Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3875 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 3875 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31426/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 470/2019 depositata il 15/03/2019;
Lette le memorie delle parti.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Verolanuova impugna la sentenza di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 470/2019 depositata il 15/03/2019 e già resa nel giudizio n. 1127/15 R.G. di parziale accoglimento dell ‘appello promosso dallo stesso ente contro le parti COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME per la riforma della sentenza Trib. Brescia 6.7.2015, n. 2025/15; con la pronuncia ora impugnata, la corte ha condannato il Comune a pagare a NOME COGNOME NOME la somma di euro 62.100, rimettendo al primo giudice, ai sensi dell’art.353 c.p.c., la trattazione della domanda proposta dalle altre parti in epigrafe NOME/COGNOME e volta ad ‘inibire il comune …dal consentire per il futuro le immissioni da traffico veicolare ex art.844 c.c.’, confermando ‘pe r i l resto’;
premette la sentenza della corte che: a) in citazione i COGNOME convenivano il Comune per il risarcimento dei danni patiti dal loro immobile per lavori eseguiti nel rispettivo androne e dal traffico veicolare sottostante, nonché i danni biologici subiti in proprio per le immissioni, acustiche e non, superiori alla normale tollerabilità e così la inibizione delle immissioni da traffico ex art.844 c.c.; b) il comune, con il rigetto delle domande, chiedeva a sua volta condannarsi COGNOME NOME all’esecuzione della manutenzione necessaria a rendere staticamente sicuro l’immobile di proprietà ; c) il tribunale accoglieva nei limiti la domanda, condannando il Comune
al pagamento di 70mila euro oltre IVA ‘da versarsi sulla spesa effettivamente sostenuta’; d) l’app ello era proposto dal Comune, al fine del rigetto della domanda ovvero la rideterminazione riduttiva del danno, mentre i privati interponevano appello incidentale ‘per la giurisdizione del G.O. nella domanda di inibizione dalle future immissioni eccedenti la soglia di tollerabilità e per il risarcimento dei danni (biologici e psico-fisici conseguenti alle dette immissioni) non accolti in primo grado ‘;
3. la sentenza ha così ritenuto: a) infondati i primi due motivi, dovendosi ascrivere ai lavori commissionati dal Comune natura di causa preponderante per i danni fisici diretti all’immobile , nonché in relazione alla misura e alla tipologia del traffico veicolare sottostante ai vani, senza influenza compartecipativa riferibile ad interventi dei proprietari ovvero a rispettiva carenza manutentiva; b) accoglibile parzialmente la censura sull’eccessività del danno liquidato, avendo il tribunale aggiunto ai costi di ripristino e di mancato godimento, ma senza spiegarne l’autonomo titolo, ulteriori pregiudizi ; c) sull’appello incidentale dei COGNOME/COGNOME, sul punto accolto, era erroneo il diniego del tribunale richiesto di emettere provvedimenti contro la P.A., appartenendo alla cognizione dell’A .G.O. invece la domanda diretta alla riduzione nei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose, oltre al relativo risarcimento, tanto più che gli appellati non avevano chiesto l’annullamento dell’atto amministrativo autorizzante lo scorrimento del traffico sotto l’androne (privato) -cioè per l’area di circolazione (del demanio comunale) – ma l’inibizione e dunque una condotta volta a non ledere il diritto soggettivo; d) sul danno biologico e al benessere psico-fisico, pur nella sussistenza in re ipsa e potendo fondarsi su presunzioni, il rumore di fondo accertato, per quanto elevato e continuo, non era stato provato in relazione causale sicura con i malesseri o la vita di relazione o le attività quotidiane, difettandone allora la risarcibilità, non potendo soccorrere il criterio equitativo, proprio della sola stima e non della esistenza dei
pregiudizi; e) ne conseguiva, come detto, accanto alla rimodulazione diminutiva del danno a carico del comune, la rimessione al Tribunale di Brescia delle parti ai sensi dell’art.353 c.p.c. , avendo il primo giudice la giurisdizione sulla inibitoria alle immissioni rumorose da traffico veicolare ex art.844 c.c.;
la sentenza è contestata dal ricorrente sulla base di nove motivi, illustrati da memoria, ai quali resistono i COGNOME/COGNOME con controricorso, illustrato anch’esso da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
il primo motivo solleva la violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. e 2 Cost. avendo errato la corte nel non considerare la attribuibilità del danno anche alla condotta inerte di NOME, non essendosi questi attivato per prevenire o attenuare il pregiudizio, in relazione alla prestata autorizzazione (già nel 1991) ai lavori, secondo accordo con il Comune, senza lamentazione alcuna fino al 2004;
il secondo motivo censura di nullità la sentenza ai sensi degli artt.112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., non avendo la corte deciso il gravame interposto sulla contestazione del calcolo finale in 70mila euro della somma con cui era stato aggiornato il costo di ripristino, calcolato in 47mila euro e 1,8 mila euro per mancato godimento nel 2008 e finendo la sentenza per ridurre il dovuto a 62,1 mila euro, ancora senza spiegazione del passaggio dagli inconvenienti accertati alla condanna e senza dar conto del riconoscimento degli interessi sulla somma, dal 2008 (data della c.t.u.) anziché dalla pronunzia del tribunale, interessi non attribuiti dal primo giudice e su cui era intervenuto il giudicato;
il terzo motivo deduce la nullità della sentenza, rispetto agli artt.99 e 112 c.p.c., per non avere accolto l’appello sul punto della condanna alle spese del Comune, erroneamente disposta in favore delle parti NOME COGNOME e NOME COGNOME cui lo stesso tribunale aveva
negato il riconoscimento di alcun credito risarcitorio; la medesima doglianza risulta ripetuta, in via subordinata e così al quarto motivo, sotto il diverso profilo di violazione dell’art.91 -92 c.p.c. avendo agito i due citati attori deducendo interesse autonomo (quali abitanti l’immobile e non proprietari) rispetto a NOME COGNOME e risultando la rispettiva soccombenza; parimenti, nel quinto motivo, il Comune lamenta l’omessa condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME anche per le spese del secondo grado, essendo stato il loro appello incidentale rigettato per difetto di prova di danno personale (biologico e al benessere psico-fisico) rispetto alle immissioni rumorose;
il sesto motivo contesta la giurisdizione ordinaria, per violazione degli artt.34 d.lgs. 80 del 1998 come sostituito dall’art.7 della legge n.205 del 2000 e degli artt. 4,7 e 133 d.lgs. n. 104 del 2010, non avendo la corte assunto che gli attori, nel chiedere l’inibitoria da traffico veicolare, nella sostanza invocavano l’adozione di atti amministrativi tipicamente connotativi del l’agire autoritativo della P.A., inclusi nella materia urbanistica ovvero edilizia e relativi a tutti gli usi del territorio;
il settimo motivo censura la sentenza di nullità, in relazione agli artt.832 c.c., 112, 99, 324 c.p.c. e 2909 c.c., non avendo essa considerato che, almeno implicitamente e con statuizione non gravata di appello, il tribunale aveva ritenuto il tunnel/androne di pubblico transito ma di proprietà di NOME, contrariamente al diverso riconoscimento, operato in sede di appello, di una proprietà, almeno per implicito, affermata in capo al Comune;
l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art.844 c.c., avendo erroneamente la corte trascurato che la norma regola rapporti fra proprietari di fondi vicini e non già tra autori materiali delle immissioni, derivandone che la domanda andava proposta contro il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni e non contro
il Comune per il traffico veicolare che scorre sott o l’androne di proprietà del NOME;
il nono motivo censura, nell ‘ ipotesi in cui il tunnel/androne sia ritenuto di proprietà del Comune, la sentenza per nullità da cui sarebbe affetta ex artt. 2043, 832 c.c. e 99 e 112 c.p.c., in ragione della condanna risarcitoria disposta per un ripristino immobiliare di un bene non di proprietà del finale risarcito;
il primo motivo è inammissibile per taluni profili ed infondato per altri; va preliminarmente osservato che non corrisponde già al dato descrittivo della sentenza l’aver essa trascurato la condotta del NOME, posto che la corte ha dettagliatamente evidenziato, come da perizie condivise ed escludendola, ogni riferibilità dei danni all’immobile sia ad interventi del proprietario sia ad ipotizzata carenza di manutenzione ; l’esplicitazione, e piuttosto, della causazione del danno quale preponderante per la riferibilità ai lavori del Comune, perché connessa alla scelta tecnica di intervento e alle conseguenze sul traffico, ha ampiamente fornito un quadro giustificativo negativo circa l’addotto profilo del concorso di colpa, peraltro del tutto genericamente invocato; a questo proposito, il ricorrente per un verso deduce condotte attive del tutto ipotetiche, di generico antagonismo rispetto ai lavori e senza connessione con la più precisa ed univoca ratio decidendi , risolvendosi la doglianza in inammissibile richiesta di sovvertimento dell’apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 26304/2021); tanto più che, ripetendo il principio tratto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di colpa del danneggiato, la sua rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, co. 1, c.c., « deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a
determinarne un concorso giuridicamente rilevante occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso» (Cass. 1295/2017), circostanza specificamente esclusa dai giudici milanesi;
il secondo motivo è inammissibile; la corte, accogliendo solo in parte l’appello del comune, ha condiviso il criterio del necessario aggiornamento dei valori di danno -per costi di ripristino e mancato godimento computati all’epoca della perizia e rapportandoli all’attualità , sulla base di un apprezzamento di merito, ampiamente motivato, non suscettibile in questa sede di ulteriore controllo sul piano motivazionale (Cass. s.u. 8053/2014);
i motivi dal terzo al quinto, in trattazione qui congiunta per l’evidente connessione e in anticipazione della risposta che questa Corte intende esprimere anche sul sesto motivo, sono inammissibili; il ricorrente non dà invero conto che al mancato accoglimento dell’appello incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME non può essere ascritta natura di piena soccombenza, avendo essi, al pari di NOME COGNOME, chiesto riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario sulla comune domanda di inibizione delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità e per il risarcimento dei danni; sul punto, la formula traibile dal dispositivo della sentenza ( ‘conferma per il resto’) da un lato riconosce implicitamente la correttezza, con un giudizio di proporzione spettante al giudice del merito, della condanna alle spese del comune, anche a favore di tali parti e per come già statuita dal tribunale (secondo dunque « l’esito finale della lite », Cass. 13356/2021); dall’altro lato, e meno implicitamente, la nuova condanna alle spese resa in appello, nella sua unitarietà, dà conto di apprezzare la complessiva posizione di soccombenza del Comune, conservata a titolo di risarcimento del danno verso NOME (salvo una modesta riduzione dell’importo) ed invece piena quanto alla riconosciuta giurisdizione affermata del giudice
ordinario (costituendo la soccombenza un’applicazione del principio di causalità, Cass. 21823/2021);
11. il sesto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c., esponendo la censura un quadro argomentativo già affrontato dalla giurisprudenza della Corte in senso opposto, cui è invero conforme la statuizione impugnata; la doglianza evoca l’erra ta applicazione di una norma, il già vigente art.34 co.1 d.lgs. 31 marzo 1998, n.80, per il quale Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia che a sua volta, agli effetti della disposizione, concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio (co.2); in realtà, la censura non dà conto della riscrittura costituzionale conseguente alle pronunce Corte cost. nn. 204 e 281 del 2004, per effetto delle quali i commi 1 e 2 sono stati considerati illegittimi: a) nella parte in cui prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia; b) nella parte in cui istituiscono una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;
12. in tema, queste Sezioni Unite hanno conseguentemente precisato, e con indirizzo univoco, che nella materia, per un verso, la domanda del proprietario dell’area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, non vengano in questione né il “se”, né il “come” dell’opera progettata, ma esclusivamente le sue
concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della pubblica amministrazione che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Cass. s.u. 28980/2020, 3009/2019, 32180/2018, 2052/2016); in definitiva, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della PRAGIONE_SOCIALE., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale; mentre la giurisdizione del giudice ordinario sussiste per le domande, come quelle in esame, che trovino causa in condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa;
13. dall’altro lato, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere -ancora sul piano oggettivo dell’azione – il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso « lamenti la “cattiva esecuzione” dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere» (Cass. s.u. 21975/2017 e, da ultimo, 11451/2022, 15174/2022, 15531/2022); con effetti diretti sulla titolarità del diritto fatto valere sul piano della
legittimazione, per converso, « l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un “facere”, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del “neminem laedere” » (Cass. s.u. 21116/2014, Cass. s.u. 20571/2013; Cass. 14180/2016); così come, ha aggiunto Cass. 2338/2018, in tema di immissioni acustiche (« provenienti da autostrada »), appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dai proprietari dominicali limitrofi (« nei confronti del concessionario della gestione della rete autostradale »), ove la violazione della soglia ex art. 844 c.c. nell’esercizio del servizio pubblico non sia legittimata da attività provvedimentale (del predetto concessionario); il giudice ordinario ha infatti giurisdizione in tema di « comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di compromettere il nucleo essenziale del diritto soggettivo inviolabile alla salute » (Cass. s.u. 23436/2022);
14. secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati ( ex plurimis , più di recente, Cass. s.u. 27748/2022, 23600/2020, 20350/2018); affinché il giudice amministrativo possa conoscere di diritti soggettivi è necessario che la controversia allora rientri in concreto nella giurisdizione esclusiva, la quale, tuttavia, non è configurabile quando
non siano implicati poteri amministrativi, in mancanza dei quali non sono predicabili neppure interessi legittimi (Cass. s.u. 21984/2021, 6324/2020); nella prospettazione della comune azione dei tre controricorrenti nessuna censura viene in realtà mossa nei confronti di alcun atto autoritativo della P.A., apparendo l’inibitoria volta a richiedere una pronuncia su una condotta lesiva di diritti soggettivi;
15. anche da ultimo, Cass. s.u. 27175/2022 -in analoga vicenda di tutela del diritto alla salute e alla serenità della vita familiare all’interno di abitazioni, asserita mente leso da immissioni rumorose intollerabili per condotta del Comune, inerte nell’adottare adeguate misure, volte ad evitare o rimuoverne le cause – è stato spiegato che « si è al di fuori dall’ambito della giurisdizione esclusiva non perché la posizione fatta valere in giudizio corrisponde ad un diritto costituzionalmente protetto. La giurisdizione esclusiva, infatti, non incontra il limite del carattere perfetto o costituzionalmente tutelato del diritto fatto valere in giudizio. Lo impedisce un’altra ra gione: la mancanza del ‘nodo gordiano’ fra interessi e diritti. La portata della regola, per cui la tutela dei diritti fondamentali spetta al giudice amministrativo in ambiti presidiati dalla giurisdizione esclusiva, può estendersi anche ai comportamenti materiali della PRAGIONE_SOCIALE, solo qualora siano consequenziali ad atti amministrativi o comunque espressivi di un potere autoritativo, fino a che questi comportamenti non degradino a comportamenti di mero fatto »;
16. i motivi dal settimo al nono sono inammissibili, già per l’apparente novità della questione dominicale del tunnel/androne con essi e alternativamente posta; il giudice di merito ha chiaramente ricostruito lo stato giuridico del bene siccome riferibile alla distinta coesistenza di una proprietà (NOME) rispetto al demanio comunale, indicando quest’ultimo afferente ad area sia di transito veicolare di superficie (appunto l’immobile sotto il volto dell’androne) sia di sottosuolo interessato dai lavori ordinati dall’ente pubblico (tunnel); i danni conseguentemente lamentati dai privati, a loro volta, sono
stati causalmente imputati alle modalità esecutive dei lavori e, rispettivamente, al traffico così consentito, interessando direttamente la superiore e comunque confinante abitazione (NOME) e -nella prospettiva di rimessione al primo giudice – altresì altri beni (la salute, il benessere) riferibili allo stesso proprietario e alle altre parti (congiunti coabitanti e non proprietari); il risarcimento è dunque stato, come visto, correttamente disposto relativamente alla situazione proprietaria, mentre la diversa azione inibitoria -in relazione al sesto motivo respinto -sopravvive in giudizio ed attinge persone altrettanto correttamente e non di necessità titolari di diritti dominicali; va dunque dato corso al corrente principio per cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, « il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa » (Cass. 32804/2019, 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); in quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 3436/2022, 9765/2005, 12025/2000); ne deriva la conseguente inammissibilità altresì del profi lo dell’eccepito giudicato, del tutto genericamente invocato;
17. nella specie, in conformità al più ampio principio espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza 4848/2013 (e poi ripreso, tra le altre, da Cass. 23245/2016) l’azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche
strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e nulla vieta che, potendo essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quale « volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato », essa possa essere diretta contro il medesimo soggetto se allo stesso sia imputabile la condotta;
conclusivamente, il ricorso va rigettato con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario; la pronuncia sulle spese è rimessa al giudice ordinario stesso; sussistono i presupposti dell’obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio e al medesimo affidando anche la liquidazione delle spese del presente procedimento; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio