Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29395 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
sul ricorso n. 28422/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrenti – nonchè contro
Regione Lazio, domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 119/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 dal Consigliere COGNOME NOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 119/2020, ha rigettato appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza n. 1457/2016 del giudice di pace di Viterbo, la quale aveva accolto domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di risarcimento di danni, rigettando invece domanda degli stessi di restituzione del 50% dei canoni per l’acqua corri sposti e domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della regione Lazio.
NOME ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi. Si sono difesi con rispettivo controricorso sia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sia la regione Lazio.
Considerato che:
Il primo motivo contesta ampiamente (si veda ricorso, pagine 8-13) la giurisdizione ordinaria, come già era stato contestato nel primo motivo d’appello e disatteso dal Tribunale. A causa di tale prospettazione di giurisdizione amministrativa il ricorso è stato sottoposto per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al Primo Presidente di questa Suprema Corte, che tuttavia lo ha assegnato con provvedimento del 7 settembre 2021 alla presente sezione semplice.
In vari precedenti di questa sezione, cui si rimanda, in effetti è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato non solo dalla (non massimata) assai recente pronuncia del giudice della giurisdizione, cioè S.U. 17248/2022, ma altresì dai suoi precedenti quali S.U. 32689/2021 e S.U.
33209/2018. Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti – ai quali appunto non vi è ragione per non aderire – né tantomeno avendo confutato le ragioni di cui si sono avvalsi detti precedenti per riconoscere la giurisdizione al giudice ordinario, il motivo risulta infondato.
Il secondo motivo denuncia invece, ancora con ampia illustrazione (ricorso, pagine 13-17), violazione degli articoli 141 ss. d.lgs. 152/2006, 9, 12 e 13 d.lgs. 98/83/CE, della O.P.C.M. 3921/2011 in relazione all’articolo 1218 c.c. , osservando in sintesi che il T ribunale ‘ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTI sia di natura amministrativa ed in quanto tale da devolversi al Giudice Amministrativo’, e opponendo che ‘a ben leggere gli atti di causa, più che il profilo amministrativo, tuttavia, è stato toccato il profilo civilistico della vicenda’.
Anche questa censura trova condivisibile soluzione, questa volta di accoglimento, nei sopracitati arresti Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023, che nuovamente si rapportano alle pronunce del giudice della giurisdizione -S.U. 36897/2021 e S.U. 17248/2022 -, invocando altresì le conformi Cass. 11620/2022 e Cass. 19574/2022 in identiche fattispecie. In particolare, così si esprime Cass. 25092/2023: ‘La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’RAGIONE_SOCIALE altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria’.
Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo, ovvero ‘la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolochiave dell’RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso’.
A prescindere dalla evidente non congruità rispetto alla invocata fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta ictu oculi l’assorbimento di quest’ultima censura dall’accoglimento della precedente.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda il primo motivo, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; deve invece essere accolto in relazione agli altri motivi, e dunque in ordine al rapporto con la regione Lazio, dichiarando per la domanda di manleva proposta nei confronti di quest’ultima dalla ricorrente la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudice monocratico.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di € 1000 , oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge .
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti della regione Lazio, cassando in parte qua la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023