Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 21952 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22379/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Como INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE COMO n. 199/2022 depositata il 24/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME NOME, cittadina svizzera residente a Lugano, ha ricevuto, in data 22 novembre 2013, secondo quanto riferisce la sentenza del Giudice di pace di Como di cui tra breve si dirà, la notifica di un verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/12, relativo ad una sanzione amministrativa per infrazione al Codice della strada, articolo 7, comma 14, commessa in Como il 13 dicembre 2012.
– RAGIONE_SOCIALE, procuratrice speciale del Comune di Como per la riscossione di crediti derivanti da infrazioni del Codice della strada nei confronti di residenti all’estero, ha convenuto in giudizio NOME COGNOME NOME dinanzi al Giudice di pace di Como, nel 2018, chiedendone condanna al pagamento della somma di € 191,27.
– Nel contraddittorio con la convenuta, che, per quanto rileva, ha formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, contestando per il resto sotto diversi profili il merito dell’avversa pretesa, il Giudice di pace adito, con sentenza del 1° luglio 2019, n. 576, ha accolto la domanda.
– Con sentenza del 22 febbraio 2022, resa nel contraddittorio con la menzionata società, il Tribunale di Como ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro tale decisione.
– Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero, ivi ribadita dall’appellante, affermando che RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere un credito di diritto pubblico, ovvero una obbligazione rientrante «nella materia amministrativa» esclusa dalla applicazione della RAGIONE_SOCIALE di Lugano del 30 ottobre 2007, sicché doveva trovare
applicazione l’articolo 3 della legge n. 218 del 1995, che – dopo aver stabilito, in via generale, che la giurisdizione italiana sussiste ove il convenuto abbia domicilio o residenza in Italia, e che la giurisdizione sussiste, nelle materie comprese nel campo di applicazione della RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles del 27 settembre 1968, in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della RAGIONE_SOCIALE medesima, anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente – individua la giurisdizione, rispetto alle altre materie, anche «in base ai criteri previsti per la competenza per territorio interna».
Pertanto, poiché, in relazione alla disciplina italiana della competenza territoriale, «l’art. 20 c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del giudice dove l’obbligazione è sorta, e, nel caso di specie, la fonte dell’obbligazione è la violazione amministrativa, o, meglio, la legge che fa discendere dall’illecito amministrativo la sanzione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Giudice di Pace di Como, essendo stata la violazione commessa nell’ambito del suo circondario».
Tale conclusione, ha proseguito il Tribunale, neppure sarebbe mutata se fosse stata applicabile la RAGIONE_SOCIALE suddetta, poiché la sanzione pecuniaria doveva inserirsi nella categoria giuridica dell’«illecito civile, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice del luogo in cui è avvenuta la violazione (e, quindi, l’evento dannoso) e, cioè, del giudice italiano».
Il Tribunale ha quindi negato l’esistenza di un giudicato estero che escludesse, per il diritto dedotto in giudizio, la giurisdizione italiana, in quanto il giudice svizzero innanzi al quale la COGNOME, medio tempore, aveva opposto il precetto notificatole da RAGIONE_SOCIALE in forza della sentenza del Giudice di Pace di Como, «si è limitato a constatare la mera mancata esibizione, da parte di NOME, della ‘attestazione della esecutività’ in Svizzera della sentenza del giudice italiano, in assenza della quale l’autorità giudiziaria svizzera
non è nemmeno potuta entrate nel merito delle doglianze dell’appellante, tra cui il difetto di giurisdizione del giudice italiano». Infine il Tribunale ha giudicato infondata l’eccezione di carenza di poteri o di difetto di legittimazione processuale della indicata società ed ha disatteso la ribadita eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato.
– Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese.
– Il ricorso è stato prima rimesso dalla prima sezione alla seconda in ragione della materia, e poi da questa alle Sezioni Unite, in dipendenza della proposizione del primo motivo in punto di giurisdizione.
– Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e restituzione degli atti alla sezione semplice.
CONSIDERATO CHE
– Il ricorso contiene quattro motivi.
9.1. – Il primo si articola in due distinte censure.
9.1.1. – Nella sua prima parte esso denuncia: «Difetto di giurisdizione del giudice italiano e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della RAGIONE_SOCIALE di Lugano (CL) in data 30.10.2007 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 218 del 1995, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.».
Viene contestata l’affermazione del Tribunale secondo cui l’odierna controversia esula dalla «materia civile», cui la RAGIONE_SOCIALE di Lugano si applica, e rientra nella «materia amministrativa», dalla stessa non regolata.
Si assume che:
«La natura e la fonte del credito fatto valere in giudizio non sono in discussione, ma il procedimento amministrativo, secondo la prospettazione stessa di COGNOME, si era concluso con la formazione del
titolo esecutivo cd. amministrativo, ormai inoppugnabile, che essa ha inteso far valere in giudizio innanzi l’RAGIONE_SOCIALE iure privatorum nella forma di condanna al pagamento della multa applicata , in nome e per conto del Comune in base al mandato ricevuto (procura speciale)…»;
ii) «Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della CL, la giurisdizione sulla ‘materia amministrativa’ riguarda direttamente ed esclusivamente la contestazione avanti il Giudice competente in ciascun ordinamento (per l’Italia la Magistratura Amministrativa) di atti di un’Autorità amministrativa, anche in materia fiscale e doganale, cioè emanati da un organo amministrativo, o considerato amministrativo nel sistema giuridico dello Stato : a tali causa petendi e petitum resta estranea non solo la domanda di COGNOME innanzi il G.d.P., a maggior ragione se si considera la sua complessiva prospettazione come emerge dagli atti di parte , vincolante per la decisione sulla giurisdizione, ma anche le domande e conclusioni di COGNOME. I Giudici di merito non hanno compreso che la operazione preliminare era tale summa divisio , cioè decidere, sulla base dei criteri prima esposti , se si trattava di controversia in materia civile, oppure amministrativa e che solo compiuta tale opzione avrebbero dovuto esaminare se ricorrevano deroghe, necessariamente speciali, al principio generale contenuto nella CL della attribuzione della giurisdizione del Giudice del luogo di residenza del Convenuto. Ne segue che la citazione di COGNOME avente ad oggetto un recupero credito non introduceva una controversia in materia amministrativa e tanto meno in materia fiscale o doganale e quindi, non ricorrendo il caso di tassativa esclusione, non poteva che ricadere od essere comunque ricondotta nella materia civile, con la applicazione dagli artt. 2 e 3 della CL, cioè del principio generale actor sequitur forum rei ;
iii) «In primo (e secondo) grado la Difesa di COGNOME, ferma la precitata qualificazione della causa come avente ad oggetto
‘materia civile’ in ragione della domanda attorea, determinante per la applicazione delle norme della CL, si era fatta espressamente carico di contestare che la controversia introdotta da COGNOME avanti il G.d.P. potesse ricondursi ad una ‘competenza speciale’ derogatrice del citato principio generale ed in particolare alla ‘materia di illeciti civili dolosi o colposi’ ex art. 5, n. 3, CL, con la conseguente identificazione del locum commissi delicti in Como, argomentando che la controversia cui tale nozione faceva riferimento era strettamente limitata agli illeciti ‘civili’ disciplinati integralmente da norma di diritto privato e non poteva quindi ricomprendere gli ‘illeciti amministrativi’, come la violazione delle norme del C.S., secondo la erronea opinione condivisa anche dal Giudice di appello. Ne seguiva che, non ricorrendo tale caso di competenza speciale, da interpretare restrittivamente, con esclusione di ogni interpretazione analogica, od estensiva (v. in tal senso Cass. S.U. 30.09.2016 n. 19474), non si poteva che applicare il principio generale, così confutandosi la affermazione del Giudice di appello sulla giurisdizione del G.d.P. di Como anche in base alle disposizioni della CL . Pertanto, il riferimento al luogo di commissione della violazione al C.S. non può derogare al principio generale che la giurisdizione dei Giudici Italiani nei confronti del Cittadino Svizzero esiste limitatamente ad alcuni casi e solo se ne ricorrono gli specifici elementi giuridici (detti criteri di collegamento esclusivi), ai sensi dell’art. 3».
9.1.2. – Nella sua seconda parte il motivo denuncia: «Esistenza di giudicato estero sul difetto di giurisdizione del giudice italiano Errata interpretazione del giudicato e violazione del relativo dictum e dell’art. 2909 cod. civ. – Violazione degli artt. 32 e 33, comma 3, CL, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.».
Si insiste nel sostenere che le argomentazioni rinvenibili nella pronuncia resa dal giudice svizzero innanzi al quale la NOME COGNOME, medio tempore, aveva opposto il precetto notificatole dalla COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in forza della sentenza resa dal Giudice di Pace di Como avevano determinato il formarsi di un giudicato circa la insussistenza, anche nella odierna controversia, della giurisdizione del giudice italiano.
9.2. -Il secondo mezzo denuncia: «Incompatibilità del procedimento di formazione del titolo esecutivo amministrativo per il pagamento di pena pecuniaria e dei suoi effetti con la tutela innanzi l’A.G.O. del relativo credito per violazione della riserva di amministrazione ed inammissibilità della domanda di condanna in sede ordinaria, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
9.3. – Il terzo mezzo denuncia: «Inconferibilità del potere di cui alla procura speciale sindacale -Difetto di legittimazione processuale di COGNOME e violazione degli artt. 81, 83 e 99 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.».
9.4. – Il quarto mezzo denuncia: «Mancato riconoscimento della prescrizione della sanzione pecuniaria ed erronea applicazione degli artt. 209 C.S. e 28 della legge n. 689/1981 e violazione del principio di legalità del procedimento, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
RITENUTO CHE
– Il primo mezzo va disatteso in entrambi i suoi aspetti e va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
10.1. – Quanto al primo aspetto, le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire se sia nella specie applicabile o meno la RAGIONE_SOCIALE di Lugano conclusa il 30 ottobre 2007 tra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera, la quale ha sostituito la precedente del 1988 allo scopo di «potenziare nel territorio delle parti contraenti la tutela delle persone ivi residenti, mediante la determinazione della competenza dei rispettivi organi giurisdizionali, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, e l’istituzione di una procedura rapida per garantirne l’esecuzione» (così la relazione esplicativa pubblicata sulla G.U.
dell’Unione Europea del 23 dicembre 2009). La RAGIONE_SOCIALE esclude dal suo ambito di applicazione la «materia fiscale, doganale e amministrativa», ed altro che qui non occorre rammentare, e reca un contenuto sostanzialmente riproduttivo di quello del regolamento Bruxelles I (Regolamento n. 44 del 2001, seguito dal Regolamento n. 1215 del 2012, ove pure è stabilito che esso non si applica «alla materia fiscale, doganale e amministrativa»).
Nella menzionata Relazione esplicativa si chiarisce che la RAGIONE_SOCIALE non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa, «ma non ne è esclusa l’applicazione a controversie tra la pubblica amministrazione e i privati, purché l’amministrazione non abbia agito nell’esercizio di un potere di imperio».
Il significato dell’espressione «materia amministrativa», poi, atteso l’impiego di essa anche nei regolamenti ricordati, può essere delimitato utilizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi sull’analoga previsione ivi contenuta. In particolare, la sentenza della CGUE del 28 luglio 2016, in causa C-102/15, richiamando la propria giurisprudenza (ed in seguito si vedano le decisioni in cause C-579/2017, C-308-2017, C-641/2018, C73/19, ove la CGUE ha ribadito che la natura civile e commerciale deve essere esclusa qualora l’autorità pubblica agisca nella prerogativa dei pubblici poteri, esorbitanti dalla sfera delle norme di diritto privato) ha chiarito che:
-) per determinare se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite, prestando particolare attenzione, in caso di controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato, a verificare se l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della potestà d’imperio;
-) a tal fine si deve individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità dell’esercizio dell’azione intentata;
-) in detta prospettiva rientra nella «materia amministrativa» la controversia concernente una sanzione imposta da un’autorità amministrativa nell’esercizio dei poteri regolamentari, ovvero un’ammenda inflitta a motivo di una violazione delle disposizioni del diritto nazionale, quantunque il procedimento non verta direttamente sull’ammenda, quando esso sia intrinsecamente legato alla predetta ammenda e alla controversia tra le parti principali riguardante la legittimità di tale ammenda;
-) la controversia introdotta al fine di ottenere il pagamento di un debito che trae origine da un’ammenda inflitta dalla pubblica autorità rientra dunque nella «materia amministrativa», né rileva che tale autorità si sia avvalsa dello strumento civilistico, giacché la circostanza che il credito tragga origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione, indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offra all’uopo il diritto nazionale, sia considerata esulare dall’ambito di applicazione della RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, facendo applicazione dei principi che precedono, coordinati con la regola generale secondo cui la giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell’oggetto della domanda (Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8095), deve senz’altro giungersi ad affermare la giurisdizione del giudice italiano, esclusa la riconducibilità della controversia all’ambito rientrante nella RAGIONE_SOCIALE di Lugano, non potendosi dubitare che le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, nulla rilevando, per le ragioni or ora dette, che la pubblica autorità abbia agito – a mezzo di un proprio rappresentante, la società controricorrente dinanzi al giudice civile.
Ne consegue che trovano applicazione le norme sulla giurisdizione dettate dalla legge n. 218 del 1995 e, in particolare, l’articolo 3, che, dopo aver stabilito, in via generale, che la giurisdizione italiana sussiste ove il convenuto abbia domicilio o residenza in Italia (o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77 c.p.c.), aggiunge che la giurisdizione sussiste, nelle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles, in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione, anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente. Ai sensi dello stesso articolo 3, della legge n. 218 del 1995, nelle altre materie, invece (e, cioè, in quelle che esulano dal campo di applicazione della RAGIONE_SOCIALE, come la materia amministrativa), la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri previsti per la competenza per territorio interna e, quindi, per come disciplinata dalla legge italiana.
Per il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni di norme del codice della strada, l’articolo 7 secondo comma del decreto legislativo n. 250 del 2011 assegna la competenza per territorio al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, dunque al Giudice di pace di Como: di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
10.2. – L’infondatezza del secondo mezzo è palese, dal momento che la ricorrente invoca un giudicato che non esiste affatto, per la semplice ragione che la decisione che sarebbe stata adottata dal giudice svizzero non è stata invece pronunciata.
E cioè, la Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, nell’esaminare l’istanza di rigetto dell’opposizione provvisoria del 12 giugno 2020 proposta da RAGIONE_SOCIALE, constatato che la parte istante, ossia appunto quest’ultima società, «non presentandosi al contraddittorio non ha permesso al Giudice di meglio esporre quanto richiesto attraverso l’exequatur», e che la stessa società «mai ha esibito l’attestazione dell’eseguibilità della
sentenza del Giudice di Pace di Como in Svizzera», si è limitato a disporre che la causa fosse «stralciata dai ruoli», il che, nell’ambito del codice di procedura civile svizzero, così come della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, equivale, in buona sostanza, al nostro provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.
Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che simile provvedimento non ha attitudine al giudicato, né è dedotto che lo stralcio della causa dal ruolo abbia determinato il passaggio in giudicato di un qualche diverso provvedimento del giudice svizzero dichiarativo della insussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
11. – Gli altri motivi non pongono questioni di giurisdizione, sicché, come richiesto dal AVV_NOTAIO Generale, l’esame di essi va rimesso alla seconda sezione civile di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo mezzo, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e dispone la restituzione degli atti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 26/03/2024.