Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 3298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. 11501/2023 proposto d’ufficio dalla Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanza n. 93/2023 depositata il 29/05/2023 nella causa tra:
COGNOME NOME;
–
ricorrente non costituita in questa fase contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Palermo l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE comunicazione del 25.5.2020 con la quale era stata riliquidata la pensione di reversibilità in godimento (n. NUMERO_DOCUMENTO Cat. NUMERO_DOCUMENTO) con conguaglio a debito dell’importo di € 3.947,90 e dell’accertamento del 4 giugno 2020 delle somme indebitamente percepite su detta pensione per il medesimo importo. In via subordinata, poi, chiedeva che si dichiarasse il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente a vedersi corrisposta la differenza tra gli importi indicati nella comunicazione del 25.5.2020 e quelli erogati nel periodo 2016 -2020, da accertare con c.t.u., con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze.
Il Tribunale di Palermo declinava la sua giurisdizione e la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, davanti alla quale era stato riassunto il giudizio, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo, a sua volta, di non avere giurisdizione.
Il giudice contabile ha evidenziato che per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986 è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 11 comma 6 dell’allegato T all’art. 39 RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1895 n. 486 che attribuiva alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti le controversie sulle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia che sono conseguentemente attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Nessuno si è costituito per la COGNOME e per l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO CHE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a decidere la presente controversia.
4.1. La Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1986 ha dichiarato che avendo il Banco di Sicilia perduto l’originaria natura di “pubblico stabilimento di credito autonomo” ed assunto quella di “ente pubblico economico”, con conseguente privatizzazione del rapporto d’impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l’apposita disciplina regolamentare interna dell’istituto.
4.2. Ha osservato che, non essendo più ravvisabile nell’ordinamento vigente quel grado di sostanziale omogeneità fra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e la normativa delle pensioni statali, che rappresentava il presupposto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione attribuita anche per le prime alla Corte dei conti dall’art. 11, comma sesto, dell’Allegato T all’art. 39, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1895, n. 486, la deroga da esso mantenuta in materia alla regola RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria si rivelava priva di adeguata giustificazione.
4.3. Ha sottolineato che, per identiche ragioni, analoga questione sollevata nei confronti di altra disposizione dello stesso art. 11, riguardo alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per le controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli, è stata riconosciuta fondata ed in conclusione ha dichiarato la illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 11, comma sesto, dell’allegato T all’art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, per contrasto con l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
4.4. Va poi rilevato che queste Sezioni unite hanno da tempo dato applicazione a tale mutato assetto affermando che ‘le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 dell’allegato T all’art. 39 RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti’ (Cfr . Cass. S.U. 24/07/1986 n. 4752 ed anche Cass. S.U. 02/12/1987 n. 8970).
4.5. Non v’è dubbio, perciò, che anche la presente controversia, nella quale si discute RAGIONE_SOCIALE riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione di reversibilità RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dell’esistenza o meno di un indebito, rientri nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza del Tribunale di Palermo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, si è discostata dai riportati principi e deve perciò essere cassata.
Per l’effetto , a soluzione del conflitto sollevato, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale le parti dovranno riassumere la controversia nei termini di legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Palermo, davanti al quale rimette le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.