Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28991 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 28991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12406-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA RAGIONE_SOCIALE NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
– intimati –
avverso la sentenza n. 1768/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 3721/2021 pubblicata il 4.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva i ricorsi riuniti promossi, in via principale, dalla RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME e dal RAGIONE_SOCIALEto RAGIONE_SOCIALE ed, in via incidentale, dalla RAGIONE_SOCIALE ArcheologicaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE metropolitana di RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento degli atti con cui erano stati sanati gli abusi edilizi connessi all’ampliamento di un manufatto insistente sull’isolotto, già di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in seguito, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sito nel lago di Lucrino ed, in particolare, del permesso di costruire in sanatoria n. 70 rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 18.4.2019, del permesso di costruire in sanatoria n. 206 rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 6.12.2019 e dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 84159 sempre rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE in data 3.12.2019.
1.2. Il giudice di prima istanza -a cui si erano rivolti i ricorrenti principali lamentando di essere stati lesi nei loro diritti dalle sanatorie concesse, ovvero la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALEto, in quanto promissari acquirenti dei beni in questione per effetto del preliminare di vendita concluso con la RAGIONE_SOCIALE non eseguito a causa delle rilevate difformità urbanistiche, la COGNOME, in quanto proprietaria di un fondo viciniore -delibata l’infondatezza delle pregiudiziali di rito sollevate dai resistenti in ordine alla legittimazione e all’interesse ad agire degli istanti, ne ha accolto le ragioni di merito, pronunciando per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati per mezzo delle seguenti
affermazioni: gli ampliamenti avevano avuto ad oggetto beni demaniali, tale dovendo ritenersi il lago di Lucrino, rispetto al quale i lavori oggetto di sanatoria, consistiti nel progressivo ampliamento dell’originaria casetta di pesca borbonica sorgente sull’isolotto, avevano interessato una pertinenza del medesimo; il permesso n. 70 del 18.4.2019, rilasciato a definizione di una prima domanda di condono presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. 28 febbraio 1985, n. 47, riguardava opere non ultimate alla data del 1.10.1983; il permesso n. 206 del 6.12.2019, rilasciato a definizione di una seconda domanda di condono presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. 23 febbraio 1994, n. 724, concerneva volumi eccedenti i limiti di legge; tale ultimo permesso era stato poi adottato nonostante il parere negativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Avverso la decisione in parola interponevano ricorso in appello la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, tutti insistendo per la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, segnatamente ed in via preliminare, per le ragioni di rito disattese dal primo giudice.
1.4. Il Consiglio di Stato, con la sentenza per cui è oggi ricorso, ha accolto i proposti atti di gravame motivandone le ragioni, in via prioritaria, alla luce RAGIONE_SOCIALE ritenuta fondatezza delle pregiudiziali di rito fatte valere dagli appellanti.
In particolare, si è dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALEto, stante la loro qualità di promissari acquirenti dei beni condonati, laddove, al contrario, è noto che la legittimazione ad agire, rispetto agli interessi pretensivi che si esplicano in relazione al potere di conformazione ed autorizzazione edilizia, compete solo al proprietario RAGIONE_SOCIALE res , «interlocutore esclusivo RAGIONE_SOCIALE dinamica di potere», e non al promissario acquirente, «titolare di un mero interesse di fatto»; di conseguenza è stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attesane la
dipendenza dal ricorso principale e stante, per quanto innanzi detto, «l’acclarata inammissibilità» del ricorso proposto dalla COGNOME; inammissibile si è pure ritenuto il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME, poiché, fermo che, nei caso di impugnazione di titoli autorizzatori edilizi, la legittimazione ad agire è riconoscibile in capo al terzo sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE vicinitas , mentre l’interesse ad agire ricorre se possa farsi valere uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato connesso al possibile deprezzamento dell’immobile oppure alla compromissione dei beni RAGIONE_SOCIALE salute o dell’ambiente, gli esiti istruttori avevano fatto emergere, al contrario, che «l’esistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE vicinitas è stato da più parti revocato in dubbio e la signora COGNOME non ha fornito prova apprezzabile RAGIONE_SOCIALE sua sussistenza» e che del danno integrante l’interesse ad agire «non c’è traccia nelle allegazioni RAGIONE_SOCIALE signora COGNOME», tanto da dover credere, diversamente da quanto dedotto, che l’ubicazione nell’immobile oggetto di condono di un’attività commerciale/turistica accresca il valore RAGIONE_SOCIALE sua proprietà e non lo diminuisca.
1.5. Pur definendo i proposti atti di gravame nei visti termini, il Consiglio di Stato si è dato, comunque, cura di ricusarne anche in via di merito la fondatezza.
Il decidente si è detto perciò convinto che, per l’assenza di un vincolo pertinenziale tra i beni insistenti sull’isolotto ed il lago -godendo i primi di una propria stabile ed autonoma destinazione, con un proprio valore economico -, non «può ritenersi pienamente provata la premessa secondo la quale le opere sarebbero state realizzate su un bene demaniale»; ha poi opposto, confutando anche in parte qua le ragioni del primo giudice, quanto al primo condono, che «le evidenze fotogrammetriche del 1983 dell’RAGIONE_SOCIALE prodotte in atti fanno capire che la consistenza edilizia dell’immobile in contestazione aveva a quella data la medesima
configurazione descritta nei grafici allegati alla prima istanza di condono» e, quanto al secondo condono, che l’insieme dei volumi condonati «è al di sotto del limite di 750 mc consentiti dalla legge 724/94»; ha ancora osservato, circa le doglianze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che essa, dopo il preavviso di diniego comunicato in relazione alla seconda istanza di condono, a fronte delle integrazioni operate dall’istante, «è rimasta inerte di talché è sorto l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di provvedere sull’istanza a norma dell’art. 146 , comma 9, d.lgs. 42/2002 ( rectius 2004)».
1.6. Avverso detto deliberato insorgono ora ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., con ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi e la COGNOME con ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, a cui resistono con controricorso e memorie NOME ed NOME e con solo controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; non hanno svolto attività difensiva la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALEto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo del vizio di denegata giustizia, per aver essa dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE sua dipendenza, quale ricorso incidentale, dal ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuto inammissibile per il difetto di legittimazione dell’istante. Nella specie il Consiglio di Stato, dopo aver infatti dichiarato inammissibile il predetto ricorso principale per difetto di legittimazione attiva in quanto promosso dal promissario acquirente dell’immobile condonato, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE malgrado l’interesse alla sua proposizione non fosse sorto in dipendenza del ricorso principale, ma fosse autonomo
rispetto ad esso, concretandosi nel denunziare l’illegittimità degli atti di condono perché adottati in contrasto con la relativa disciplina e perché aventi ad oggetto abusi consumati in danno di beni demaniali. La RAGIONE_SOCIALE, pur per mezzo del proposto ricorso incidentale, intendeva per vero evidenziare, chiedendo perciò l’annullamento dei relativi atti, che l’immobile oggetto di condono era stato in gran parte realizzato su un’RAGIONE_SOCIALE ricadente nel demanio dello Stato.
Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell’usurpazione RAGIONE_SOCIALE funzione amministrativa, per aver essa, in contrasto con le determinazioni adottate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE allorché era emersa la natura demaniale del lago, escluso che le opere oggetto di condono fossero state realizzate su un bene demaniale e che esse non fossero di conseguenza condonabili. Nella specie il Consiglio di Stato, sostituendosi alle valutazioni operate dall’Amministrazione, nel ritenere che non fosse pienamente provata la natura demaniale del bene interessato dalle opere condonate, in luogo di riconoscere la competenza esclusiva dell’Amministrazione in parte qua , ha direttamente provveduto in sua vece intingendo nel merito dell’azione amministrativa.
Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del TSAP, per aver essa, escludendo, peraltro pure in contrasto con quanto in contrario già ritenuto da queste SS.UU. 18215/2015, la natura demaniale del lago, pronunciato su materia riservata alla giurisdizione del giudice delle acque. Nella specie il Consiglio di Stato ha infatti violato l’art. 140 r.d. 11 dicembre 1933,
1775, ai sensi del quale spetta al TSAP conoscere delle controversie intorno alla demanialità delle acque, in tal modo incorrendo anche sotto questo profilo nel denunciato eccesso di giurisdizione.
5.1. Il primo motivo di detto ricorso si espone ad un preliminare ed ostativo rilievo di inammissibilità in quanto volto a denunciare violazioni di legge o, al più, errores in iudicando , che, afferendo ai limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione affidata al giudice speciale, fuoriescono dal perimetro entro cui si esercita il controllo di giurisdizione previsto dagli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ.
5.2. Non ne sono però ragione gli argomenti in tal senso fatti valere dai controricorrenti.
Non, per vero, l’obiezione che al ricorso in parola muove la COGNOME rappresentando che, poiché il predetto ricorso era stato fatto oggetto di reiterate notificazioni, solo all’ultima delle quali si era proceduto all’iscrizione a ruolo, il ricorso andrebbe perciò dichiarato inammissibile per effetto RAGIONE_SOCIALE consumazione del potere di impugnazione intervenuta all’atto RAGIONE_SOCIALE prima notificazione. E’ al riguardo contrario opinamento di questa Corte, dettato dai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilità, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, che il principio di consumazione dell’impugnazione debba intendersi in senso restrittivo (Cass., Sez. V, 11/05/2012, n. 7344), si ché è da escludere che, finché non intervenga una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità in ordine alla prima impugnazione, la mera notificazione di un primo ricorso comporti, ” ex se “, la consumazione del potere d’impugnazione (Cass., Sez. III, 4/06/2018, n. 14214;
Cass., Sez. I, 3/09/2014, n. 18604; Cass., Sez. III, 03/03/2009, n. 5053).
5.3. Né, ancora, le obiezioni che al medesimo ricorso muovono congiuntamente la RAGIONE_SOCIALE, lRAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE rimproverando che esso violerebbe il principio di autosufficienza in quanto nel corpo RAGIONE_SOCIALE sua esposizione non sono indicati i documenti sui quali esso si fonda né di essi è altrimenti operata la localizzazione negli atti del processo; obiezioni che, in disparte dalle puntualizzazioni operate da SS.UU. 18/03/2022, n. 8950, si smentiscono di per se stesse in relazione alla natura del ricorso qui proposto, che non è inteso, diversamente dall’ordinario ricorso per cassazione, a sindacare la legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata in rapporto alle allegazioni delle parti, ma è volto verificare unicamente se il potere giurisdizionale esternato per mezzo RAGIONE_SOCIALE decisione dal giudice speciale sia stato esercitato nei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione che l’ordinamento attribuisce al medesimo ovvero a consentire più semplicemente un controllo sul limiti esterni di quella giurisdizione.
5.4. La ragione RAGIONE_SOCIALE rilevata inammissibilità va piuttosto individuata, proprio argomentando da quanto si è appena osservato, ricordando che secondo uno stabile insegnamento consolidatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite a seguito di Corte Cost. 6/2018 (in motivazione, ex multis , Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33075; Cass., Sez. U, 7-12-2021, n. 38978; Cass., Sez. U, 14/01/2020, n. 413) e, rafforzatosi in maniera significativa (Cass., Sez. U, 15/11/2022, n. 33641; Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33100; Cass., Sez. U, 10/10/2022, n. 29502) dopo Corte Giust., 21.12.2021, C-497/20, RAGIONE_SOCIALE -che, com’è noto, negando che sia contraria all’ordinamento unionale una disposizione di diritto interno che renda insindacabile la decisione del giudice speciale di ultima istanza anche quando si assuma che essa contrasti con il
diritto dell’Unione, ha, allo stato, posto un punto fermo nella discussione in materia -il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisione dei giudici speciale ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell’osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione stessa, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez. U, 5/07/2021, n. 18976; Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12586). Ne discende, in particolare -diversamente assumendo il controllo di giurisdizione una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) -che il controllo del limite esterno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori ” in iudicando ” o ” in procedendo “, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il ” proprium ” distintivo dell’attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770).
5.5. Ora è presto detto che nel giudizio espresso intorno alla natura delle difese svolte dalla RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi nel procedimento incardinato dalla RAGIONE_SOCIALE e nel ritenere, coerentemente alla qualifica formale impressa loro dalla parte in ragione del fatto di
essere ostese con riguardo ad un giudizio già pendente, che esse configurassero appunto un ricorso incidentale, la sentenza in disamina si è esattamente attenuta ai limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione conferitagli, si ché avendo esercitato il proprio sindacato, delibando e giudicando le difese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forma di ricorso incidentale e traendo da ciò ogni doverosa conseguenza circa il regime di ammissibilità, essa non ha fatto altro che esplicare il proprium di quella giurisdizione, con l’effetto che, quand’anche la conclusiva determinazione adottata fosse errata, ci si troverebbe pur sempre in presenza di un error in procedendo, non suscettibile di dar vita all’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in questa sede poiché consumatosi internamente ai limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione di appartenenza.
L’inammissibilità che infirma il primo motivo del ricorso principale consolida e rende inoppugnabile il giudicato formatoti in punto di inammissibilità del ricorso incidentale nascente dalla sentenza impugnata, che non essendo, per questo, più rimeditabile rende ultronee le censure sviluppate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso che vanno di conseguenza assorbite.
Venendo ora al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con il primo motivo di esso si lamenta il medesimo vizio denunciato con il terzo motivo del ricorso principale. Nella specie il Consiglio di Stato, dubitando che i manufatti condonati insistano su un bene demaniale e ritenendo con ciò essi fossero sanabili, con conseguente rigetto delle istanze ricorrenti in primo grado, si è arrogato il potere di valutare questioni che esulano dai limiti RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione ed ha negato la legittimazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME malgrado il giudizio al riguardo dovesse ritenersi che competesse alla giurisdizione tenuta a pronunciarsi ex lege sulla demanialità dei beni interessati.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, svolto subordinatamente al primo, si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell’impedimento alle attività difensive, RAGIONE_SOCIALE negazione del giusto processo e dello stravolgimento di norme e precedenti richiamati, per aver essa ricusato la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE COGNOME, così incorrendo nel vizio di denegata giustizia, sulla scorta di un ragionamento fattuale meritevole in più luoghi di opportuna rettifica, perché frutto di una somma di inesattezze seriali. Onde pervenire alla declaratoria de qua il decidente ha proceduto, meglio, ad una sistematica demolizione di ogni contraria risultanza documentale e processuale, con l’aggravante di dar vita in tal modo e di legittimare l’acquisizione al patrimonio privato di un bene pubblico di enorme valore storico e ambientale.
Anche i predetti motivi si prestano ad un comune preliminare rilievo di inammissibilità.
Pur prendendo atto delle ragioni che a tal fine espone la COGNOME nel controricorso, prima, e nella memoria, successivamente -al cui ingresso nel giudizio non è di ostacolo l’argomento opposto dalla COGNOME circa il preteso difetto dello ius postulandi in capo al suo difensore, a ciò potendo infatti replicarsi che «nel giudizio di cassazione, l’ambito RAGIONE_SOCIALE procura speciale non è limitato semplicemente all’atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale del processo» (Cass., Sez. II, 20/03/2012, n. 4454) -è dirimente rilievo preliminare constatare che le obiezioni rappresentate in entrambi i motivi del ricorso incidentale COGNOME investono esclusivamente i profili meritali RAGIONE_SOCIALE vicenda, contestandosi, segnatamente, il giudizio espresso dal Consiglio di Stato in ordine al difetto di demanialità dei beni condonati ed, in uno
con esso, il ragionamento fattuale che ha condotto il Consiglio di Stato a disconoscere la legittimazione attiva dell’istante.
Ora, ben prima che questo rilievo conduca a ravvisare nelle predette obiezioni censure che attengono al processo decisionale seguito dal decidente e che, al più, possono incarnare meri errores in iudicando consumatisi all’interno dei limiti propri RAGIONE_SOCIALE giurisdizione di sua pertinenza, con il conclusivo corollario che, non essendo essi fonte di un eccesso di giurisdizione, ne è preclusa la disamina qui richiesta, non si può non considerare che la decisione impugnata sviluppa un duplice percorso motivazionale, perché, nel mentre non manca di dare conto delle ragioni che nel merito non confortano gli assunti difensivi delle parti, si dà pure cura di dichiarare il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME previamente inammissibile in ragione del rilevato difetto in capo alla stessa sia del requisito RAGIONE_SOCIALE vicinitas e che del requisito dell’interesse ad agire. Rispetto a queste ragioni, che estrinsecano l’enunciazione di una prima -e si potrebbe dire, pure definitiva, atteso che le ulteriori considerazioni di merito sviluppate dal decidente sono declinate solo ad abundantiam («si deve in ogni caso rilevare, esaminando il merito dei ricorsi … », dice la sentenza), si ché il giudizio avrebbe potuto chiudersi soddisfacentemente con la sola pronuncia in rito -ratio decidendi , le difese RAGIONE_SOCIALE COGNOME sono del tutto silenti, limitandosi a prendere posizione sui soli profili di merito scrutinati in aggiunta dal decidente, con l’effetto preclusivo più volte sancito da questa Corte (Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. III, 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118); e quand’anche, poi, in taluna delle obiezioni declinate si volesse vedere l’esternazione di un giudizio critico fruibile anche in questa direzione, si rifluirebbe fatalmente nel solco di una critica al ragionamento decisionale, all’interpretazione, per intenderci, delle
risultanze istruttorie, che in ogni caso renderebbe l’errore denunciato non scrutinabile nella sede qui azionata.
Tutti i proposti ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso incidentale di COGNOME NOME inammissibili.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, ove
dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili il giorno 12.9.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME