Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 9971 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22471-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
APPALTO PRIVATO Giurisdizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/02/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso, in accoglimento del primo motivo del ricorso, per il dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
RILEVATO CHE
Con sentenza 13 febbraio 2018, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’attrice RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 167.821,84 oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di un impianto di isolamento per refrigeratori e freezer ; nonché rigettato la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del dann o per vizi dell’impianto.
La Corte territoriale ha, infatti, disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, ribadita da RAGIONE_SOCIALE, secondo cui ciò comporterebbe la fissazione della giurisdizione sulla base del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, prevista dall’art. 5, primo comma, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, per l’ubicazione in Egitto del luogo di esecu zione dell’obbligazione di installazione dell’impianto, prestazione caratterizzante il contratto.
A fronte delle contrapposte domande di pagamento del prezzo, da parte della RAGIONE_SOCIALE italiana venditrice e, da parte della RAGIONE_SOCIALE acquirente con sede in Egitto, di risarcimento del danno da inadempimento, la Corte territoriale ha invece riconosciuto spetta re la giurisdizione all’autorità italiana adita. Essa l’ha individuata quale giudice del luogo di pagamento del prezzo, essendo nella sua circoscrizione ubicata la sede della RAGIONE_SOCIALE attrice venditrice, da ritenere (trattandosi di obbligRAGIONE_SOCIALE di pagamento del prezzo residuo di vendita di beni mobili, da una parte e di risarcimento del danno da inadempimento, dall’altra) luogo di
esecuzione dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, quale norma criterio di collegamento per relationem dall’art. 3, secondo comma legge n. 218/1995, in materia contrattuale.
T rattandosi di vendita di cose mobili, la Corte d’appello ha indicato la possibilità di riferimento diretto anche alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell’11 aprile 1980, ratificata dall’Italia con legge n. 765/1985, in vigore dal 1° gen naio 1988, che all’art. 57, primo comma prevede analogo criterio generale di pagamento del prezzo, da parte del compratore, preso la sede di affari del venditore.
Essa ha inoltre ritenuto la tacita accettazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 11 della legge n. 218/1995, della giurisdizione italiana, per avere questa proposto domande riconvenzionali ( quanti minoris e risarcitoria) non subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito, in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie essa ha accertato: a ) l’entità del prezzo della fornitura e della sua parte insoluta, richiesta in pagamento dalla venditrice; b ) l’eliminazione dall’impianto fornito, attraverso reiterati interventi da parte della venditrice, dei difetti segnalati dall’acquirente dopo l’installazione; c ) la mancanza di prova dei costi sostenuti per eliminare i vizi denunciati e i cd. danni ‘aziendali’.
Con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 26 luglio 2018 (con plico ritirato il 3 settembre 2018), RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (di cui i primi due riguardanti la giurisdizione), cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Il P.G. ha comunicato requisitoria, nel senso dell’accoglimento del primo motivo, con difetto di giurisdizione del giudice italiano.
A seguito della requisitoria, entrambe le parti hanno comunicato una nuova memoria finale.
CONSIDERATO CHE
Nel rispetto del criterio di pregiudizialità logico -giuridica nella trattazione delle questioni devolute, con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 11 della legge n. 218/1995, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la propria tacita accettazione della giurisdizione italiana per la proposizione di una domanda riconvenzionale, nonostante la chiara formulazione dell’e ccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità italiana adita in via preliminare rispetto alla domanda, senza con ciò affatto rinunciarvi, neppure tacitamente, come evidente dal tenore e dall’ampiezza delle difese svolte a sostegno della prima, sempre rimasta ferma.
Esso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, la proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice (Cass. S.U. 23 dicembre 1997, n. 13015; Cass. S.U. 28 marzo 2006, n. 7035, che nel caso di specie ha negato l’accettazione ta cita della giurisdizione dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta, per avere eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito all’atto della sua costituzione e, in subordine, svolto difese di merito e proposto domanda riconvenzionale; Cass. S.U. 21 dicembre 2020, n. 29176, secondo cui, in motivazione, ‘la proposizione di difese di ordine procedurale o la stessa formulazione, da parte del convenuto straniero, di una domanda riconvenzionale non comportano di per sé accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora vengano subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice.’ E ciò ‘ancorché non esplicitato … con l’adozione di particolari formule ed espressioni dedicate … ‘ ).
3.1. Giova poi ribadire come, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano anche giudice del fatto ed
abbiano pertanto il potere di procedere direttamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza, sia dalle deduzioni delle parti, sia dalle valutRAGIONE_SOCIALE del giudice del merito (Cass. S.U. 22 luglio 2002, n. 10696; Cass. S.U. 26 luglio 2004, n. 13970; Cass. S.U. 2 aprile 2007, n. 8095; Cass. S.U. 21 aprile 2015, n. 8074; Cass. S.U. 9 marzo 2023, n. 7065, in motivazione sub p.to 6.2).
3.2. Nell’esercizio del potere di accesso diretto agli atti processuali, occorre allora rilevare che, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘si costituiva in giudizio … eccependo in via preliminare e pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’autorità nazionale … Nel merito, contestava le avverse pretese sia in fatto che in diritto, e chiedeva che … l’attrice fosse condannata al risarcimen to dei danni’ (così al p.to 7 di pg. 3 del ricorso).
Non può essere pertanto ritenuta tacitamente accettata la giurisdizione del giudice italiano adito, in quanto detta RAGIONE_SOCIALE ha inequivocabilmente esplicitato la propria volontà in merito: ‘fermo restando il carattere dirimente della eccepita mancanza di giurisdizione del Giudice italiano, è solo per scrupolo che la RAGIONE_SOCIALE esponente scende nel merito per contestare motivatamente le pretese altrui’ (al secondo capoverso di pg. 6 della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, a conclusione dell’argomentata illustrazione dell’eccezione, in via preliminare, di ‘1. Difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito’ , pure riportata nelle conclusioni ‘In via preliminare’ , a pg. 17). 4. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5, primo comma, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e dell’art. 5, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001, per non avere la Corte territoriale correttamente individuato la giurisdizione nel luogo di esecuzione della prestazione principale, secondo criteri economici, a norma della denunciata disposizione del Regolamento CE n. 44/2001 (prevalente sull’art. 31 della Convenzione di Vienna, regolante la consegna al vettore sotto il profilo di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, in ordine ai tempi di adempimento e non al riparto di giurisdizione tra i giudici degli Stati aderenti): nel caso di specie, consistendo la prestazione principale nelle operRAGIONE_SOCIALE di consegna,
monitoraggio e installazione dell’impianto di isolamento per refrigeratori e freezer-cabinets and doors nello stabilimento in Egitto dell’acquirente, piuttosto che nell’obbligazione di pagamento, come evidente dalle condizioni generali di vendita.
5. Anch’esso è fondato.
Giova premettere, come opportunamente illustrato dal P.G. nella sua requisitoria, che la questione di giurisdizione (del giudice italiano in una controversia in cui una RAGIONE_SOCIALE straniera, non appartenente a uno Stato dell’Unione europea sia stata convenuta in giudizio da una RAGIONE_SOCIALE italiana) è stata rimessa a queste Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria 5 aprile 2023, n. 26495. Ed essa ha prospettato la perplessa individuazione dei criteri di suo accertamento: se sulla base di quelli della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ovvero fissati dai Regolamenti eurounitari. Sicché, la questione involge la soluzione della natura del rinvio operato dall’art. 3, secondo comma della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles, se fisso ovvero mobile.
Per la prima opzione interpretativa (‘rinvio cd. fisso’), esso sarebbe secondo un precedente orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Cass. S.U. 12 giugno 2019, n. 15748, richiamante il principio enunciato da Cass. S.U. 21 ottobre 2009, n. 22239) -chiuso alle modifiche ad essa apportate prima dal regolamento n. 44 del 2001 e poi dal regolamento n. 1215 del 2012, riguardando esclusivamente la convenzione di Bruxelles senza estendersi al regolamento n. 44 del 2001, non potendosene ritenere la definitiva sostituzione (e pertanto l’implicita abrogazione) dal sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell’Unione europea.
Per l’alternativa opzione interpretativa (‘rinvio cd. mobile’), esso invece comporterebbe -secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, con soluzione successivamente recepita, in particolare, da: Cass. S.U. 10 novembre 2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. S.U. 24 novembre 2021, n. 36371) -allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro
dell’Unione europea, la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta sostituito dal Regolamento n. 1215 del 2012.
Queste Sezioni Unite ritengono di aderire al proprio indirizzo più recente, ormai in via di progressivo consolidamento, secondo il quale, anche per i chiarimenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza del 3 settembre 2020, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE , C-186/19; sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans , C-451/18), in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell’art. 3, secondo comma della legge n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, in motivaz. sub p.ti 4 e 5; Cass. S.U. 5 dicembre 2023, n. 34032.)
In particolare, qualora il contratto abbia ad oggetto, nell’ambito della materia contrattuale, una compravendita di beni, deve essere adottato, ai fini dell’individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, in assenza di apposita convenzione stipulata dalle parti, il criterio, stabilito per la materia contrattuale, del ‘luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,’ ai sensi dell’art. 7, lett. a ) e b ), primo trattino, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, in motivaz. sub p.ti da 6 a 6.2; Cass. S.U. 10 luglio 2023, n. 19571), sostitutivo dell’art. 5, lett. a ) e b ), primo trattino, del Regolamento (CE) n. 44 del 2001.
7.1. Nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e di queste Sezioni Unite, è applicabile ratione temporis (per l’introduzione del giudizio con atto di
citazione del 12 giugno 2008) l’art. 5, lett. a ) e b ) del Regolamento CE n. 44 del 2001, a norma del quale: ‘la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita’ e per tale da intendere, ‘salvo diversa convenzione … nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto’ .
Sicché, dovendo l’impianto oggetto del contratto di compravendita tra le parti essere (come da documenti indicati al p.to 2 da pg. 6 a pg. 8 del ricorso) consegnato e installato in Egitto, la giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE e non a quella italiana.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma c.c., per erronea applicazione del ragionamento presuntivo in ordine ai difetti dell’impianto denunciati dalla ricorrente, valido al momento della sua consegna, ma non a distanza di tempo, come nel caso di specie, in luogo di una prova diretta e positiva, invece mancata; non potendo il convincimento del giudice basarsi su un unico elemento, quale il silenzio serbat o dall’acquirente dopo l’ultima missiva di denuncia dei vizi del 10 dicembre 2001, in quanto non significativamente rilevante, né preciso.
Con il quarto essa ha, infine, dedotto omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alle risultanze delle prove testimoniali.
Essi sono entrambi assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi. 11. Pertanto questi devono essere accolti, con assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma c.p.c., la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, p er il perplesso indirizzo interpretativo all’epoca di introduzione del giudizio e il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto.
accoglie i primi due motivi di ricorso; assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2024