Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29007 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 29007 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14076-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SANITARIA INDIRIZZO (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE‘Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (COMMISSARIO AD ACTA PER LA SANITÀ RAGIONE_SOCIALE REGIONE LAZIO), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7921/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/11/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO ProRAGIONE_SOCIALEtore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7921 del 29 novembre 2021, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 7081 del 16 novembre 2020, con la quale era stato definito il giudizio di ottemperanza promosso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE
Regione RAGIONE_SOCIALE, del Commissario ad acta per la Sanità RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze del Consiglio di Stato nn. 5900 e 5901 del 2014.
Il Consiglio di Stato ha riassunto la complessa vicenda processuale e ha rilevato che le pronunce passate in giudicato avevano ad oggetto la remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale rese dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in extra budget negli anni 2006 e 2007 e con le stesse era stato ordinato alla Regione RAGIONE_SOCIALE di riconoscere la differenza tra il budget già assegnato ed il valore RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettivamente erogate nelle annualità sopra indicate.
In sede di ottemperanza erano state inizialmente emesse le sentenze nn. 5771 del 2015 e 667 del 2017, con le quali, in accoglimento del ricorso, era stato ordinato alla Regione di provvedere alla liquidazione entro 60 giorni.
Con successiva pronuncia n. 86 del 2018 il Consiglio di Stato aveva dichiarato la nullità del provvedimento n. 221 del 2017, con il quale la liquidazione era stata limitata alle sole prestazioni imprevedibili o erogate in situazioni di urgenza, e contestualmente aveva nominato Commissario ad acta il Prefetto, che aveva disposto il pagamento, per l’anno 2006, di euro 2.508.846,40 e per l’anno 2007 di euro 11.560.629,90.
L’ Ospedale non aveva accettato detta quantificazione ed aveva proposto reclamo avverso il provvedimento commissariale, reclamo che, dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza non definitiva n. 3989 del 2019 e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza istruttoria n. 7844 del 2019, il Consiglio di Stato aveva respinto, con sentenza n. 7081 del 2020, alla luce RAGIONE_SOCIALE integrazioni offerte dalla Regione RAGIONE_SOCIALE e dal Commissario.
Con il ricorso per revocazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato la falsa percezione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, che avrebbe indotto il Collegio a ritenere esistente, e idonea a giustificare il riconoscimento di una minore somma in favore RAGIONE_SOCIALE‘Ospedale , documentazione in realtà mancante, perché il Commissario non aveva fornito gli elementi contabili e documentali dai quali ricavare, in modo certo ed effettivo, la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo liquidato. La ricorrente aveva inoltre dedotto, quanto alla verifica di congruità ed appropriatezza, che era mancata una puntuale disamina RAGIONE_SOCIALE specifiche deduzioni svolte su ogni singola cartella clinica oggetto di contestazione e che era stata disattesa la regola del controllo analitico da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, regola fissata nelle pronunce che avevano indicato i criteri per la determinazione del quantum .
Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato, trascritti ampi brani RAGIONE_SOCIALE pronuncia oggetto di revocazione, ha ritenuto le censure inammissibili, perché incidenti su aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia che avevano formato oggetto di valutazione giudiziale e perché «disallineate dal reale contenuto» RAGIONE_SOCIALE decisione, che aveva fornito «ampia illustrazione dei dati di varia provenienza e tipologia, certamente tutti a base documentale e contabile, distintamente riepilogati in motivazione e riscontrabili negli allegati alla relazione commissariale». Ha, quindi, escluso che la decisione fosse frutto di un errore di fatto, ossia di un abbaglio sensoriale oggettivamente e immediatamente rilevabile.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione ed ha domandato, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nonché, in via derivata, RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato n. 7081 del 16 novembre 2020.
Al ricorso hanno opposto difese, con tempestivo controricorso, la Regione RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che ha anche depositato memoria.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ProRAGIONE_SOCIALE Generale ha depositato conclu sioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso denuncia, con un unico motivo, «violazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c. n. 1 e art. 362 c.p.c. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione in generale per invasione da parte del Giudice Amministrativo RAGIONE_SOCIALE sfera riservata al merito di competenza del Giudice ordinario». La ricorrente richiama le pronunce di queste Sezioni Unite nn. 10447 e 1602 del 2022, secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle RAGIONE_SOCIALE sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, e deduce che nella fattispecie l’accertamento ha riguardato proprio la conformità quantitativa e qualitativa RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché la legittimità degli abbattimenti operati dalla Regione all’esito dei controlli effettuati. Assume che detti abbattimenti erano stati contestati in sede di reclamo e, pertanto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione perché nel giudizio di ottemperanza non possono essere adottate decisioni riservate alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è inammissibile.
Consolidato è nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’orientamento secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine
alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere con riguardo alla precedente decisione di merito. E’ stato precisato, in particolare, che non vi è spazio per una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere, nei termini denunciati, in realtà si annidi, secondo la deduzione RAGIONE_SOCIALE stessa parte ricorrente, nella sentenza di appello del giudice amministrativo, per poi riflettersi, per ricaduta, nella pronuncia che dichiara inammissibile la revocazione solo in conseguenza RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa sulle condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revocazione (Cass. S.U. 27 marzo 2023 n. 8676; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021 n. 20688; Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2019 n. 28214).
Nel caso di specie il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto di giurisdizione addebitandola solo formalmente al giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione, perché, secondo la stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in detta violazione sarebbe incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza nel pronunciare, con la sentenza n. 7081/2020, su una questione controversa sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.
Quella questione non è stata oggetto del giudizio di revocazione, che ha riguardato unicamente il denunciato errore revocatorio, ossia una materia in relazione alla quale non può essere posta in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale la pronuncia è riservata nei casi in cui la sentenza RAGIONE_SOCIALE quale è domandata la revocazione da quel giudice sia stata pronunciata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, RAGIONE_SOCIALE
ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, in euro 200,00 per esborsi ed in euro 15.000,00 per competenze professionali, e, quanto alla Regione RAGIONE_SOCIALE, in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 12 settembre