Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6970 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 6970 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10408/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
REGIONE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE; -intimati-
per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA, iscritto al r.g.n. 1215/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. -La AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, con ricorso notificato il 20 gennaio 2025, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio la deliberazione, in data 5 dicembre 2024, del direttore generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo A.O.) che, nell ‘ approvare i lavori e la graduatoria finale della Commissione di valutazione per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito del RAGIONE_SOCIALE (incarico bandito con avviso pubblico dell ‘ 8 febbraio 2024), ha nominato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME vincitore dell ‘ avviso, conferendogli il predetto incarico.
La ricorrente ha anche proposto istanza cautelare e il AVV_NOTAIO COGNOME, nel difendersi su tale istanza, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell ‘ adito giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
L ‘ eccezione di difetto di giurisdizione è stata, quindi, ribadita dal AVV_NOTAIO COGNOME con successivo ricorso incidentale, con il quale egli ha anche contestato la valutazione della Commissione in punto di attribuzione alla AVV_NOTAIOssa COGNOME di punteggi più alti di quelli a lei dovuti.
-A fronte della contestazione di eccezione di rito e della circostanza per cui il T.A.R. per la Liguria, con ordinanza n. 230/2025, ha sottoposto alla Corte di cassazione, ex art. 363bis c.p.c., la ‘questione interpretativa degli artt. 15, comma 7bis del d.lgs. 502/1992 e 63 d.lgs.
165/2001 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa’, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, nell ‘ instaurata controversia, venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. -A fondamento del ricorso ex art. 41 c.p.c. il ricorrente ha rammentato, anzitutto, che sino alla modifica del comma 7bis dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell ‘ art. 20 della legge n. 118/2022, era consolidato l ‘ orientamento della giurisprudenza secondo cui la cognizione della lite sul conferimento di incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell ‘ art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Il ricorrente sostiene, quindi, che, dopo la novella del 2022, alcune pronunce del Consiglio di Stato (n. 8344/2024 e n. 578/2025) – sul presupposto che la scelta del direttore generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE sanitaria di conferimento di detto incarico non è più fiduciaria, bensì vincolata dalla ‘graduatoria di merito stilata dalla commissione incaricata di valutare i profili professionali dei candidati’, nonché la selezione è ‘aperta pure a soggetti esterni all ‘amministrazione procedente’ e l’ incarico comporta una progressione in carriera -hanno affermato che la giurisdizione in materia spetta ora al giudice amministrativo.
Conclusione, questa, che -evidenzia ancora il ricorrente -non troverebbe consenso in numerose pronunce dei Tribunali amministrativi regionali.
2.2. -Il dottCOGNOME, nell ‘ insistere per la giurisdizione del giudice ordinario in materia di conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali, sostiene che una tale controversia non ricade in alcuno dei casi eccezionali e tassativi di riserva di giurisdizione amministrativa previsti dal comma 4 dell ‘ art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
Il ricorrente afferma, infatti, che soltanto l ‘ immissione in ruolo del dirigente sanitario avviene con un concorso pubblico per l ‘ assunzione di personale alle dipendenze della P.A. (per il quale sussiste la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo), mentre il conferimento dell ‘ incarico di direzione di struttura complessa si ha in base ad una procedura comparativa meramente ‘interna’ cui partecipa personale già assunto come dirigente sanitario; né detto incarico è riconducibile a ‘fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza’, poiché, ai sensi del comma 1 dell’ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, la dirigenza è a ruolo e livello unico.
Tali argomenti sarebbero validi anche a confutare la tesi, seguita dalle più recenti decisioni del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE per cui, a seguito della novella recata dall ‘ art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione in materia spetterebbe al giudice amministrativo.
Il ricorrente, oltre a rammentare che per la giurisdizione del giudice ordinario si è espresso lo stesso T.A.R. per la Liguria con l ‘ ordinanza di rinvio ex art. 363bis c.p.c., assume che la sentenza n. 8344/2024 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE pur essendo giunta ad affermare la giurisdizione amministrativa, ha, però, fatto espressamente salve le conclusioni alle quali lo stesso giudice era giunto con la precedente sentenza n. 6534/2024, per cui la giurisdizione ordinaria si giustificherebbe tuttora allorquando, alla luce delle peculiarità della procedura concorsuale, quest ‘ultima si discosti dal ‘modulo concorsuale puro’, risultando connotata da un maggior peso ponderale attribuito dalla commissione, in sede di valutazione comparativa, ai curricula dei candidati rispetto al colloquio.
In tal caso, infatti, la discrezionalità della commissione esaminatrice si riduce, poiché la stessa viene chiamata – prevalentemente -non già a valutare, ma ad ‘attestare’ la sussistenza dei titoli dei candidati tramite l ‘ attribuzione del voto.
Il ricorrente assume, pertanto, che, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario troverebbe conferma anche in base all ‘ anzidetta precisazione, giacché, in base all ‘ avviso di concorso, 45 su 80 punti (dunque, oltre il 50% del punteggio totale) dipendevano dalla valutazione dei curricula , mentre solamente 30 dal colloquio.
– La AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate RAGIONE_SOCIALE e Regione Lazio.
3.1. -La controricorrente insiste per l ‘ affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella promossa controversia dinanzi al T.A.R. per il Lazio, richiamando il più recente orientamento espresso in tal senso dal Consiglio di Stato (segnatamente, C.d.S., sez. III, n. 578/2025), secondo il quale l ‘ attuale previsione legislativa (art. 15, comma 7bis , del d.lgs. n. 502/1992, modificato dalla legge n. 118/2022) sulla fissazione preventiva di criteri di valutazione, sulla formulazione di specifiche e dettagliate prove d ‘ esame e sulla redazione di una graduatoria, ‘vincolante anche per il direttore generale’, deporrebbe per l ‘ anzidetta soluzione.
In tale contesto l ‘ Amministrazione spenderebbe poteri pubblicistici e, quindi, opererebbe il disposto del comma 4 dell ‘ art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
La controricorrente sostiene, altresì, che l ‘ attribuzione dell ‘ incarico di direzione di struttura sanitaria complessa integrerebbe l ‘ ipotesi di ‘progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza’, con novazione del rapporto di lavoro, giacché essa ‘comporta un inquadramento qualitativamente diverso’ del soggetto al quale è affidato l ‘incarico, con ‘acquisizione di uno status professionale nuovo e più elevato’.
La COGNOME assume, infine, che non si possa dare seguito all ‘ orientamento, pur seguito da due pronunce del Consiglio di Stato (n.
6534/2024 e n. 8344/2024), per cui si dovrebbe dare rilievo, ai fini del riparto della giurisdizione, al ‘peso riservato nella valutazione comparativa ai curricula dei candidati piuttosto che al colloquio’, essendo argomento superato dalle più recenti sentenze del medesimo giudice (n. 213/2025 e n. 578/2025), le quali hanno fondato la sussistenza della propria giurisdizione ‘alla luce del contenuto della novella normativa’, ossia sulla previsione di criteri di valutazione preventivamente fissati, sulla formulazione di specifiche prove d ‘esame, sulla redazione di una ‘vera e propria graduatoria, vincolante anche per il direttore generale’.
E ‘tutte tali condizioni’, chiosa la controricorrente, sussistevano nel caso di specie.
-Hanno depositato memoria entrambe le parti costituite, nonché il pubblico ministero, il quale ha concluso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il regolamento preventivo proposto dal ricorrente AVV_NOTAIO COGNOME deve essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla controversia promossa dalla dr.ssa COGNOME -con impugnazione dinanzi al T.A.R. per il Lazio della deliberazione di conferimento di incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito del RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE -spetta al giudice ordinario.
– Le ragioni che sostanziano tale affermazione si rinvengono in quelle che queste Sezioni Unite hanno ritenuto di porre a fondamento delle decisioni sul duplice rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., promosso dal T.A.R. per la Liguria, adottate, a seguito di udienza pubblica, nella medesima camera di consiglio, del 25 novembre 2025, nella quale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., è stata assunta la presente pronuncia.
La questione posta con gli anzidetti rinvii pregiudiziali (ossia: se in base alla disciplina normativa di riferimento – artt. 15, comma 7bis, del d.lgs. 502/1992, come sostituito dall ‘ art. 20 della legge n. 118/2022, e 63 del d.lgs. n. 165/2001 – il conferimento di incarico di direzione di struttura sanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale per l ‘ assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) è stata risolta in forza del seguente principio di diritto:
« anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall ‘ art. 20 della legge n. 118 del 2022, l ‘ incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell ‘ art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 ».
Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisdizione, nel caso di specie, spetta, per l ‘ appunto, al giudice ordinario.
Gli argomenti che sorreggono tale soluzione sono mutuati, quindi, dalle sentenze che hanno deciso sui menzionati rinvii ex art. 363bis c.p.c.
-Si rende opportuna una preliminare, e sintetica, ricognizione del dato normativo rilevante.
3.1. – È bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che detta la normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e il regime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissando anche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.
Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.
Il primo precisa che ‘ le determinazioni per l ‘ organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l ‘ organizzazione del lavoro nell ‘ ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ( … )’.
Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario ‘ tutte le controversie relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l ‘ assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ‘.
A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) ‘ adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all ‘ assunzione, ovvero accerta che l ‘ assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro ‘.
Al giudice amministrativo (comma 4) -per quanto qui rileva ‘(r) estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l ‘ assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni … ‘.
3.2. – Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario, giova anzitutto ricordare l ‘ art. 3, comma 1bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che così recita: ‘ In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L ‘ atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ‘.
Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15ter e 15septies .
L ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1° gennaio 1993), prevedeva: ‘ La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli ‘ (comma 1).
Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al ‘ primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico ‘, mentre il ‘ secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell ‘ idoneità nazionale all ‘ esercizio delle funzioni di direzione di cui all ‘ articolo 17 ‘.
L ‘ attribuzione dell ‘incarico, di durata quinquennale, era ‘ effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti ‘, la quale predisponeva ‘ l ‘ elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del “curriculum ” professionale degli interessati’. Il dirigente che non veniva confermato nell’ incarico era ‘ destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale ‘.
Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa in questa sede.
Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il comma 1 dell ‘art. 15 è stato così riformulato: ‘ Fermo restando il principio dell ‘ invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali ‘.
Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari ‘(a)ll’ atto della prima assunzione ‘ e il comma 6 quelli ‘ dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa ‘, mentre il comma 5 regolava, per i primi e per i secondi, le verifiche di professionalità.
Il comma 7 prevedeva, quindi, che: ‘ Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall ‘ articolo 15-ter, comma 2 ‘.
L ‘ art. 15ter , comma 2, stabiliva, quindi, che: ‘ L ‘ attribuzione dell ‘ incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve (…)’.
Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, il comma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto ad una struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l ‘ art. 2103, primo comma, c.c.
Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all ‘ art. 15ter , venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma, alla scadenza, dell ‘ incarico di direzione di struttura complessa, con destinazione del dirigente ‘ ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione ‘ in base al CCNL, con contestuale indisponibilità di ‘ un posto di organico del relativo profilo ‘.
Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nella delibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13
settembre 2012, n. 158 (c.d. ‘decreto Balduzzi’), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Si assume a riferimento il testo dell ‘ art. 15 modificato dalla legge di conversione.
Il comma 7 non contemplava più l ‘inciso ‘ e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall ‘ articolo 15-ter, comma 2 ‘.
Il successivo comma 7bis riformulava l ‘ iter di conferimento dell ‘ incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto, alle RAGIONE_SOCIALE il potere di disciplinarne ‘ i criteri e le procedure … previo avviso cui l ‘ azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi ‘.
I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano alla composizione della commissione (‘ direttore sanitario dell ‘ azienda interessata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell ‘ incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale …’), alle modalità della valutazione (sulla base del ‘ profilo professionale del dirigente da incaricare ‘, ‘ dell ‘ analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell ‘ attività svolta, dell ‘ aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ‘), con predisposizione di ‘ una terna ‘ all’interno della quale il direttore generale ‘ individua il candidato da nominare ‘, dovendo ‘ motivare analiticamente la scelta ‘ ove intendesse nominare ‘ uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio ‘.
Il comma 7quinquies stabiliva poi: ‘ Per il conferimento dell ‘ incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all ‘ articolo 15-septies ‘.
Quest ‘ultimo articolo consentiva ai direttori generali di ‘ conferire incarichi per l ‘ espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza … ‘.
Infine, la novella recata dall ‘ art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7bis dell ‘ art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttore generale dell ‘RAGIONE_SOCIALE, il quale ‘ procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età’ .
Altra modifica ha riguardato l ‘ esito delle verifiche alla scadenza dell ‘incarico, per cui, a mente del comma 5, ‘ (d)egli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell ‘ incarico. L ‘ esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell ‘ incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l ‘ azienda, fermo restando quanto previsto dall ‘ articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ‘.
Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a sua volta, che ‘(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all ‘ art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l ‘ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli … ‘.
Il legislatore è da ultimo intervenuto nuovamente sul comma 7 dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza, però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso a queste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell ‘ intesa con la RAGIONE_SOCIALE ai fini del regolamento da adottare ai sensi dell ‘ articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il ‘concorso pubblico per titoli ed esami’ per l’ accesso alla dirigenza sanitaria.
4. -Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, la giurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo la riforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordine alla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz ‘ altro coeso nel senso dell ‘ appartenenza della relativa cognizione al giudice ordinario.
Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass., S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n. 9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass., S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n. 27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014; C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n. 4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:
a ) nel regime di cui alla disciplina dettata dall ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Struttura complessa (artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema
destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale;
b ) tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell ‘ ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un ‘ apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
c ) ai sensi del comma 7bis dell ‘ art. 15 citato, l ‘ attività selettiva di competenza della commissione (‘composta dal direttore sanitario dell ‘ azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell ‘ incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo’) si svolge in base ad una ‘analisi comparativa’ su vari parametri ( curricula , titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell ‘ attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di ‘una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti’ da presentare al direttore generale;
d ) questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell ‘ incarico dirigenziale di Struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi “analiticamente”, ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio;
e ) la procedura complessivamente considerata non assume, dunque, carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell ‘ incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale
affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l ‘ esigenza (che permea la ratio legis , come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7bis dell ‘ art. 15) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l ‘ incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati;
f ) conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) del citato comma 7bis , che, nel caso di dimissione o decadenza dall ‘ incarico del dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilito dall ‘ RAGIONE_SOCIALE interessata, di procedere alla sostituzione “conferendo l ‘ incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale” e, dunque, non già necessariamente a quello che aveva conseguito il miglior punteggio;
g ) dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n. 158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto di carattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell ‘ analogo carattere che assumono i provvedimenti adottati dalle RAGIONE_SOCIALE, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono;
h ) poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissione trova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata alla scelta/direttore generale, l ‘ intera procedura ha natura sostanzialmente non concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un carattere dominante rispetto all ‘ intero percorso della selezione;
i ) di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delle tutele, l ‘ attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti
adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell ‘ art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.
– Dopo l ‘ intervento novellatore del comma 7bis dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recato dall ‘ art. 20 della legge n. 118/2022, non constano pronunce in medias res di questa Corte regolatrice della giurisdizione.
Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo e in essa -come, del resto, evidenziato dal rimettente TAR per la Liguria -sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e il Consiglio di Stato.
5.1. – Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermato esservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitaria complessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n. 6534) e ciò per le seguenti ragioni:
a ) ‘il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla natura della situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l ‘ interprete nella individuazione del giudice titolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali’;
b ) ciò il legislatore ha inteso fare – in deroga al criterio generale secondo cui ‘sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…’ (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63, secondo cui ‘restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l ‘ assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni’. Di qui, la rilevanza decisiva, ai fini del riparto della giurisdizione, sulla ‘questione della (eventuale) qualificazione concorsuale della procedura de qua ‘;
c ) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta ‘secondo criteri fissati preventivamente’ e mettere capo ad una ‘graduatoria dei candidati’; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul ‘candidato che ha conseguito il miglior punteggio’;
d ) la novella del 2022 – configurando gli esiti della valutazione della commissione in termini di vera e propria ‘graduatoria’ – ha spostato il baricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa alla valutazione discrezionale ‘limitata’ del direttore generale, a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina;
e ) i ‘pur significativi cambiamenti di regime’ non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale ‘puro’ e della loro afferenza all ‘ ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;
e.1 ) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie ‘prove selettive’, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria»;
e.2 ) inoltre, e in via ‘dirimente’, «non è venuto meno il carattere ‘interno’ della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale – e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l ‘ Amministrazione – così come previsto dall ‘ art. 15, comma 7-bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che ‘la commissione riceve dall ‘azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare’»;
e.2.1. ) un ‘tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l ‘ attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo’, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle ‘per l ‘assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni’, ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»;
f ) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali ‘deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell ‘atto’ e la ‘sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell ‘interessato’ è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come ‘interesse legittimo privato’;
g ) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall ‘ A.S. in ordine alla modalità di copertura dell ‘ incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi ‘espressiva delle valutazioni di ordine macro -organizzativo’ della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle A.S., ‘anche gli atti di macro -organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3’.
5.2. – Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di RAGIONE_SOCIALE di conio più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso e ritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025, n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).
Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata:
a ) nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali di assunzione non sono soltanto quelle ‘preordinate alla costituzione ex novo dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l ‘ accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso’;
b ) «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall ‘ emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i ‘vincitori’, rappresenta l’ atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;
c ) ‘nella fattispecie’ disciplinata dall ‘ art. 15, comma 7bis , del d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall ‘ art. 20, comma 1, della legge n. 118/2022 – sussistono i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, ‘poiché la procedura selettiva è stata indetta con l ‘ emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazione comparativa dei candidati, culminando nella compilazione di una graduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore’;
d ) il ‘conferimento dell’ incarico dirigenziale, pertanto, ha rappresentato solo l ‘ atto conclusivo del complesso procedimento di valutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentemente trovare applicazione l ‘ art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali’;
e ) difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato la disciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalità nella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto il
miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente cadere sul ‘candidato che ha conseguito il miglior punteggio’;
f ) l ‘ imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione, della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e della redazione di una vera e propria ‘graduatoria’, vincolante anche per il direttore generale, hanno ‘consacrato il carattere concorsuale della procedura’ e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale e quello ‘privatistico’ e successivo attinente al conferimento dell’ incarico»;
g ) pertanto, con l ‘ entrata in vigore della n. 118/2022, è ‘definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tutele che -in ragione della natura dominante dell ‘ ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario -consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario’;
h ) infine, ‘alla procedura di selezione oggetto di causa’, non può essere attribuito ‘carattere interno’, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l ‘ Amministrazione ai sensi dell ‘ art. 15, comma 7bis , lett. b ), del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l ‘ avviso di selezione non esclude la partecipazione di soggetti ‘esterni’ … e non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l ‘ anzianità richiesta può anche derivare da RAGIONE_SOCIALE lavorativi cessati’;
h.1 ) pertanto, l ‘incarico ‘rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario’, ai sensi dell’ art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) -rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una ‘progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza’ ovvero l ‘acquisizione di uno ‘status’ professionale nuovo e più elevato».
Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidente anche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione di giurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata alla cognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sul momento interpretativo concernente la disciplina complessivamente implicata.
5.3. – La giurisprudenza dei Tribunale Amministrativi Regionali è anch ‘ essa divisa e frastagliata.
Pur nel contesto della più recente posizione assunta dal Consiglio di Stato in favore della giurisdizione in materia del giudice amministrativo, una ancor più recente sentenza del T.A.R. per la Sicilia (25.7.2025, n. 1731) ha preso posizione per la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo:
a ) il venire meno del ‘carattere fiduciario della nomina’ non vale di per sé a sottrarre l ‘ attribuzione degli incarichi dirigenziali all ‘ ambito di applicabilità dell ‘art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 ‘ben potendo anche il privato datore di lavoro predisporre regole per l ‘ individuazione tra i propri dipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali’;
b ) l ‘art. 63, comma 1, citato ‘configura, in relazione alle controversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione del giudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata della procedura di conferimento’;
c ) la circostanza che «la procedura sia ‘aperta’ anche a sanitari non dipendenti della medesima ARAGIONE_SOCIALE. che bandisce la selezione non vale di per sé a connotare la procedura come immissione in servizio del sanitario», poiché, ai sensi dell ‘ art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il concorso è previsto soltanto per l ‘ immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria che costituisce ruolo unico e tale immissione ‘costituisce poi il presupposto per l ‘ attribuzione di incarichi di diversa tipologia tra i quali in particolare quelli di alta specializzazione e direzione di struttura semplice di cui all ‘ art.15,
comma 4, d.lgs. n.502 del 1992 e degli incarichi di struttura complessa di cui all ‘art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992’;
d ) l ‘ incarico di direzione struttura complessa non afferisce ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza’, poiché, ai sensi dell’ art. 15, comma 1, d.lgs. 502 del 1992, ‘la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali’.
-Ciò premesso, l ‘ affermazione, nel caso in esame, della giurisdizione del giudice ordinario si fonda sui seguenti passaggi argomentativi.
6.1. – Deve, anzitutto, rammentarsi che, alla luce di consolidato indirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520 del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell ‘ impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, ‘ignota al diritto privato’, fra l ‘ acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento dell ‘ incarico dirigenziale.
Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempo indeterminato, si costituisce all ‘ esito del superamento della procedura concorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi, l ‘incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, ‘la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell ‘ ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l ‘ idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all ‘ esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale’ (Cass. n. 30228/2019).
Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendo anch ‘ essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria, che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all ‘ esito delle quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell ‘ incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502/1992 (oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).
Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l ‘ accesso alla dirigenza sanitaria ‘mediante concorso pubblico per titoli ed esami’ e, quindi, l ‘attribuzione degli ‘incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484’.
6.1.1. -E ‘ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è stato emanato allorquando l ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che la dirigenza del ruolo sanitario fosse ‘articolata in due livelli’ (comma 1); con la riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stata articolata -e lo è tuttora -‘in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali’ (art. 15, comma 1, in vigore a partire dal 31 luglio 1999).
Di siffatto radicale mutamento dell ‘ assetto del ruolo dirigenziale sanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato, a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.
Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997 distingue tra incarico di ‘direzione sanitaria aziendale’ (art. 1) e ‘secondo livello dirigenziale’ (segnatamente: artt. 3 -6).
L ‘ art. 1 citato prevede che l ”incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che
abbiano conseguito l ‘ attestato di formazione manageriale di cui all ‘ articolo 7 previsto per l ‘area di sanità pubblica’.
Il ‘secondo livello dirigenziale’ è regolato dal Capo II dello stesso d.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia in possesso delle ‘condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all ‘ articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni’ (art. 3).
Pertanto, ai sensi del comma 3 dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 – è ( recte : ‘era’, secondo quanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al ‘primo livello della dirigenza del ruolo sanitario’, ciò che sempre a mente dello stesso comma 3 -avviene ‘attraverso concorso pubblico’; donde, la possibilità di ‘attribuzione dell’incarico’ previa selezione da parte di apposita commissione.
In altri termini, condizione ‘minima’ per l’ accesso al secondo livello dirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramite pubblico concorso. Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall ‘ art. 5 del medesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la ‘anzianità di servizio di sette anni’.
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l ‘ incarico di direzione presupponesse la ‘qualifica’ di dirigente sanitario e venisse conferito all ‘ interno di un rapporto d ‘ impiego già costituito, con la conseguenza che le controversie andavano ricondotte nell ‘ alveo della giurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiego ormai contrattualizzato.
In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento a conferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermare che esso ‘costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria’, potendo aspirarvi ‘solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale’,
trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di ‘dirigente sanitario’ viene conferito e si svolge all’ interno del rapporto d ‘ impiego del personale sanitario».
In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novella del 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenza sanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare -come detto, rimasta immutata -, essere interpretato in contrasto con la fonte superiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che non prevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.
6.1.2. – L ‘ assetto così delineato trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 7quinquies dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall ‘ art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i ‘contratti a tempo determinato di cui all’ articolo 15septies ‘ per il conferimento dell ‘ incarico di struttura complessa.
I contratti a tempo determinato di cui all ‘ art. 15septies (disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo) di conferimento di ‘per l’ espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico’, entro un certo limite della stessa ‘dotazione organica della dirigenza sanitaria’, con personale laureato che abbia ‘svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza’.
Il citato comma 7quinquies esclude, quindi, che l ‘ attribuzione dell ‘ incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al di
fuori dell ‘ appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto ad hoc di costituzione del rapporto di lavoro con l ‘ ARAGIONE_SOCIALE.
6.1.3. -Dunque, il primo passaggio argomentativo è che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l ”assunzione’ o ‘reclutamento’ di dipendenti pubblici, giacché comporta soltanto l ‘attribuzione della ‘funzione dirigenziale’, ossia di un incarico temporaneo (art. 15ter , comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6), rinnovabile alla scadenza (art. 15ter , comma 2) e revocabile (art. 15ter , comma 3).
Donde, l ‘ irrilevanza che la selezione per l ‘ attribuzione dell ‘ incarico, rimessa ad apposita commissione, sia ‘aperta’ anche a sanitari che non siano dipendenti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l ‘ ha bandita, posto che, in base all ‘ ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è -come detto – l ‘ aver superato il concorso pubblico per l ‘ immissione nel ruolo ‘unico’ della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia ‘unico’), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione.
6.2. – Tuttavia, l ‘ aver escluso essere in presenza di un concorso per l ‘accesso ‘all’impiego pubblico’ nella specie, al ruolo della dirigenza sanitaria -non esaurisce di per sé il tema della ‘concorsualità’ della procedura selettiva di cui al comma 7bis dell ‘ art. 15.
6.2.1. – Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamento della soluzione adottata.
6.2.1.1. – La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel reputare che il riferimento all ‘ assunzione, contenuto nel comma 4 dell ‘ art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le ‘prove selettive dirette a permettere l ‘accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore’ (tra le
molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass., S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n. 26270/2016).
In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanzi precisato, non rileva il profilo della ‘concorsualità’ per la partecipazione degli ‘esterni’), il concorso è ugualmente rivolto all’ assunzione quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Le progressioni che, invece, si hanno all ‘ interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall ‘ amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).
6.2.1.2. – Ciò premesso, va ribadito e precisato -alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass. n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) – che, nell ‘ assetto delineato dal d.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, ‘la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status , quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale’.
Sicché, ‘proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell ‘ ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l ‘ idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro
stipulato all ‘ esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale’.
Ne deriva, quindi, l ‘ inapplicabilità ai dirigenti dell ‘ art. 2103 c.c., come stabilito ora dall ‘ art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall ‘ art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.
Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell ‘ art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n. 8674/2018).
6.2.1.3. -In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria, ‘collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali’ (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), l ‘ inapplicabilità della disciplina dettata dall ‘ art. 2103 c.c. è stata ribadita dall ‘ art. 15ter , comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999.
Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5 dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anche di struttura complessa, all ‘ esito delle verifiche annuali sullo svolgimento della relativa attività, possa essere confermato ‘nell’incarico’ o ottenere il ‘conferimento di altro incarico di pari rilievo’, salva l’ applicazione dell ‘ art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazione negativa, consente all ‘ A.S., per la sola ipotesi di revoca dell ‘ incarico alla scadenza, di conferire al medesimo dirigente ‘un altro incarico, anche di valore economico inferiore’, con ciò potendo essere anche incarico non di ‘pari rilievo’ di quello precedentemente conferito.
6.2.1.4. – Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull ‘ ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l ‘ attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all ‘ art. 15, comma 7bis , del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
7. – Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di ‘assunzione di personale’, ma anche nella sua dimensione, ‘interna’, di progressione di carriera), l’ atto di conferimento dell ‘ incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all ‘ art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l ‘ ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macroorganizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).
E ‘ , dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quella affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui ‘il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell ‘ ampia categoria dei diritti di cui all ‘ art. 2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)’.
Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso in esame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potere
amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione -per l ‘ appunto, il citato art. 5, comma 2 – che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi, peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, ma anche alle determinazioni per l ‘ organizzazione degli uffici e, in particolare, alla direzione e all ‘ organizzazione del lavoro nell ‘ ambito degli uffici.
Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7bis dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall ‘ art. 10 della legge n. 118/2022, nell ‘ aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell ‘ A.S. nel conferimento dell ‘ incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l ‘ attrazione della procedura selettiva nell ‘ ambito di quelle del concorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell ‘ incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato.
In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l ‘ imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all ‘ esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell ‘ esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all ‘ art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell ‘ operare la verifica sul conferimento dell ‘ incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).
E proprio nell ‘ ottica della vincolatività della scelta del dirigente generale dell ‘ A.S. -che si traduce nell ‘ atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo -viene ad essere rinvigorito il regime di tutela
somministrato dal comma 2 dell ‘ art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare ‘tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati’.
A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell ‘ incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l ‘ intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.
8. -Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; il medesimo giudice provvederà alla regolamentazione anche delle spese processuali del presente regolamento preventivo di giurisdizione.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge;
rimette al predetto giudice la liquidazione delle spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME