Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 28585 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, nel procedimento vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, provincia di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore ;
-resistenti-
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa avverso la cartella di pagamento n. 01420240031852558/000, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE e notificata l’11.4.2024 , con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto il pagamento, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo dell’RAGIONE_SOCIALE, che, a far data dal 1950 circa, aveva occupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al RAGIONE_SOCIALE, denominato ‘Ex Convento San Francesco RAGIONE_SOCIALE Scarpa’. In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso degli anni, a scuola materna denominata ‘Pinuccia Modugno’, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE , che, con il ricorso, contestava sotto vari profili l’entità RAGIONE_SOCIALE somme richieste .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a riassumere la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si erano costituiti, concludendo entrambi per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura, in via preliminare, chiedeva a lla Corte una pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 69/2009.
1.1) La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 20 gennaio 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi del l’ art. 59, terzo comma, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 69/2009.
Il ricorso è stato avviato al la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod.proc.civ.
Il RAGIONE_SOCIALE Ministero, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria rileva che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al RAGIONE_SOCIALE, non avendo la qualifica di tributo, esula dalla sua giurisdizione.
Come chiarito da queste Sezioni Unite, in un precedente richiamato nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria, non appartiene alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie l’opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del RAGIONE_SOCIALE fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un’entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall’utilizzazione di beni pubblici.
Essa è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067).
Nella motivazione RAGIONE_SOCIALE citata decisione si legge :<> .
Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che la domanda con la quale la pubblica amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la controversia abbia natura meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri (v.Cass., sez. un., ord. 15.5.2023, n. 13311 e giurisprudenza ivi citata; v. anche Cass. sez. un., ord. 19.03.2025 n. 7300).
Dando continuità a tale indirizzo, nella specie, sulle conformi conclusioni scritte del RAGIONE_SOCIALE Ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, si controverte dell’indennità dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente per l’occupazione sine titulo di alcuni locali facenti parte del più ampio complesso appartenente al RAGIONE_SOCIALE, denominato ‘Ex Convento San Francesco RAGIONE_SOCIALE Scarpa’. Come si è detto, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del RAGIONE_SOCIALE pubblico e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno natura tributaria e, dunque, l’ impugnazione RAGIONE_SOCIALE relativa cartella esattoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario.
Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Nulla sulle spese, non avendo svolto le parti attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME