Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9279/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOMENOME AUTORITA’ D’AMITO TERRITORIALE OTTIMALE N 1 INDIRIZZO VITERBO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VITERBO n. 994/2020 depositata il 28/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 994/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza n. 230/2015 del giudice di pace di Viterbo la quale aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di risarcimento di danni, rigettando invece domanda degli stessi di restituzione del 50% dei canoni per l’acqua corrisposti e la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della regione Lazio. RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi. Si sono difesi con controricorso la Regione Lazio ed NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del g.o. in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del g.a in riferimento alle domande promosse dal COGNOME COGNOME. Il Giudice di primo grado avrebbe infatti ritenuto che oggetto della domanda fosse unicamente la mancanza delle qualità contrattualmente prefissate, applicando al contratto di fornitura dell’acqua la disciplina codicistica dei vizi della cosa e ritenendo conseguentemente, ex. art. 133 d.lgs 104/2010, esclusa la giurisdizione del g.a.
Secondo il ricorrente, invece, le censure non avrebbero riguardato solo il rapporto privatistico tra la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME ma anche l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e, quindi, la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A. esercitata attraverso un potere discrezionale, verifica che spetterebbe alla giurisdizione del g.a.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 141 ss. del T.U. Ambiente, degli artt. 9,12,13 del d.lgs 31/2001 e della O.P.C.M 3921/2011 rapportati all’art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di manleva ritenendo che il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio fosse di natura amministrativa e quindi di giurisdizione del g.a. Secondo il ricorrente, invece, il giudizio sarebbe stato incentrato sul profilo civilistico della vicenda più che su quello amministrativo. Il Tribunale si sarebbe quindi pronunciato in violazione e/o falsa applicazione delle norme di settore richiamate omettendo di valutare correttamente gli atti di causa e la ratio del legislatore. La Regione Lazio, in adempimento degli artt. 9,12,13 del d.lgs 31/2001, avrebbe in particolare gestito la fase di adduzione e potabilizzazione dell’acqua, così alterando il normale funzionamento del ciclo del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima si sarebbe conseguentemente trovata a distribuire l’acqua a mezzo degli impianti dell’RAGIONE_SOCIALE regionale senza poter
concretamente intervenire sui livelli del ciclo produttivo oggetto di causa, rimanendo così esposta al rischio di inadempimento contrattuale nei confronti degli utenti. Sulla base di tali censure il ricorrente ritiene che a venire in evidenza nel caso in specie sarebbero unicamente profili privatistici/contrattuali e del fatto del terzo e non rapporti amministrativi con la conseguenza che sarebbe erronea la conclusione del Tribunale circa il difetto di giurisdizione.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare la normativa ed i documenti allegati in riferimento al ruolo chiave svolto dall’RAGIONE_SOCIALE regionale. Sulla base di tali elementi emergerebbe chiaramente come la Regione Lazio avrebbe svolto un ruolo diretto, attivo e di responsabilità nel caso in specie ed il conseguente diritto della RAGIONE_SOCIALE ad essere manlevata.
5. Il primo motivo è infondato.
In numerosi precedenti di questa Corte è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato dalle Sezioni Unite ( v. Cass. S.U. n. 17248/2022; Cass. S.U. n. 32689/2021 e Cass. S.U. n. 33209/2018 ).
Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti va anche nella specie ribadita la giurisdizione al giudice ordinario.
Del resto, emerge ex actis che gli originari attori ed odierni controricorrenti hanno domandato la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento da parte della società somministrante e non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa.
A tale stregua, trattasi di domanda concernente la riduzione della prestazione in ragione dell’inadempimento di controparte.
La circostanza che tale riduzione risulti chiesta anche per il futuro non muta la natura della pretesa.
Si tratta pur sempre di una riduzione del canone, senza che si incida sul suo ammontare tariffario: la determinazione astratta, prevista con provvedimento amministrativo, di tale canone, non è nel caso in discussione, contestandosi piuttosto che l’ammontare di quanto stabilito con provvedimento amministrativo spetti per intero in presenza di un parziale inadempimento della società somministrante.
Nella specie le censure mosse dagli originari attori non riguardano nello specifico la tariffa e le modalità della sua determinazione riferendosi, piuttosto, all’asserito inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della RAGIONE_SOCIALE per aver richiesto il canone nella sua integrità nonostante la fornitura di acqua non conforme ai requisiti di potabilità.
I giudici di merito hanno pertanto fatto corretta applicazione delle norme concernenti il riparto di giurisdizione nell’affermare che la cognizione della presente controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.
Il secondo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare (sicché, pur trattandosi di una questione di giurisdizione, essa può essere decisa dalla sezione semplice: v. Cass. sez. Un. N. 1599 del 2022 ), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva proposta dal gestore del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ente territoriale concedente nell’ambito dell’azione risarcitoria proposta dall’utente con riferimento all’insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con
la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. Un. n. 36897 del 2021).
Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
All’accoglimento nei suindicati termini del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo e rigettato il primo, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Viterbo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, rigetta il primo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza