Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 34751 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9140 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Ministro in carica MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) in persona del Ministro in carica e AGENZIA DEL DEMANIO (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in proprio e quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso denominato RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-resistente-
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritto al n. 8955 dell’anno 2023 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato RAGIONE_SOCIALE, ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ Agenzia del Demanio, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per ottenere l’annullamento della nota prot. 9457 del 13/4/2023 con la quale l’Agenzia del Demanio , in relazione ad alcuni immobili del Fondo, occupati dall’amministrazione a seguito della scadenza di un contratto di locazione intercorrente con il Fondo stesso, ha comunicato che avrebbe corrisposto « l’indennità commisurata al canone legalmente previsto e quindi ridotto del 15% a decorrere dal 1° gennaio 2023, privo degli incrementi per aggiornamenti ISTAT dal 2012 al 2023 e senza l’aggiunta delle penali, degli oneri e delle maggiorazioni contrattualmente previsti » e di stare procedendo « a rideterminare la nuova base di calcolo de ll’indennità da versare, con
riserva di richiedere la ripetizione delle somme versate in esubero per i primi due mesi del 2023, rispetto alle risultanze del nuovo conteggio », nonché del prospetto dei calcoli dell’indennità di occupazione trasmesso dall’Agenzia e del relativo messaggio esplicativo di accompagnamento con il ricalcolo del quantum già versato per i primi mesi di occupazione sine titulo nel 2023, con l’ affermazione per cui il Locatore « potrà … utilizzare, per la fatturazione delle eventuali successive mensilità, l’importo mensile » ivi indicato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (fra cui, « ove occorrer possa, la nota prot. 1416 del 27/1/22, l’atto del Direttore prot. 17947 del 19/9/22, la nota prot. 21871 del 31/10/22, la nota prot. n. 23725 del 16/11/22, la nota prot. n. 24577 del 24/11/22, la nota prot. n. 878 del 13/1/23 e la nota prot. n. 7794 del 24/3/23, laddove intesi come preordinati alla rideterminazione della nuova base di calcolo da parte dell’Agenzia »).
Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Agenzia del Demanio hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e in qualità di gestore del Fondo RAGIONE_SOCIALE, ha resistito, sostenendo che, al contrario, la domanda sarebbe stata correttamente proposta al giudice amministrativo
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto « che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario ».
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Si premette che il ricorso contiene una sufficiente illustrazione dei fatti rilevanti per il giudizio, dell’oggetto dello stesso e dell’andamento della vicenda sostanziale e processuale.
Si premette, altresì, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis : Sez. U, 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522).
Nella specie, il petitum sostanziale della domanda avanzata davanti al giudice amministrativo dalla società resistente, ovvero l’oggetto della presente controversia, è costituito dall’accertamento dell’entità dell’indennità che l’Agenzia del Demanio deve versare per l’occupazione senza titol o di alcuni immobili di proprietà del Fondo RAGIONE_SOCIALE, utilizzati da amministrazioni pubbliche, dopo la scadenza del contratto di locazione relativo a tali immobili (avvenuta il 29 dicembre 2022), nel quale il fondo era subentrato, quale parte locatrice, nell’ambito di una operazione di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 410.
Tale indennità di occupazione risulta regolata sulla base di clausole negoziali contenute nello stesso contratto di locazione (in particolare, l’art. 15 del contratto).
Sono, peraltro, intervenute disposizioni normative dirette espressamente a disciplinare il rapporto tra locatore e conduttore pubblico, la cui interpretazione è controversa tra le parti: in particolare, risultano, tra l’altro, controverse l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 4, comma 2 septies , del già richiamato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, nonché dell’ art. 3, commi 1, 4 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, con le successive modificazioni. I punti controversi sono essenzialmente quelli relativi alla decurtazione del 15% dell’indennità di occupazione rispetto alla misura del canone ‘ pro tempore vigente ‘, all’esclusione degli aggiornamenti ISTAT già maturati sull’importo del canone ed all’applicabilità di penali, oneri e maggiorazioni dovuti per contratto.
L’Agenzia del Demanio conduttrice ha comunicato alla parte locatrice una nota in cui viene esposta la propria interpretazione delle norme rilevanti e un prospetto dal quale si ricava, sulla base di tale interpretazione, l’importo dell’indennità che essa ritiene in concreto dovuta, inferiore a quella indicata nel contratto di locazione.
La società locatrice contesta tale interpretazione, sostiene che l’indennità dovuta andrebbe calcolata diversamente e che, quindi, essa anderebbe determinata in un importo superiore a quello indicato dall’agenzia conduttrice.
Non è necessario esporre nel dettaglio le ragioni delle contrapposte posizioni interpretative delle parti: ai fini della presente istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è, infatti, sufficiente osservare che si tratta certamente, e in ogni caso, di questioni che attengono ad un diritto soggettivo di credito derivante da un contratto di locazione stipulato « iure privatorum », relativamente al quale non è configurabile alcun potere amministrativo dell’ente pubblico conduttore o di quelli utilizzatori degli immobili idoneo ad incidere sul rapporto negoziale.
È, in effetti, sostanzialmente pacifico che il contratto di locazione stipulato tra le parti sia integralmente soggetto al regime ordinario privatistico, salvo specifiche deroghe previste espressamente e direttamente dalla legge.
D’altra parte, le speciali norme di legge che hanno previsto particolari modalità per la determinazione dell’indennità di occupazione (o hanno imperativamente configurato altri elementi del rapporto negoziale) non richiedono e non consentono l’emanazione di provvedimenti amministrativi idonei ad incidere sui relativi termini, né l’esercizio di alcun potere pubblicistico: l’indennità dovuta dalla parte pubblica conduttrice per l’occupazione successiva alla scadenza del contratto di locazione, in particolare, si determina esclusivamente sulla base delle clausole contenute nell’originario contratto e delle norme che hanno direttamente ed eventualmente inciso su di esso, senza possibile esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell’ente pubblico conduttore e, in realtà, senza neanche l’esercizio di un potere amministrativo vincolato.
Essendo il rapporto integralmente disciplinato dal diritto privato, locatore e conduttore si trovano su un piano di perfetta parità negoziale e non vi è spazio per atti amministrativi idonei a conformare tale rapporto.
In siffatto contesto, le note inviate dall’agenzia conduttrice alla controparte locatrice hanno -come è evidente -il solo scopo, e possono comunque avere il solo effetto, di operare la comunicazione a quest’ultima del l’interpretazione ritenuta corretta di quelle norme e di specificare, quindi, le modalità di calcolo dell’indennità dovuta da versare, secondo la conduttrice stessa, ma non sono certamente idonee a determinare e neanche ad incidere, in qualunque modo, sull ‘importo di tale indennità, cioè a conformare i diritti di credito derivanti dal rapporto contrattuale.
Che la società locatrice non condivida tale interpretazione, comporta, poi, esclusivamente la necessità di stabilire, eventualmente in sede giurisdizionale, quale sia la corretta interpretazione del contratto e delle norme di legge che sullo stesso hanno i nciso, in diritto, al fine di determinare l’esatto importo dovuto, senza che le comunicazioni scambiate in proposito tra le parti possano in qualche modo influire su tale determinazione, integralmente ed unicamente disciplinata dalla volontà contrattuale, nonché dalle norme di legge che hanno (eventualmente) successivamente inciso sul regolamento negoziale.
Ne consegue che il giudice chiamato a decidere una siffatta controversia non può che essere il giudice dei diritti, non quello degli interessi legittimi.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto i diritti derivanti da contratti di locazione intercorrenti tra privati ed enti pubblici, soggetti all’ordinario regime di diritto privato (con riguardo agli adeguamenti del canone, al diritto di prelazione, al prezzo di acquisto ed in generale a tutti i diritti relativi alla locazione degli alloggi dell ‘ edilizia residenziale pubblica, nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui la parte pubblica assume la posizione di locatrice, cfr.: Cass., Sez. U, n. 4856 del 08/10/1985; Sez. U, n. 6253 del 18/11/1988, Rv. 460596 -01; Sez. U, n. 652 del 23/01/1998,; Sez. U, n. 14079 del 01/10/2002,; Sez. U, n. 5107 del 02/04/2003,; Sez. U, n. 23830 del 23/12/2004,; Sez. U, n. 13527 del 12/06/2006; Sez. 1, n. 85 del 08/01/2007; con riguardo alla fase precontrattuale, nonché alla validità e all’efficacia dei contratti di locazione stipulati ‘ iure privatorum ‘ da enti pubblici quali conduttori, all’accertamento dei diritti da tali contratti derivanti ed all’eventuale obbligo di rilascio degli immobili locati: Cass., Sez. U, n. 15899 del 13/07/2006, Rv.
591300 -01; Sez. U, n. 20504 del 21/09/2006, Rv. 592133 -01; Sez. U, n. 14185 del 08/07/2015, Rv. 635895 -01; più di recente, cfr. Cass., Sez. U, n. 5051 del 16/02/2022, in cui si afferma espressamente che « il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattispecie tipica della locazione » e che «ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario »).
Non può, d’altronde, ritenersi sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente controversia, come sostiene la parte locatrice.
L’assunto risulta fondato sul fatto che è contestata, tra l’altro, l’applicabilità , al contratto di locazione per cui è causa, dell’esenzione dal cd. regime della spending review , vale a dire l’applicabilità o meno di talune delle norme ritenute dall’agenzia conduttrice rilevanti ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione, e dalla circostanza che la suddetta esenzione è collegata alla scadenza del termine di durata del finanziamento bancario del fondo comune di investimento immobiliare proprietario degli immobili locati (e dei relativi aventi causa).
In particolare, risulta oggetto di discussione se, ai fini dell’esenzione dal regime della cd. spending review del contratto di locazione per cui è causa, abbia rilievo la sola durata originaria del finanziamento ovvero anche quella derivante dalla sua proroga.
Secondo la società ricorrente locatrice, ciò determinerebbe una controversa interpretazione dell” Accordo di Indennizzo ‘ intercorrente tra le parti (avente finalità di manleva per le obbligazioni nascenti dall’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; in particolare dell’art. 3, comma 1, lettera h, di detto accordo), il quale avrebbe natura di accordo sostitutivo di provvedimento e comporterebbe, di conseguenza, la
sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente controversia, ai sensi d ell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2), del c.p.a. e/o d ell’art. 11, c omma 5, della legge n. 241 del 1990.
Orbene, anche al di là della dubbia possibilità di qualificare effettivamente il suddetto ‘ Accordo di indennizzo ‘ come accordo sostitutivo di provvedimento, ciò che rileva, ai fini della individuazione della giurisdizione sulla presente controversia, è che l’oggetto di quest’ultima non è affatto l’interpretazione e l’esecuzione del suddetto accordo di indennizzo (che si pretende avere natura sostitutiva di provvedimento), ovvero la decisione su una espressa istanza di manleva, ma esclusivamente la determina zione dell’indennità di occupazione degli immobili locati, dopo la scadenza del contratto di locazione.
Le questioni controverse riguardano, nella sostanza, esclusivamente l’interpretazione delle norme di legge che regolano il calcolo di tale indennità.
Il rilievo che, in proposito, assumono la durata del finanziamento e la eventuale cessazione di efficacia della manleva costituiscono questioni interpretative che non riguardano direttamente l’interpretazione o l’esecuzione del preteso accordo sostitutivo di provvedimento, ma esclusivamente le norme di legge rilevanti ai fini dell’oggetto della presente controversia e, precisamente, il rilievo che la durata di quell’accordo assume in relazione alla determinazione dell’indennità.
Si tratta, pertanto, di questioni che non possono ritenersi, in nessun caso, idonee a determinare la giurisdizione sulla presente controversia.
Il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La regolamentazione delle spese del presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito .
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite :
-dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
-rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili