Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 16839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 16839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19333-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliati ex lege in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
Oggetto
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
nonchè contro
ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 690/2021 del TRIBUNALE di BARI. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per dichiararsi la
giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
NOME ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito del giudizio che la stessa ha incardinato presso il Tribunale di Bari, nei confronti sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia dell’RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha adito il giudice di primo grado in ragione del pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, da ultimo nella qualità di giudice di pace, e ha chiesto:
l’accertamento del diritto alla percezione del trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, con l’applicazione di tutti gli istituti previsti, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto, anche nel periodo in cui era intervenuta la sospensione dall’esercizio delle funzioni;
l’accertamento RAGIONE_SOCIALE abusiva ed illegittima reiterazione del termine apposto ai contratti, come prorogati nel corso dei diciotto anni di svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, con conseguente condanna al risarcimento del cd. danno comunitario;
la ricostituzione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale ed assicurativa, stabilendo i necessari adempimenti a cura dell’Amministrazione.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto a seguito dell’eccezione con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto le domande formulate non hanno ad oggetto l’assimilazione RAGIONE_SOCIALE propria posizione allo status giuridico riconosciuto al giudice togato, ma hanno preso in esame il riconoscimento dello status di ‘lavoratrice’ alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dei conseguenti diritti patrimoniali.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con controricorso, rimettendosi alle determinazioni di questa Corte, atteso che l’eccezione sulla giurisdizione era stata sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380bis 1, cod. proc. civ., insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Occorre premettere che, sebbene il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sia stato proposto dalla
parte che ha promosso il giudizio di merito, lo stesso è ammissibile.
Ed infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALE eccezione prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE.N.P.S., parte convenuta, sussiste il ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito. Vi è, quindi, un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione RAGIONE_SOCIALE quaestio da parte delle Sezioni unite, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione RAGIONE_SOCIALE causa (Cass., S.U., n. 15058 del 2023, n. 15122 del 2022).
Deve quindi statuirsi sulla giurisdizione.
Costituisce ius receptum che la regola di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all’oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale ( ex aliis , da ultimo, Cass., S.U., n. 2368 del 2024).
Come emerge dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Bari affinché, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE sua qualità di magistrato onorario – da ultimo nelle funzioni di giudice di pace – per la verifica dello svolgimento di un servizio continuativo alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, qualificabile in termini di lavoro subordinato, di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha chiesto, quindi, la rideterminazione del trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio, nonché il
riconoscimento RAGIONE_SOCIALE tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE propria posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assimilabile alla posizione del magistrato ordinario, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratrice alle dipendenze del suddetto RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti ed il riconoscimento del cd. danno comunitario.
Dall’esame degli atti di causa, si può quindi osservare che vi è domanda di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l’Amministrazione, quale rapporto di lavoro subordinato analogo a quello del magistrato ordinario.
Tenuto conto del petitum sostanziale, così enucleato con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, trovano applicazione i principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde , l’ordinanza di queste S.U. n. 21986 del 2021, che ha esaminato la questione di giurisdizione rispetto alla domanda proposta da un magistrato onorario giudice di pace), ai quali si intende dare continuità, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l’inserimento nell’organizzazione di un ufficio di Procura.
Nella fattispecie in esame, quindi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, in considerazione RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intende essere assimilata.
Nulla spese in mancanza di attività difensiva svolta dalle amministrazioni controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12