Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 23425 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 25377/2024 proposto da:
, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; E.N.
– ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME
COGNOME ed ENKELED COGNOME; N.Q.
– controricorrente –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 109/2024 del TRIBUNALE di COMO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede affermarsi la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana.
FATTI DI CAUSA
─ ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Como Ha dedotto di aver contratto matrimonio in Albania col detto convenuto e che da ll’unione erano nati i minori ed ha esposto che il Tribunale albanese di Lushnje aveva dichiarato il divorzio disponendo che le corrispondesse una somma mensile onde assicurare il mantenimento dei figli; ha precisato che l’ex -marito risiedeva in Italia, come del resto essa attrice e i figli, e che ricorrevano le condizioni per richiedere la revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, avendo riguardo all’obbligazione di mantenimento della prole. Ha dunque domandato che il convenuto fosse condannato al pagamento di un importo di euro 400,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre che al pagamento della metà delle spese mediche, scolastiche e sportive e ricreative sostenute nell’interesse dei predetti minori. N.Q. E.N. U.O. S.E E.N.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano.
─ ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste con controricorso Il Pubblico Ministero ha domandato dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. E.N. N.Q.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che al giudizio andrebbe applicata la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 , il cui art. 8 dispone che la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio è concesso o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra i coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative alle nominate obbligazioni: secondo l’istante la giurisdizione apparterrebbe, per tale
ragione, al giudice albanese.
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano.
─ Il richiamo all’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 non è pertinente: tale Convenzione, infatti, oltre a non essere in assoluto più applicabile per effetto della modificazione dell’art. 45 l. n. 218 del 1995, disposta dall’art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, che ha sostituito il rinvio programmato da detto articolo con quello al regolamento CE n. 4/2009, non si occupava del riparto di giurisdizione, limitandosi a disciplinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (sul punto cfr. Cass. Sez. U. 19 ottobre 2021, n. 30903, in motivazione).
4 . -La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dal reg. (CE) n. 4/2009.
Tra i vari criteri di collegamento contemplati in materia, l’art. 3 del regolamento prevede alternativamente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (lett. a) e l ‘autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (lett. b).
Il regolamento si applica, poi, anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi, giacché la residenza abituale del creditore e quella del debitore integrano, alla stregua del regolamento, criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, indipendentemente dal fatto che quei soggetti siano o meno cittadini dell’Unione. Va qui ricordato che l ‘art. 3 del reg. n. 4 del 2009, recante disposizioni generali sulla giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari all’interno degli Stati membri, non circoscrive il proprio ambito applicativo ai cittadini di questi ultimi e che il considerando n. 15 del medesimo regolamento attribuisce valore esaustivo alle disposizioni di questo, escludendo che trovi spazio, nella materia disciplinata dal detto provvedimento normativo, il rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale: con la conseguenza che non potrebbe validamente invocarsi, in tema, la l. n. 218 del 1995 (cfr., in motivazione, Cass. Sez. U. 8 giugno 2023, n.
16288).
Si osserva, per completezza, che proprio il diritto nazionale rende operante, nella suddetta materia, l’art. 3 del regolamento . Infatti, il rinvio dell’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è da intendersi in senso non ricettizio: esso ha riguardo anche alle « successive modificazioni in vigore per l’Italia » (cfr. Cass. Sez. U. 25 giugno 2021, n. 18299) della Convenzione stessa; questa, poi, regolava pure i crediti alimentari discendenti dallo scioglimento del matrimonio (cfr., per tutte, Corte giust. CEE 6 marzo 1980, C-120/79, COGNOME ). In conseguenza, i criteri di collegamento giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari da prendere in considerazione, in base al cit. art. 3, comma 2, sono proprio quelli dettati dal reg. n. 4 del 2009, posto che essi, originariamente contenuti nella citata Convenzione, all’art. 5, n. 2, trovano oggi la loro collocazione nel l’ art. 3 del regolamento comunitario.
─ Nel caso in esame sia il convenuto che l’attrice, e cioè colei che si professa creditrice, sono pacificamente residenti in Italia: il che vale a radicare la giurisdizione del giudice italiano.
6 . ─ La decisione quanto alle spese del regolamento di giurisdizione è rimessa al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette al merito la decisione sulle spese del regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, in data 6 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME