ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 2°. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE