Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11089/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro-temporedella Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata in Roma negli studi dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO Roma;
nonché contro
COGNOME NOME, AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 RAGIONE_SOCIALE NORD INDIRIZZO VITERBO, BAIOCCO SANDRO, DURI
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 1101/2020 depositata il 21/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1101/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza n. 924/2016 del giudice di pace di Viterbo la quale aveva accolto la domanda dei sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di risarcimento di danni e la domanda degli stessi di restituzione del 50% dei canoni per l’acqua corrisposti, rigettava invece la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della regione Lazio. RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi. Si sono difesi con controricorso la Regione Lazio ed NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 . Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, nn 2 e 3, delle norme in tema di competenza per valore (artt. 7, 10 e 341 c.p.c.) e del principio del chiesto-pronunciato ex art. 112 c.p.c. – violazione, rispetto al valore della controversia ed è la cosiddetta clausola di ‘contenimento’, del principio del chiesto -pronunciato e conseguente emissione di una statuizione ultra petita .
Si duole che il giudice dell’appello abbia violato l’articolo 112 c.p.c. avendo pronunciato ultra petitum nella parte in cui ha statuito il diritto delle parti attrici, odierne controricorrenti, alla riduzione al 50% dei costi di depurazione indicati nella tariffa idrica da versare
alla RAGIONE_SOCIALE, fino al momento in cui sarà erogata acqua potabile.
Lamenta che, a tale stregua, la domanda formulata con l’espressa previsione della c.d. ‘clausola di contenimento’ (entro il valore proprio della competenza per valore del giudice di pace), risulta modificata in domanda di valore indeterminato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 141 ss. del T.U. Ambiente, degli artt. 9,12,13 del d.lgs 31/2001 e della O.P.C.M 3921/2011 rapportati all’art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia rigettato la richiesta di manleva erroneamente ritenendo che il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio fosse di natura amministrativa e quindi di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo il ricorrente, invece, il giudizio sarebbe stato incentrato sul profilo civilistico della vicenda più che su quello amministrativo.
Il Tribunale si sarebbe quindi pronunciato in violazione e/o falsa applicazione delle norme di settore richiamate omettendo di valutare correttamente gli atti di causa e la ratio del legislatore. La Regione Lazio, in adempimento degli artt. 9,12,13 del d.lgs 31/2001, avrebbe in particolare gestito la fase di adduzione e potabilizzazione dell’acqua, così alterando il normale funzionamento del ciclo del RAGIONE_SOCIALE Idrico Integrato della RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima si sarebbe conseguentemente trovata a distribuire l’acqua a mezzo degli impianti dell’RAGIONE_SOCIALE regionale senza poter concretamente intervenire sui livelli del ciclo produttivo oggetto di causa, rimanendo così esposta al rischio di inadempimento contrattuale nei confronti degli utenti. Sulla base di tali censure il ricorrente ritiene che a venire in evidenza nel caso in specie sarebbero unicamente profili privatistici/contrattuali e del fatto del terzo e non rapporti amministrativi con la conseguenza che sarebbe erronea la conclusione del Tribunale circa il difetto di giurisdizione.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare la normativa ed i documenti allegati in riferimento al ruolo chiave svolto dall’RAGIONE_SOCIALE regionale. Sulla base di tali elementi emergerebbe chiaramente come la Regione Lazio avrebbe svolto un ruolo diretto, attivo e di responsabilità nel caso in specie ed il conseguente diritto della RAGIONE_SOCIALE ad essere manlevata.
3. Il primo motivo è fondato.
Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace il capo di condanna censurato con il motivo all’esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l’ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897; v. anche Cass. n. 18065/2022; Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «in caso di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta “clausola di contenimento”) ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento», e tale limite sussiste, all’evidenza, anche per il secondo grado. A tale orientamento va data continuità in questa sede.
3.1. Anche il secondo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare (sicché, pur trattandosi di una questione di giurisdizione, essa può essere decisa dalla sezione semplice : v. Cass. sez. Un. N. 1599 del 2022), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la
cognizione sulla domanda di manleva proposta dal gestore RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ente territoriale concedente nell’ambito dell’azione risarcitoria proposta dall’utente con riferimento all’insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. Un. N. 36897 del 2021).
3.2. Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo consegue, assorbito il 3° motivo, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Viterbo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza