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Giurisdizione obbligazioni alimentari: decide l’Italia

Una coppia, divorziata in Albania, vive in Italia con i figli. La ex moglie chiede la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli. L’ex marito contesta la competenza dei tribunali italiani. La Corte di Cassazione, applicando il Regolamento CE n. 4/2009, stabilisce che la giurisdizione per le obbligazioni alimentari spetta al giudice italiano, in quanto sia il creditore (la madre e i figli) sia il debitore (il padre) hanno la loro residenza abituale in Italia.

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Pubblicato il 24 novembre 2025 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Obbligazioni Alimentari: la Residenza in Italia è Decisiva

Quando una famiglia internazionale si stabilisce in Italia, possono sorgere complessi interrogativi legali, specialmente dopo un divorzio avvenuto all’estero. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite affronta un tema cruciale: la giurisdizione per le obbligazioni alimentari. Il caso riguarda due cittadini albanesi, divorziati nel loro paese d’origine, ma entrambi residenti in Italia con i loro figli. La Corte ha stabilito che la competenza a decidere sulla revisione dell’assegno di mantenimento spetta al giudice italiano, basandosi sulla residenza abituale delle parti nel nostro Paese.

I fatti del caso: la richiesta di revisione dell’assegno

Una donna, dopo aver divorziato in Albania e ottenuto un assegno di mantenimento per i figli, si trasferiva in Italia insieme a questi ultimi. Anche l’ex marito stabiliva la sua residenza in Italia. Ritenendo che le condizioni economiche fossero cambiate e che l’assegno stabilito dal tribunale albanese non fosse più adeguato, la donna si rivolgeva al Tribunale di Como per chiedere una revisione dell’importo, domandando un contributo mensile di 400 euro per ciascun figlio, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.

L’ex marito si opponeva, sollevando un’eccezione pregiudiziale: a suo avviso, il giudice italiano non aveva la giurisdizione per decidere, in quanto il divorzio era stato pronunciato in Albania. La questione veniva quindi sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tramite un regolamento preventivo di giurisdizione.

La questione sulla giurisdizione per obbligazioni alimentari

Il cuore della controversia era determinare quale normativa applicare per stabilire la giurisdizione sulle obbligazioni alimentari. La difesa dell’ex marito si basava sulla Convenzione dell’Aja del 1973, sostenendo che la competenza dovesse rimanere al giudice dello Stato che aveva concesso il divorzio, ovvero l’Albania.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha percorso una strada diversa, evidenziando l’evoluzione del diritto internazionale privato e, in particolare, il ruolo centrale della normativa europea in materia. La questione non era più se una vecchia convenzione fosse applicabile, ma quale fosse il criterio di collegamento più rilevante secondo le norme attualmente in vigore in Italia.

Le motivazioni della Cassazione: il primato del Regolamento Europeo

Le Sezioni Unite hanno chiarito in modo inequivocabile che la Convenzione dell’Aja del 1973 non è più pertinente per determinare la giurisdizione in questa materia. La legislazione italiana (in particolare la legge n. 218/1995) è stata modificata per rinviare direttamente al Regolamento (CE) n. 4/2009. Questo regolamento europeo disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.

L’articolo 3 del Regolamento stabilisce criteri alternativi per radicare la giurisdizione:
1. L’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.
2. L’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore (in questo caso, la madre per conto dei figli) risiede abitualmente.

La Corte ha sottolineato che, essendo pacifico che sia il creditore (madre e figli) sia il debitore (padre) risiedono abitualmente in Italia, entrambi i criteri portano alla stessa conclusione: la giurisdizione è del giudice italiano. Inoltre, è stato specificato che il Regolamento si applica indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, essendo sufficiente che il criterio di collegamento della residenza abituale sia localizzato in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per la tutela dei diritti dei minori e dei creditori di alimenti in un contesto internazionale. La decisione afferma la prevalenza del criterio della prossimità e dell’effettività: il giudice competente è quello più vicino alla vita reale delle persone coinvolte. Per le famiglie di cittadini stranieri residenti in Italia, ciò significa poter accedere alla giustizia italiana per questioni vitali come il mantenimento dei figli, senza dover affrontare le difficoltà di un processo in un altro Paese. La scelta del legislatore europeo, recepita dalla Cassazione, è quella di garantire una tutela rapida ed efficace, radicando la competenza nel luogo dove la vita familiare si svolge quotidianamente.

Quando due ex coniugi stranieri, divorziati all’estero, vivono in Italia, quale giudice è competente per modificare l’assegno di mantenimento per i figli?
Il giudice competente è quello italiano. La giurisdizione si determina in base alla residenza abituale delle parti, secondo il Regolamento (CE) n. 4/2009. Poiché sia il creditore (chi riceve l’assegno) sia il debitore (chi lo paga) risiedono abitualmente in Italia, la competenza spetta al tribunale italiano.

La Convenzione dell’Aja del 1973 si applica ancora in Italia per le obbligazioni alimentari?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale Convenzione non è più applicabile per determinare la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, essendo stata superata dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 4/2009, a cui la legge italiana ora rinvia.

Il Regolamento Europeo (CE) n. 4/2009 sulla giurisdizione si applica anche a cittadini di Paesi non membri dell’UE?
Sì. Il regolamento si applica anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi. Ciò che conta per radicare la giurisdizione non è la cittadinanza, ma la residenza abituale del creditore o del debitore in uno Stato membro dell’Unione Europea.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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