Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
sul ricorso iscritto al n. r.g. 24949/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal la:
CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, con ordinanza n. 153/2024 depositata il 2/12/2024 nella causa tra:
COGNOME;
– ricorrente non costituita in questa fase -contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistenti –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal
Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendente dell’INAIL, con qualifica di centralinista telefonica non vedente ex L. n.113/1985 fino al collocamento in quiescenza, titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, con ricorso al Tribunale di Sciacca ha chiesto accertarsi, nei confronti dell’Istituto, il diritto al ricalcolo del trattamento nel quale – a suo dire – non erano state correttamente computate le maggiorazioni previste per i lavoratori non vedenti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
Proposto appello dalle parti, la Corte di appello di Catania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei conti.
A fondamento della decisione la Corte di merito ha osservato: « nel caso in esame, l’odierna appellante era dipendente INAIL (ente pubblico non economico) – quindi pubblico dipendente – con la qualifica di centralinista telefonica non vedente ex L. n. 113/1985 fino al suo collocamento in quiescenza per cui attualmente è titolare della pensione cat. VO n. NUMERO_DOCUMENTO a carico della Gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FLPD ( … ). Oggetto del presente giudizio è il ricalcolo della pensione suddetta con la conseguenza che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, a cui sono devolute le cause relative alla sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/ 2017; id. n. 11869/2016) a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla legge (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, artt. 1 e 18 del codice di giustizia contabile)» (così dal secondo capoverso di pagina 4 della sentenza).
NOME COGNOME ha riassunto la causa dinanzi alla sezione regionale della Corte dei conti che, con l’ordinanza sopra specificata, ha chiesto a questa Corte di regolare la giurisdizione, rilevando che la pensione del cui ricalcolo si discute
è un trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, e non già un trattamento a carico dello Stato.
Si è costituito l’INPS con controricorso, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
L’INPS ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il conflitto negativo di giurisdizione va risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
L a giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell’art. 13 del r.d. 1214/1934 e degli articoli 1, 18, comma 1, lettera c, e 151 del d.lgs. n. 174/2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo ove si controverta su pensioni a totale o parziale carico dello Stato.
Come già chiarito da queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 4854 del 2021, i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzi oni venissero trasferite all’INPDAP (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali; per gli insegnanti; per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Il trattamento nella titolarità di NOME COGNOME non rientra affatto fra quelli a carico del bilancio statale, già erogati dagli enti di cui sopra, per essere piuttosto a carico esclusivo, come pacifico in causa, del bilancio del Fondo pensioni lavoratori d ipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Non giustifica diverse conclusioni che trattasi di una pubblica dipendente in servizio all’ INAIL.
La giurisdizione dev’essere regolata tenendo conto della natura della pensione in concreto erogata, o in futuro spettante, e non già della tipologia del rapporto di lavoro assicurato.
Invero, non tutti i pubblici dipendenti sono iscritti nelle gestioni previdenziali esclusive che erogano trattamenti a carico del bilancio dello Stato e per i quali sussiste la giurisdizione contabile.
Al riguardo giova evidenziare che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel disporre l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria INPS di tutti coloro che «prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri» (art. 37), ha poi escluso da tale obbligo assicurativo i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza «purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza» (art. 38).
L’esclusione dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti non ha, dunque riguardato i dipendenti degli enti parastatali, che sono rimasti, perciò, attratti al generale obbligo d ‘iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (v. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14021).
L’art. 39 della legge n. 379 del 1955 ha , tuttavia, attribuito agli enti parastatali e agli enti di diritto pubblico la facoltà – da esercitarsi con le specifiche formalità e con le cautele previste, per i lavoratori già assunti, dal ridetto articolo 39 – di iscrivere i propri dipendenti alle Casse di previdenza pubbliche; da tanto deriva che ove tale facoltà non sia stata in concreto esercitata, resta ferma l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria.
Allo stesso modo resta ferma l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per il singolo lavoratore dipendente, in servizio alla data di esercizio della descritta facoltà da parte degli organi dell’ente, che non acconsenta al mutamento della sua posizione previdenziale (art. 39, comma 4, legge n.379 cit. ).
In sostanza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, dalla natura pubblica del rapporto di lavoro non discende, sempre e comunque, la conseguenza che la pensione liquidata al dipendente sia a carico dello Stato.
Come sopra dimostrato è difatti ben possibile (se non addirittura consueto) che il dipendente di un ente parastatale, benché pubblico impiegato, sia nondimeno iscritto all’assicurazione generale obbligatoria e debba , pertanto, chiedere la tutela dei suoi diritti pensionistici, come nella specie, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, come richiesto dalla procura generale.
In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario competente davanti al quale le parti vanno rimesse, previa cassazione della sentenza declinatoria resa il 14 marzo 2024 n. 308 dalla Corte di appello di Catania nella controversia in esame.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, cassa la sentenza declinatoria della corte di appello di Catania; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario competente, innanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025