Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30175 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 30175 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6196/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI OLBIA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente-
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Tempio Pausania, iscritto al RG n. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;
letta la memoria ex artt. 380 -ter e 380 -bis.1. c.p.c. depositata dal controricorrente.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, titolare di concessione edilizia rilasciata nel 2002 per la realizzazione di un edificio residenziale avente accesso nella INDIRIZZO di Olbia, ha domandato la condanna del RAGIONE_SOCIALE di Olbia al risarcimento dei danni ad essa derivati dall’omissione delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di INDIRIZZO. L’attrice ha riferito che un privato aveva opposto resistenze al suo transito per tale strada, sicché aveva instaurato un giudizio possessorio, definito con la sentenza n. 15103/2014 di questa Corte, che, premessa l’accertata natura di strada pubblica o aperta al pubblico transito della INDIRIZZO, rilevò che non era stata data prova dell’effettivo uso della stessa da parte della RAGIONE_SOCIALE A fondamento della domanda risarcitoria, la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che il RAGIONE_SOCIALE di Olbia, nonostante la conclamata pubblicità della strada, e pur avendo rilasciato la concessione edilizia per l’edificazione del palazzo con accesso da tale strada, ed addirittura l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico per l’edificazione del palazzo, non ha mai adottato i provvedimenti volti a ristabilire la viabilità della stessa, impedita da un privato con l’apposizione di una catena. Lo stesso privato si era anche opposto ai lavori di messa in sicurezza del cantiere autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE.
In sede di costituzione davanti all’adito Tribunale di Tempio Pausania, il RAGIONE_SOCIALE di Olbia ha eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale di Tempio Pausania, alla luce dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rinviato la causa per le conclusioni all’udienza del 26 aprile 2023.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto con atto notificato il 13 marzo 2023 regolamento di giurisdizione, deducendo: che la causa concerne ‘la violazione del dovere di custodia tanto da consentire, in sostanza, la chiusura al pubblico transito di una strada, ed il conseguente danno da privazione del proprio diritto di accesso pubblico al fondo’; che ‘il caso di specie non attiene ad un provvedimento amministrativo impugnabile, ma ad un semplice comportamento omissivo del RAGIONE_SOCIALE, in violazione sia del dovere di custodia che del principio dell’affidamento onde è da escludere la giurisdizione amministrativa’; che ‘alla violazione del dovere di custodia come sopra inteso si accompagna la violazione dell’affidamento dell’attore sul corretto esercizio del dovere pubblico, pacificamente ricadente nel principio del neminem laedere ‘.
Il RAGIONE_SOCIALE di Olbia replica che ‘la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste sia nel caso in cui venga in rilievo un provvedimento amministrativo, sia nell’ipotesi in cui non sia stato adottato detto provvedimento, e quindi non esercitato il potere pubblico di cui lo stesso costituisce manifestazione’; che la RAGIONE_SOCIALE ‘ha lamentato il mancato esercizio di poteri pubblici e la conseguente mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali che, ove posti in essere, a suo avviso lo avrebbero tutelato: proprio la fattispecie prevista dal citato art. 7, commi 1 e 4 del CPA’; che ‘nessun provvedimento amministrativo è stato ritirato in autotutela o annullato giudizialmente, perché mai in precedenza era stato adottato e tale omissione costituisce l’oggetto della doglianza del ricorrente che, da essa, fa discendere gli asseriti danni di cui pretende il risarcimento’.
6. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è ammissibile, in quanto proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé, ancorché dalla stessa parte che ha instaurato
il giudizio di merito, sussistendo, in ragione dell’eccezione del convenuto, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in via definitiva ed immodificabile (arg. da Cass. Sez. Unite n. 15122 del 2022).
La statuizione cui sono chiamate queste Sezioni Unite, al fine di individuare il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione alla concreta controversia, comporta l’esame diretto degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione.
La decisione sulla giurisdizione è peraltro determinata dall’oggetto della domanda espressamente proposta in via principale.
RAGIONE_SOCIALE, titolare di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio residenziale avente accesso nella INDIRIZZO Olbia, ha agito per conseguire la condanna del RAGIONE_SOCIALE di Olbia al risarcimento dei danni ad essa derivati dall’omissione delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di INDIRIZZO, impedita dal comportamento materiale di un privato.
L’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), rubricato ‘oteri e compiti degli enti proprietari delle strade’, prescrive che gli enti proprietari delle strade, ‘allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione’, provvedono, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade, al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di legge, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
10. Va allora affermato che il proprietario di un fondo confinante con la strada pubblica, il quale lamenti la mancata adozione da parte dell’amministrazione comunale dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità, così da consentirgli il transito per l’accesso
ad una costruzione sul fondo medesimo, fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale, correlato alla titolarità di un uso speciale dello stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista. Ne consegue che l’azione risarcitoria fondata sulla asserita lesione di tale posizione di interesse legittimo e dei diritti patrimoniali conseguenziali del privato, cagionata dall’ omesso esercizio, da parte dell’amministrazione comunale, del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità, è esperibile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, pure se introdotta in via autonoma, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010 (arg. da Cass. Sez. Unite n. 33851 del 2021; n. 13568 del 2015; n. 1202 del 1988; anche Cass. Sez. 3, n. 11242 del 2003).
Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite