Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23486/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , in proprio, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
Oggetto:
Contratto
d’opera
– Giurisdizione
R.G.N. 23486/2018
Ud. 26/09/2023 CC
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE BRESCIA n. 4912/2018 depositata il 26/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza ex artt. 14, D. Lgs. 150/2011 e 702bis c.p.c., con la quale il Tribunale di Brescia, in data 26 giugno 2018, decidendo sull’opposizione pr oposta dagli odierni controricorrenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocando il decreto opposto.
Il Tribunale, infatti, ha rilevato che gli opponenti risultavano tutti residenti in Marocco ed avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale al fine di dare esecuzione alla sentenza favorevole conseguita nel giudizio nel quale si erano avvalsi del patrocinio dell’odierna ricorrente.
Richiamato il disposto di cui agli artt. 3, L. 218/1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale ha rilevato che l’obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagament o delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidità, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in Marocco, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.
Al ricorso di NOME COGNOME resistono unitariamente con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, L. 218/1995.
Osserva la ricorrente che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dall’art. 3, comma 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, i quali -per espressa previsione dettata al rispettivo art. 68 – hanno sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
Per effetto di tale richiamo, la ricorrente, invoca l’applicazione del disposto di cui agli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012, previsioni le quali stabiliscono entrambe che sussiste la giurisdizione al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Argomenta, quindi, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano, osservando, ulteriormente, che il Tribunale di Brescia ha, anche in questo caso erroneamente, affermato il carattere non liquido dell’obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che almeno il compenso per le prestazioni giudiziali doveva ritenersi liquido, in quanto liquidato nella sentenza che aveva definito il giudizio.
Premesso che il motivo di ricorso, pur se proposto con riferimento a una questione di giurisdizione, può essere esaminato da questa
sezione semplice, ex art. 374, primo comma, c.p.c. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, lo stesso è da ritenersi fondato.
Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell’art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023).
Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi -quale incontestabilmente era la
prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente -tale luogo si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Poiché, nella specie, la pres tazione consisteva nell’attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente.
La decisione del Tribunale di Brescia non si è conformata ai principi appena illustrati, e pertanto l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, il quale provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 26 settembre