Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 19189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22036/2024 proposto da:
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOMECOGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME;
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3610/2024 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il chiede che la Corte affermi la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.
Fatti di causa
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ( hinc solo consorzio), concessionario – per effetto della convenzione n. 14 del 01.09.1982 e successivi atti aggiuntivi – di opere costituite da lavori di progettazione e realizzazione della bretella di raccordo denominata ‘Circumvallazione esterna di Napoli Asse Mediano – Asse di Supporto RAGIONE_SOCIALE e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano’ , premettendo di aver predisposto i progetti relativi alla commessa unitaria suddivisa in quattro lotti funzionali (1/a, 1/b, 1/c, 1/d), convenne la Regione Campania, l’Anas e la Provincia di Napoli dinanzi al Tribunale della stessa città, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sospensione dei lavori per effetto di un sequestro penale del cantiere relativo al lotto 1/d.
La decisione di primo grado, favorevole al consorzio, fu riformata dalla Corte d’appello di Napoli previa declaratoria della intervenuta cessazione ope legis della convenzione a partire dall’entrata in vigore dell’art. 52, comma 49, della legge n. 448/01.
In pendenza del giudizio di cassazione intrapreso dal consorzio contro tale pronuncia, il medesimo consorzio ha adito il TAR della Campania con ricorso finalizzato a ottenere la condanna della R egione e dell’Anas all’adempimento degli obblighi derivanti dalla decadenza della concessione come individuati in un atto di significazione e diffida. Ha chiesto invero accertarsi l’ illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto a tale atto comunicato il 4-4-2024, e ha chiesto altresì la condanna degli enti al risarcimento dei danni.
Nel giudizio dinanzi al TAR l’Anas ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il consorzio, dopo aver contestat o l’eccezione, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione.
Sia l a Regione che l’Anas si sono costituite insistendo nella tesi dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria.
Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.
Sono state infine depositate memorie.
Ragioni della decisione
– Il rapporto di cui si discute ha avuto origine dalla convenzione n. 14 in data 1-9-1982 all’inizio menzionata.
Risulta dalle difese di tutte le parti che, a fronte delle opere di cui alla convenzione, era rimasta ineseguita quella relativa al lotto 1/d, interessato da un sequestro penale a seguito di un tragico evento.
Dalla mancata ripresa dei lavori è insorto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.
Tale giudizio si è concluso, nel merito, con la sentenza n. 3833-23 della Corte d’appello di Napoli (tuttora non passata in giudicato), che ha dichiarato la convenzione cessata ope legis a far data ‘dall’entrata in vigore dell’art. 52 comma 49 della legge 448/01, e cioè dall’1.1.2002’ , con conseguente venir meno della condanna al risarcimento dei danni da sospensione illegittima di cui alla decisione di primo grado.
– Il consorzio ha notificato l’ atto di significazione e diffida all’esito di tale sentenza, peraltro dal medesimo impugnata dinanzi a questa Corte Suprema.
Ha diffidato la Regione Campania e l’Anas a eseguire una serie di adempimenti come ‘ doverosa applicazione ‘ della sentenza della corte napoletana, oltre che a risarcire i danni da mancata contabilizzazione delle opere fin lì eseguite.
In sintesi, gli adempimenti avrebbero dovuto consistere:
(i) nella presa in consegna di tutte le aree e le opere oggetto di convenzione e di proprietà dell’Ente regionale;
(ii) nella gestione di tutti gli espropri e delle relative vertenze giudiziarie, con relativi oneri processuali sia pregressi sia a venire a carico del consorzio e pagamento diretto degli indennizzi ancora dovuti;
(iii) nel subingresso, in relazione anche alla pregiudizialità penale, in una vicenda di sversamento dei rifiuti avvenuto all’interno dell a già menzionata galleria a opera di ignoti, ove il procedimento penale dovesse essere declassato in procedimento amministrativo;
(iv) nella presa in consegna del le aree esterne necessarie all’accesso in galleria lato di Miano, attualmente ancora di proprietà di privati, con subingresso nei rapporti obbligatori con gli stessi quanto alla rimozione dei cumuli presenti in loco.
III. – Il ricorso al TAR è stato determinato esplicitamente dal mancato riscontro alla diffida. Al giudice amministrativo è stato chiesto di condannare la Regione e l’Anas all’adempimento degli obblighi derivanti dall’avvenuta decadenza della concessione suddetta in correlazione con illegittimità del silenzioinadempimento rispetto a ll’ atto di significazione e diffida appena menzionato, oltre al risarcimento dei danni.
IV. – Ora, come esattamente eccepito dalla Regione, il petitum sostanziale che notoriamente va identificato in funzione della causa petendi più che della concreta determinazione chiesta al giudice, e dunque sulla base dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere, fatti al cui riscontro è correlato il riparto di giurisdizione a fronte della consistenza della posizione giuridica soggettiva su cui si articola e si svolge la regiudicanda ( ex aliis Cass. Sez. U n. 17532-23) – evoca adempimenti dal consorzio stesso qualificati come ‘ doverosa applicazione’ (e dunque , a suo dire, doverosa conseguenza) ‘ delle statuizioni della sentenza della Corte di merito napoletana’ .
Così si esprime l’atto di significazione e diffida poi tradotto a premessa di tutte le domande svolte dinanzi al TAR.
Ne segue che il rapporto posto a fondamento delle pretese, compresa quella consequenziale di danni, non è più (in sé) quello concessorio.
Tale rapporto è del resto cessato in data 1-12002 in forza dell’art. 52, comma 49, l. 28-12-2001, n. 448, così come stabilito dalla corte d’appello, e dunque non rileva per l’individuazione del petitum sostanziale.
E ciò indipendentemente dalla natura traslativa sottolineata nella requisitoria del Procuratore generale di riflesso alla giurisprudenza di questa Corte, e dalla conseguente insorgenza in sé di posizioni di diritto soggettivo.
Vero è che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipula di atti integrativi funzionali all’esecuzione di lavori, qualora quest’ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento
di un’obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (v. Cass. Sez. U n. 30267-23, Cass. Sez. U n. 5594-20 e molte altre).
Ma vi è che neppure è necessario indugiare su tale aspetto, perché nel caso concreto il rapporto controverso è semplicemente quello che il consorzio assume essere sorto come doverosa applicazione della sentenza del giudice ordinario d’appello .
Ed è un rapporto ovviamente paritetico tra le parti, tale da implicare l’appartenenza della controversia al giudice ordinario.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, addì 15