Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34032 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6269-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
LINEA RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 148/23 del TRIBUNALE di VICENZA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE, società con sede legale negli Stati Uniti, un decreto ingiuntivo del tribunale di Vicenza ottenuto sulla base di un contratto definito come di subappalto, in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE aveva commissionato all’ingiungente la posa in opera di rivestimenti in marmo su pavimenti e bagni presso il cantiere statunitense denominato ‘Project Mr. C. INDIRIZZO‘ .
L’ingiunta ha proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, perché quella in monitorio era da considerare come domanda di adempimento contrattuale relativa a una ‘prestazione di servizi’; sicché, in base alla previsione generale dell’art. 3, secondo comma, della l. n. 218 del 1995, e al nesso con i criteri di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e delle successive modificazioni, la giurisdizione italiana si sarebbe dovuta escludere alla luce dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012; il quale difatti, sostituendo il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta Convenzione di Bruxelles, all’art. 7, le tt. b), secondo trattino, ha stabilito che, per il caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell’obbligazione è, ai fini della giurisdizione, quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuti essere prestati in base al contratto.
contro
Questa stessa tesi la RAGIONE_SOCIALE Usa ha sostenuto proponendo regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a questa Corte.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. – Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Emerge già dal ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che dai documenti indicati dalla ricorrente in all. D ed E, che la pretesa creditoria azionata dalla società RAGIONE_SOCIALE ha trovato causa in un contratto di subappalto da eseguire interamente negli Stati Uniti.
Ciò nonostante, l ‘ingiungente ha agito dinanzi al giudice nazionale ritenendo esistente la giurisdizione italiana in forza dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, applicabile sulla base del rinvio contenuto nell’art. 3 della l. n. 218 del 1995 .
Ha in vero sostenuto che a norma dell’art. 7 è sì competente, in materia contrattuale, l’autori tà giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma tale obbligazione è da identificare (nella specie) in quella di pagamento, da adempiere presso la sede del creditore.
II. – Questa tesi risponde al criterio dettato dalla giurisprudenza con riguardo all’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 , per cui – ai fini della determinazione del luogo di esecuzione l’obbligazione da considerare è quella corrispondente al diritto fatto valere dall’attore con la domanda giudiziale : un criterio notoriamente risalente alla sentenza 6-10-1976 della Corte di giustizia (causa 14/76), che è stato seguito da queste Sezioni Unite praticamente fino alla modifica della Convenzione stessa, per effetto del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 (indicativamente, Cass. Sez. U n. 3411-86, Cass. Sez. U n. 3285-85).
III. – Si tratta però di criterio non più attuale, e oggi difatti superato dalla più recente giurisprudenza formatasi sul testo dei Regolamenti modificativi: il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, appunto, e il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.
Occorre in proposito ricordare che l ‘art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995 n. 218, richiamato nel ricorso in monitorio così come in quello per regolamento, disciplina l’ambito della giurisdizione statuendo che la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ‘ anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. ‘.
Questa Corte ha in tempi più recenti chiarito che, quando si tratta di stabilire la giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di un convenuto non domiciliato in uno Stato membro della UE, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della l. n. 218 del 1995, la giurisdizione italiana sussiste, a fronte di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ‘ in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione ‘ (Cass. Sez. U n. 18299-21, Cass. Sez. U n. 32362-18).
In tal modo è stata riconosciuta la rilevanza, ai fini specifici, del fenomeno in dottrina definito come processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato, comprensivo sia delle controversie intracomunitarie che di quelle coinvolgenti Stati extra UE; un processo che, in nome delle caratteristiche materiali della norma di rinvio, ha condotto al superamento del l’ anteriore indirizzo facente leva, invece, sulla specificità delle regole dettate dalla ripetuta Convenzione di Bruxelles del 1968, in quanto direttamente richiamate nell’art. 3 della l. n. 218 del 1995 (Cass. Sez. U n. 22239-09 e Cass. Sez. U n. 1574819).
IV. -E’ anche da dire che la conclusione indotta dall’ orientamento sopra citato è stata ribadita, da ultimo, in altro arresto (Cass. Sez. U n. 19571-23), sebbene in correlazione col margine derogatorio ascrivibile
alla previsione di un eventuale (e dissonante) foro esclusivo convenzionale.
Ciò è stato fatto mercé il principio per cui in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva (appunto) la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato.
V. -A questa linea giurisprudenziale va data continuità.
L’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 prevede, difatti, che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro della UE la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato ( salva l’applicazione degli artt. 18, par. 1, 21, par. 2, 24 e 25 del medesimo Regolamento, qui non rilevanti).
Il riferimento alla legge dello Stato membro impone di far riferimento, in Italia, alla l. n. 218 del 1995, e in particolare al citato art. 3 di tale legge.
Come già condivisibilmente affermato dalle più recenti decisioni di questa Corte, quello operato dall’art. 3 della l. n. 218 del 1995 è un rinvio di natura ricettizia materiale di tipo mobile (o dinamico), perché lo stesso legislatore ha richiesto , nell’art. 3 della l. 218 -95, l’ adeguamento dei criteri della Convenzione di Bruxelles ‘ alle successive modifiche in vigore per l’Italia ‘.
Dunque, il rinvio dell’art. 3 della l. n. 218 del 1995 implica che , per il tramite della sostituzione delle norme comunitarie regolamentari a quelle della Convenzione originaria, si debba far riferimento in casi simili all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.
VI. – La Corte di giustizia a sua volta ha riconosciuto che il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, abrogando e sostituendo il
Regolamento (CE) n. 44 del 2001 (sostitutivo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), consente di attribuire ulteriore rilevanza (anche per il Regolamento n. 1215 del 2012) all’ interpretazione concernente le disposizioni anteriori.
Ciò tuttavia alla condizione che le medesime possano essere qualificate come ‘ equivalenti ‘ (Corte giust., sent. 3-9-2020, causa C186/19, e sent. 29-7-2019, causa C-451/18).
VII. -E’ essenziale constatare che, ai fini che qui interessano, l’opzione seguita dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 non è equivalente a quella dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles.
Non lo è perché, così come ha fatto già il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, anche il Regolamento (UE) del 2012 , nell’art. 7, lett. b), ha sottratto -per i contratti di compravendita di beni e per quelli afferenti alla prestazione di servizi l’interpretazione del criterio di collegamento al metodo analitico anteriormente seguito dalla Convenzione del 1968 (art. 5, n. 1) e al rischio di frammentazione della giurisdizione che fatalmente ne conseguiva.
Una delle ragioni del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, esplicitata nei Considerando, è la garanzia del funzionamento armonioso della giustizia, che presuppone ‘ che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili ‘ .
Questo spiega perché la giurisdizione, nella materia contrattuale, non è più determinabile sempre e solo in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione specificamente dedotta in giudizio.
Le regole essenziali in proposito sono oggi contenute nelle lett. (a), (b) e (c) dell’art. 7, ma secondo una proporzione inversa.
In base alla lett. (a), in materia contrattuale la giurisdizione è determinata in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Ma, in base alla lett. (b), ai fini dell’applicazione della norma e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
-nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
-nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Di contro, secondo la lett. (c), la previsione della lett. (a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. (b).
VIII. -L’effetto terminale è che, nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi, la giurisdizione, in base al combinato disposto del l’art. 3 della l. n. 218 del 1995 e del l’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute.
Per identità di ratio tale previsione si estende al caso dell’appalto o del subappalto, la cui funzione pratica non è dissimile, per quanto interessa la giurisdizione, da quella del contratto che attenga a una prestazione di servizi.
IX. -Deve quindi esser dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L’essere stata, la materia nel suo complesso, interessata da una progressiva evoluzione di giurisprudenza induce a compensare per intero le spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili,