Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22801 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
sul ricorso iscritto al n. r.g. 24949/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal la:
CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, con ordinanza n. 153/2024 depositata il 2/12/2024 nella causa tra:
NOVELLO RITA;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE non costituita in questa fase -contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
– resistenti –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal
Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con qualifica di centralinista telefonica non vedRAGIONE_SOCIALE ex L. n.113/1985 fino al collocamento in quiescenza, titolare di pensione di vecchiaia a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso al Tribunale di Sciacca ha chiesto accertarsi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, il diritto al ricalcolo del trattamento nel quale – a suo dire – non erano state correttamRAGIONE_SOCIALE computate le maggiorazioni previste per i RAGIONE_SOCIALE non vedenti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
Proposto appello dalle parti, la Corte di appello di Catania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione la Corte di merito ha osservato: «[…] nel caso in esame, l’odierna appellante era dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) – quindi RAGIONE_SOCIALE dipendRAGIONE_SOCIALE – con la qualifica di centralinista telefonica non vedRAGIONE_SOCIALE ex L. n. 113/1985 fino al suo collocamento in quiescenza per cui attualmRAGIONE_SOCIALE è titolare RAGIONE_SOCIALE pensione cat. VO n. 10106521 a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nel fondo FLPD ( … ). Oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio è il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE pensione suddetta con la conseguenza che la controversia rientra nella giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, a cui sono devolute le cause relative alla sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei pubblici RAGIONE_SOCIALE (Cass. SS.UU. n. 7755/ 2017; id. n. 11869/2016) a carico totale o parziale dello Stato o RAGIONE_SOCIALE Enti pubblici previsti dalla legge (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, artt. 1 e 18 del codice di giustizia contabile)» (così dal secondo capoverso di pagina 4 RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza).
NOME COGNOME ha riassunto la causa dinanzi alla sezione regionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti che, con l’ordinanza sopra specificata, ha chiesto a questa Corte di regolare la giurisdizione, rilevando che la pensione del cui ricalcolo si discute
è un trattamento a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e non già un trattamento a carico dello Stato.
Si è costituito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il conflitto negativo di giurisdizione va risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
L a giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti sussiste, a norma dell’art. 13 del r.d. 1214/1934 e RAGIONE_SOCIALE articoli 1, 18, comma 1, lettera c, e 151 del d.lgs. n. 174/2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo ove si controverta su RAGIONE_SOCIALE a totale o parziale carico dello Stato.
Come già chiarito da queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 4854 del 2021, i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamRAGIONE_SOCIALE a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzi oni venissero trasferite all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335/1995), dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (per i RAGIONE_SOCIALE dello Stato) o dalle quattro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti locali; per gli insegnanti; per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il trattamento nella titolarità di NOME COGNOME non rientra affatto fra quelli a carico del bilancio statale, già erogati dagli enti di cui sopra, per essere piuttosto a carico esclusivo, come pacifico in causa, del bilancio del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE d ipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Non giustifica diverse conclusioni che trattasi di una pubblica dipendRAGIONE_SOCIALE in servizio all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La giurisdizione dev’essere regolata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE pensione in concreto erogata, o in futuro spettante, e non già RAGIONE_SOCIALE tipologia del rapporto di lavoro assicurato.
Invero, non tutti i pubblici RAGIONE_SOCIALE sono iscritti nelle gestioni previdenziali esclusive che erogano trattamenti a carico del bilancio dello Stato e per i quali sussiste la giurisdizione contabile.
Al riguardo giova evidenziare che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel disporre l’iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di tutti coloro che «prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri» (art. 37), ha poi escluso da tale obbligo assicurativo i RAGIONE_SOCIALE delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni RAGIONE_SOCIALE di beneficenza «purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di RAGIONE_SOCIALE» (art. 38).
L’esclusione dall’assicurazione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti non ha, dunque riguardato i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti parastatali, che sono rimasti, perciò, attratti al RAGIONE_SOCIALE obbligo d ‘iscrizione all’assicurazione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria (v. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14021).
L’art. 39 RAGIONE_SOCIALE legge n. 379 del 1955 ha , tuttavia, attribuito agli enti parastatali e agli enti di diritto RAGIONE_SOCIALE la facoltà – da esercitarsi con le specifiche formalità e con le cautele previste, per i RAGIONE_SOCIALE già assunti, dal ridetto articolo 39 – di iscrivere i propri RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; da tanto deriva che ove tale facoltà non sia stata in concreto esercitata, resta ferma l’iscrizione all’assicurazione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria.
Allo stesso modo resta ferma l’iscrizione all’assicurazione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria per il singolo lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE, in servizio alla data di esercizio RAGIONE_SOCIALE descritta facoltà da parte RAGIONE_SOCIALE organi dell’RAGIONE_SOCIALE, che non acconsenta al mutamento RAGIONE_SOCIALE sua posizione previdenziale (art. 39, comma 4, legge n.379 cit. ).
In sostanza, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, dalla natura pubblica del rapporto di lavoro non discende, sempre e comunque, la conseguenza che la pensione liquidata al dipendRAGIONE_SOCIALE sia a carico dello Stato.
Come sopra dimostrato è difatti ben possibile (se non addirittura consueto) che il dipendRAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE parastatale, benché RAGIONE_SOCIALE impiegato, sia nondimeno iscritto all’assicurazione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria e debba , pertanto, chiedere la tutela dei suoi diritti RAGIONE_SOCIALEstici, come nella specie, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, come richiesto dalla procura RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario competRAGIONE_SOCIALE davanti al quale le parti vanno rimesse, previa cassazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza declinatoria resa il 14 marzo 2024 n. 308 dalla Corte di appello di Catania nella controversia in esame.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza declinatoria RAGIONE_SOCIALE corte di appello di Catania; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario competRAGIONE_SOCIALE, innanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025