Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4235 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 4235 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 913-2025 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9032/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso e dichiari la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
E’ insorta controversia tra il dott or NOME COGNOME, da un lato, e il COGNOME NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore RAGIONE_SOCIALE Struttura Complessa RAGIONE_SOCIALE, a seguito di Avviso Pubblico.
Detto incarico veniva conferito al COGNOME con deliberazione n. 1106 del 22.07.2024 del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preso atto RAGIONE_SOCIALE graduatoria finale formulata dalla Commissione Esaminatrice, in data 9 luglio 2024, che prevedeva al primo posto il COGNOME COGNOME con punteggio complessivo di 42,5 punti ed al secondo posto il COGNOME COGNOME, con punteggio complessivo di 41,7 punti.
Il COGNOME COGNOME ha quindi convenuto avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, giudice del Lavoro, la RAGIONE_SOCIALE e il vincitore RAGIONE_SOCIALE selezione, NOME COGNOME, contestando il conferimento a quest’ultimo dell’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE Struttura Complessa, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE esattezza e legittimità dei punteggi attribuiti, sia, anzitutto, sotto quello RAGIONE_SOCIALE asserita mancanza, nel COGNOME COGNOME, dell’anzianità minima di servizio (7 anni) per l’ammissione alla procedura di conferimento dell’incarico.
La RAGIONE_SOCIALE e il NOME COGNOME si sono costituiti nel giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e, con il regolamento preventivo di giurisdizione ora all’esame, NOME COGNOME chiede che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in conseguenza del trasferimento RAGIONE_SOCIALE cognizione
RAGIONE_SOCIALE controversie in tema di incarichi di Direzione di Struttura Complessa, dal giudice ordinario al giudice amministrativo per l’assetto sostanziale derivato dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole modificate con la novella RAGIONE_SOCIALE Legge n.118 del 2022.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva ad adiuvandum al mero fine di sostenere la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la spettanza RAGIONE_SOCIALE controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura concorsuale RAGIONE_SOCIALE procedura oggetto di giudizio, avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi del ricorso per regolamento di giurisdizione, a favore RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa, si assume, innanzitutto, che la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario per la controversie in tema di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi di Direzione di Struttura Complessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia costituito, per molti anni, un ‘acquisizione ormai scontata nella vigenza del testo dell’art. 15, comma 7bis , d.lgs. n. 502/1992, precedente la novella portata dall’art. 20, comma 1, Legge n. 118/2022 che ha modificato i termini RAGIONE_SOCIALE questione interpretativa.
Si assume che, prima di quella novella, il carattere fiduciario RAGIONE_SOCIALE scelta del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE ASL circa l’aspirante cui conferire l’incarico di Direttore di Struttura Complessa non poteva essere, razionalmente, negata, dal momento che la scelta poteva cadere (dandone idonea motivazione) su un soggetto diverso da quello indicato dalla apposita Commissione di valutazione come astrattamente preferibile sulla base dei ‘curricula’ prodotti. Ogni tentativo di valorizzare il giudizio RAGIONE_SOCIALE Commissione attraverso l’attribuzione di punteggi a singoli candidati
incontrava, comunque, il limite RAGIONE_SOCIALE discrezionalità RAGIONE_SOCIALE scelta finale, su base fiduciaria del Direttore Generale.
Si argomenta che la novella introdotta con legge n. 118 cit. ha mutato radicalmente l’assetto giuridico, intervenendo su due punti focali RAGIONE_SOCIALE procedura di conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa stabilendo: 1) la valutazione comparativa svolta dalla Commissione sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio deve essere condotta ‘secondo criteri fissati preventivamente’ e redigendo una ‘graduatoria dei candidati’. 2) la scelta del Direttore Generale deve indefettibilmente cadere sul ‘candidato che ha conseguito il miglior punteggio …’.
Si rammentano, per confutarli alla luce RAGIONE_SOCIALE novella, i due baluardi a sostegno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario (espressi da Cass. SS.UU. 15.02.2023 n. 4773 e la sentenza Cons. RAGIONE_SOCIALE Sez. III, 19.07.2024 n. 653: il primo ‘baluardo’ sarebbe costituito dalla ‘struttura bifasica’ del procedimento di conferimento di incarico, per la quale la seconda fase, quella RAGIONE_SOCIALE nomina da parte del Direttore Generale, mantiene comunque natura gestionale, di negozio di diritto privato, a prescindere dalla discrezionalità del soggetto agente, con conseguente ricaduta RAGIONE_SOCIALE eventuali controversie nella giurisdizione del Giudice Ordinario; il secondo ‘baluardo’ sarebbe costituito dal carattere ‘interno’ del concorso all’incarico di Direttore di Struttura Complessa, essendo scontato che per assumere tale incarico occorra già essere dipendenti di RAGIONE_SOCIALE con una certa anzianità, laddove l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001 prevede che resti al giudice amministrativo la giurisdizione per le ‘controversie in materia di procedura concorsuale per l’assunzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni’, il che significherebbe ‘a contrario’ che appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di concorsi ‘interni’ di progressione di carriera di soggetti già dipendenti RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione.
Si evidenza la debolezza di detti argomenti, in qualche modo esterni alla questione vera RAGIONE_SOCIALE natura concorsuale RAGIONE_SOCIALE procedura, espressa dal
tridente costituito da: «punteggio specifico e preordinato», «formazione di una graduatoria», «diritto alla assunzione del primo in graduatoria».
Si espone che il primo dei due argomenti-baluardo a difesa RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario è obbiettivamente superato dall’obbligo del Direttore Generale di conferire l’incarico al soggetto risultante primo in graduatoria, il che non esclude il carattere negoziale, gestionale e privatistico del conferimento (esistono obblighi a trattare, perfettamente compatibili, in teoria giuridica, con la natura contrattuale dell’atto conseguente), ma rende questa seconda fase consequenziale e totalmente pregiudicata dalla prima imperniata sull’assegnazione dei punteggi e sull ‘ attribuzione del posto in graduatoria (fase propriamente ‘amministrativa’), e incongru a, ormai, la concentrazione RAGIONE_SOCIALE tutele per cui la giurisdizione apparteneva al giudice (ordinario) RAGIONE_SOCIALE fase discrezionale, privatistica e fiduciaria (all’uopo si richiama Cass. S ez. U. n. 4773/2023) rispetto alla quale la fase precedente, svolta davanti alla Commissione di valutazione, risultava essere ancillare e servente rispetto alla fase di scelta fiduciaria da parte del Direttore Generale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si rimarca che, ora, il rapporto tra fase servente e decisoria è rovesciato a causa RAGIONE_SOCIALE novella dell’art. 20 legge n. 118 cit. e quel concetto RAGIONE_SOCIALE concentrazione RAGIONE_SOCIALE tutele non supporta, ma al contrario di oppone al mantenimento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria.
Si confuta anche l’ulteriore argomento -baluardo richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8344/2024 che appare rivestire tutte le caratteristiche di consequenzialità giuridica e ragionevolezza per inaugurare un nuovo filone giurisprudenziale – con affermazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa -coerente con la chiara intenzione del legislatore RAGIONE_SOCIALE novella del 2022 di eliminare il potere di scelta fiduciaria del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE ASL.
Si mutua, dalla sentenza n.8344 cit. del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE la perdita di rilevanza del l’argomento (formalistico) per cui solo sui concorsi ‘esterni’ esisterebbe, per espressa previsione dell’art. 63, quarto comma, D.lgs n.
165/2001, la giurisdizione amministrativa, a fronte RAGIONE_SOCIALE constatazione che all’incarico di Direttore di Struttura Complessa di una RAGIONE_SOCIALE possano concorrere anche medici non dipendenti di quella RAGIONE_SOCIALE, ma di altre RAGIONE_SOCIALE e strutture mediche.
Vengono rammentate le teorie che hanno ispirato la c.d. ‘privatizzazione del pubblico impiego’, già ai tempi del d.lgs n. 29/1993 e lo schema che informa la previsione dell’art. 63 del d.lgs n . 165/2001: le procedure concorsuali che individuano i soggetti con cui si dovrà stipulare un ‘normale’ contratto di lavoro, retto dalle norme del lavoro privato, rientrano nella giurisdizione amministrativa (comma 6°), quelle successive alla assunzione, invece, nella giurisdizione ordinaria (comma 1°) osservando che tale scansione logica non può essere tradotta, sempre e comunque in una scansione anche temporale (prima dell’assunzione dopo dell’assunzione) perché anche in corso di rapporto negoziale, può aversi una vicenda negoziale che tuttavia -per la sua importanza -richiede una fase preventiva di evidenza pubblica, per la scelta obiettiva dei migliori tra i possibili aspiranti in base ad un confronto diretto e capillare, e quindi concorsuale, RAGIONE_SOCIALE loro abilità, esperienze, capacità già dimostrate, da quantificare con punteggi e rappresentare attraverso una graduatoria.
Infine, conclude il ricorrente, l’attribuzione dell’incarico direttivo a responsabile di una Unità Operativa Complessa, costituisce essa stessa una modifica negoziale del rapporto di lavoro, un accordo modificativo, ma per la sua importanza ben può essere preceduta da una vera e propria fase di evidenza pubblica, a garanzia RAGIONE_SOCIALE scelta dei migliori nel pubblico interesse, con il ripetersi pertanto, RAGIONE_SOCIALE stessa ‘ratio legis’ del quarto comma dell’art. 63 d.lgs. n. 165 cit. e la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE eadem ratio di tale ulteriore previsione, ora che la novella dell’art. 20 Legge n. 118 cit. ha reso obbligatoria la scelta dell’aspirante risultato primo nella graduatoria di merito, convince RAGIONE_SOCIALE prospettazione per cui per le controversie riguardanti la formazione di tale graduatoria debba sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
I principi ai quali improntare la regolazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione nella vicenda all’esame, e ai quali dare continuità, sono stati, da ultimo, affermati dal la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte, 20 febbraio 2026, n.3868, che, premessa la legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., su questioni attinenti alla giurisdizione, ha enunciato: « anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura RAGIONE_SOCIALE complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ».
Nella ricognizione RAGIONE_SOCIALE cornice normativa è bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che detta la normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e il regime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissando anche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.
Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.
Il primo precisa che ‘ le determinazioni per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE uffici e le misure inerenti alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito RAGIONE_SOCIALE uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ( … )’.
Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario ‘ tutte le controversie relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ‘.
A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) ‘ adotta, nei confronti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro ‘.
Al giudice amministrativo (comma 4) -per quanto qui rileva -‘( r ) estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni … ‘.
Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario, giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1 -bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che così recita: ‘ In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ‘.
Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15ter e 15septies .
L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1° gennaio 1993), prevedeva: ‘ La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli ‘ (comma 1).
Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al ‘ primo livello RAGIONE_SOCIALE dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico ‘, mentre il ‘ secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a
coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di direzione di cui all’articolo 17 ‘.
L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era ‘ effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti ‘, la quale predisponeva ‘ l’elenco RAGIONE_SOCIALE idonei previo colloquio e valutazione del “curriculum ” professionale RAGIONE_SOCIALE interessati’. Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era ‘ destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale ‘.
Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa in questa sede.
Di grande rilevanza è stata, invece, la novella contenuta nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: ‘ Fermo restando il principio dell’invarianza RAGIONE_SOCIALE spesa, la dirigenza RAGIONE_SOCIALE è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali ‘.
Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari ‘(a)ll’atto RAGIONE_SOCIALE prima assunzione ‘ e il comma 6 quelli ‘ dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa ‘, mentre il comma 5 regolava, per i primi e per i secondi, le verifiche di professionalità.
Il comma 7 prevedeva, quindi, che: ‘ Alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15 -ter, comma 2 ‘.
L’art. 15 -ter , comma 2, stabiliva, quindi, che: ‘ L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve (…)’.
Il successivo comma 3 regolava la revoca RAGIONE_SOCIALE incarichi e, quindi, il comma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto ad una struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103, primo comma, c.c.
Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art. 15 -ter , venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma, alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, con destinazione del dirigente ‘ ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione ‘ in base al CCNL, con contestuale indisponibilità di ‘ un posto di organico del relativo profilo ‘.
Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nella delibazione RAGIONE_SOCIALE presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. ‘decreto Balduzzi’), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge di conversione.
Il comma 7 non contemplava più l’inciso ‘ e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15 -ter, comma 2 ‘.
Il successivo comma 7bis riformulava l’ iter di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto, alle RAGIONE_SOCIALE il potere di disciplinarne ‘ i criteri e le procedure … previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi ‘.
I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano alla composizione RAGIONE_SOCIALE commissione (‘ direttore sanitario dell’azienda interessata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale …’), alle modalità RAGIONE_SOCIALE valutazione (sulla base del ‘ profilo professionale del dirigente da incaricare ‘, ‘ dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e RAGIONE_SOCIALE esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ‘), con predisposizione di ‘ una terna ‘ all’interno RAGIONE_SOCIALE quale il direttore generale ‘ individua il candidato da nominare ‘, dovendo ‘ motivare analiticamente la scelta ‘ ove intendesse nominare ‘ uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio ‘.
Il comma 7quinquies stabiliva poi: ‘ Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15 -septies ‘.
Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di ‘ conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento RAGIONE_SOCIALE dotazione organica RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE e del due per cento RAGIONE_SOCIALE dotazione organica complessiva RAGIONE_SOCIALE altri ruoli RAGIONE_SOCIALE dirigenza … ‘.
Infine, la novella recata dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge 5 agosto 2022, n. 118.
La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7bis dell’art. 15 e in particolare il profilo RAGIONE_SOCIALE nomina riservata al direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ‘ procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età’ .
Altra modifica ha riguardato l’esito RAGIONE_SOCIALE verifiche alla scadenza dell’incarico, per cui, a mente del comma 5, ‘ (d)egli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo RAGIONE_SOCIALE valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ‘.
Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a sua volta, che ‘(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli … ‘.
Il legislatore è, da ultimo, intervenuto nuovamente sul comma 7 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza, però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso a queste Sezioni Unite: trattasi, infatti, RAGIONE_SOCIALE previsione dell’intesa con la RAGIONE_SOCIALE ai fini del regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 400/1988 per disciplinare il ‘concorso pubblico per titoli ed esami’ per l’accesso alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE.
Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, la giurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo la riforma del 2012 e prima RAGIONE_SOCIALE novella del 2022, ha espresso, in ordine alla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura RAGIONE_SOCIALE complessa, un orientamento senz’altro
coeso nel senso dell’appartenenza RAGIONE_SOCIALE relativa cognizione al giudice ordinario.
Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass., S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n. 9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass., S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n. 27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014; C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n. 4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:
-nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Struttura complessa (artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale;
-tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale RAGIONE_SOCIALE ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
-ai sensi del comma 7bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva di competenza RAGIONE_SOCIALE commissione (‘composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo’) si svolge in base ad una ‘analisi comparativa’ su vari parametri ( curricula , titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di ‘una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti’ da presentare al direttore generale;
-questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale di Struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi “analiticamente”, ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio;
-la procedura complessivamente considerata non assume, dunque, carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis , come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7bis dell’art. 15) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati;
-conforta tale conclusione anche la previsione RAGIONE_SOCIALE lett. b) del citato comma 7bis , che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incarico del dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilito dall’RAGIONE_SOCIALE interessata, di procedere alla sostituzione “conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte RAGIONE_SOCIALE terna iniziale” e, dunque, non già necessariamente a quello che aveva conseguito il miglior punteggio;
-dunque, anche in costanza RAGIONE_SOCIALE disciplina riformata dal d.l. n. 158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto di carattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattere che assumono i provvedimenti adottati dalle RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in
coerenza con il carattere imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE stesse Aziende, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono;
-poiché, quindi, la fase RAGIONE_SOCIALE selezione rimessa alla commissione trova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata alla scelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmente non concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un carattere dominante rispetto all’intero percorso RAGIONE_SOCIALE selezione;
-di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione RAGIONE_SOCIALE tutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.
Dopo l’intervento novellatore del comma 7 -bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge n. 118/2022, non constano pronunce di questa Corte regolatrice RAGIONE_SOCIALE giurisdizione (fino alla recentissima Cass., Sez. Un., n. 3868/2026 cit. )
Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo e in essa -come, del resto, si è dato atto nei paragrafi che precedono -sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e il Consiglio di Stato.
Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermato esservi, in materia di conferimento di incarico di struttura RAGIONE_SOCIALE complessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n. 6534) e ciò per le seguenti ragioni:
-‘il criterio attributivo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione incentrato sulla natura RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudice titolare RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali’;
-ciò il legislatore ha inteso fare – in deroga al criterio generale secondo cui ‘sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai RAGIONE_SOCIALE di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni …’ (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63, secondo cui ‘restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni’. Di qui, la rilevanza decisiva, ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, sulla ‘questione RAGIONE_SOCIALE (eventuale) qualificazione concorsuale RAGIONE_SOCIALE procedura de qua ‘;
-la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta ‘secondo criteri fissati preventivamente’ e mettere capo ad una ‘graduatoria dei candidati’; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul ‘candidato che ha conseguito il miglior punteggio’;
-la novella del 2022 – configurando gli esiti RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE commissione in termini di vera e propria ‘graduatoria’ – ha spostato il baricentro RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva dalla fase RAGIONE_SOCIALE scelta, rimessa alla valutazione discrezionale ‘limitata’ del direttore generale, a quella RAGIONE_SOCIALE valutazione comparativa, di pertinenza RAGIONE_SOCIALE commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina;
-i ‘pur significativi cambiamenti di regime’ non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso RAGIONE_SOCIALE sua estraneità al modulo concorsuale ‘puro’ e RAGIONE_SOCIALE loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;
-anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie ‘prove selettive’, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno RAGIONE_SOCIALE
elementi da prendere in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALE graduatoria»;
-inoltre, e in via ‘dirimente’, «non è venuto meno il carattere ‘interno’ RAGIONE_SOCIALE selezione, presupponente il possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale – e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione -così come previsto dall’art. 15, comma 7 -bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE perimetrazione dei destinatari RAGIONE_SOCIALE selezione, che ‘la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare’»;
-un ‘tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE controversia alla giurisdizione ordinaria e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo’, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle ‘per l’assunzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni’, ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»;
-la norma attributiva RAGIONE_SOCIALE giurisdizione al G.O. RAGIONE_SOCIALE controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali ‘deve ritenersi ricognitiva RAGIONE_SOCIALE natura meramente gestionale dell’atto’ e la ‘sottostante e correlativa natura RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica dell’interessato’ è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come ‘interesse legittimo privato’;
-né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi ‘espressiva RAGIONE_SOCIALE valutazioni di ordine macroorganizzativo’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE Aziende Sanitarie, ‘anche gli atti di macro-organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno
natura privatistica, in ragione RAGIONE_SOCIALE chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3′.
Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di RAGIONE_SOCIALE più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso e ritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025, n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).
56. Questi gli argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata:
-nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali di assunzione non sono soltanto quelle ‘preordinate alla costituzione ex novo dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso’;
-«la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i ‘vincitori’, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;
-‘nella fattispecie’ disciplinata dall’art. 15, comma 7 -bis , del d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 118/2022 – sussistono i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, ‘poiché la procedura selettiva è stata indetta con l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazione comparativa dei candidati, culminando nella compilazione di una graduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore’; d ) il ‘conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, ha
rappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento di valutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentemente trovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al conferimento ed alla revoca RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali’;
-difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato la disciplina previgente, privando il direttore generale RAGIONE_SOCIALE discrezionalità nella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto il miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente cadere sul ‘candidato che ha conseguito il miglior punteggio’;
-l’imposizione RAGIONE_SOCIALE fissazione preventiva dei criteri di valutazione, RAGIONE_SOCIALE formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e RAGIONE_SOCIALE redazione di una vera e propria ‘graduatoria’, vincolante anche per il direttore generale, hanno ‘consacrato il carattere concorsuale RAGIONE_SOCIALE procedura’ e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale e quello ‘privatistico’ e successivo attinente al conferimento dell’incarico»;
-pertanto, con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE n. 118/2022, è ‘definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione RAGIONE_SOCIALE tutele che -in ragione RAGIONE_SOCIALE natura dominante dell’ultimo segmento RAGIONE_SOCIALE procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario -consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario’;
-infine, ‘alla procedura di selezione oggetto di causa’, non può essere attribuito ‘carattere interno’, in quanto presupponente il possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7 -bis , lett. b ), del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude la partecipazione di soggetti ‘esterni’ … e non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da RAGIONE_SOCIALE lavorativi cessati’;
-pertanto, l’incarico ‘rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario’, ai sensi dell’art. 5 del d.P .R. n. 484/1997, «sicché esso –
traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, RAGIONE_SOCIALE competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) – rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una ‘progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza’ ovvero l’acquisizione di uno ‘status’ professionale nuovo e più elevato».
Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidente anche il rilievo assunto, ai fini RAGIONE_SOCIALE delibazione RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione, RAGIONE_SOCIALE componente fattuale RAGIONE_SOCIALE vicenda portata alla cognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sul momento interpretativo concernente la disciplina complessivamente implicata.
Ebbene, la soluzione per cui « anche in base alla disciplina dettata dal comma 7bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura RAGIONE_SOCIALE complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 » si fonda sui seguenti passaggi argomentativi
Alla luce di consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520 del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, ‘ignota al diritto privato’, fra l’acquisto RAGIONE_SOCIALE qualifica di dirigente ed il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale.
Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempo indeterminato, si costituisce all’esito del superamento RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi, l’incarico temporaneo in quanto, a seguito RAGIONE_SOCIALE contrattualizzazione, ‘la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di
una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale’ (Cass. n. 30228/2019).
Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendo anch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE, che implica lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all’esito RAGIONE_SOCIALE quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502/1992 (oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).
Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE ‘mediante concorso pubblico per titoli ed esami’ e, quindi, l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE ‘incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484′.
E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è stato emanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che la dirigenza del ruolo sanitario fosse ‘articolata in due livelli’ (comma 1); con la riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza RAGIONE_SOCIALE è stata articolata -e lo è tuttora -‘in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali’ (art. 15, comma 1, in vigore a partire dal 31 luglio 1999).
Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenziale sanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato, a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.
Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997 distingue tra incarico di ‘direzione RAGIONE_SOCIALE aziendale’ (art. 1) e ‘secondo livello dirigenziale’ (segnatamente: artt. 3 -6).
L’art. 1 citato prevede che l”incarico di direzione RAGIONE_SOCIALE aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-RAGIONE_SOCIALE in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica’.
Il ‘secondo livello dirigenziale’ è regolato dal Capo II dello stesso d.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia in possesso RAGIONE_SOCIALE ‘condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni’ (art. 3).
Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 – come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 – è ( recte : ‘era’, secondo quanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al ‘primo livello RAGIONE_SOCIALE dirigenza del ruolo sanitario’, ciò che sempre a mente dello stesso comma 3 -avviene ‘attraverso concorso pubblico’; donde, la possibilità di ‘attribuzione dell’incarico’ previa selezione da parte di apposita commissione.
In altri termini, condizione ‘minima’ per l’accesso al secondo livello dirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramite pubblico concorso. Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 del medesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la ‘anzianità di servizio di sette anni’.
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incarico di direzione presupponesse la ‘qualifica’ di dirigente sanitario e venisse conferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con la conseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiego ormai contrattualizzato.
In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento a conferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermare che esso
‘costituisce la posizione apicale RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE‘, potendo aspirarvi ‘solo i dirigenti del RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale’, trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di ‘dirigente sanitario’ viene conferito e si svolge all’interno del rapporto d’impiego del personale sanitario».
In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novella del 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare -come detto, rimasta immutata -, essere interpretato in contrasto con la fonte superiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che non prevede più un duplice livello di dirigenza RAGIONE_SOCIALE.
L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 7quinquies dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i ‘contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15 -septies ‘ per il conferimento dell’incarico di struttura complessa.
I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 -septies (disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo) di conferimento di ‘per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico’, entro un certo limite RAGIONE_SOCIALE stessa ‘dotazione organica RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE‘, con personale laureato che abbia ‘svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza’.
Il citato comma 7quinquies esclude, quindi, che l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al di fuori
dell’appartenenza al ruolo RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE, con contratto ad hoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, il primo passaggio argomentativo che sorregge la soluzione interpretativa di cui all’enunciato principio di diritto è che il conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi di direzione di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l”assunzione’ o ‘reclutamento’ di dipendenti pubblici, giacché comporta soltanto l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE ‘funzione dirigenziale’, ossia di un incarico temporaneo (art. 15 -ter , comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6), rinnovabile alla scadenza (art. 15ter , comma 2) e revocabile (art. 15ter , comma 3).
Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico, rimessa ad apposita commissione, sia ‘aperta’ anche a sanitari che non siano dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ha bandita, posto che, in base all’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza RAGIONE_SOCIALE fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è -come detto l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo ‘unico’ RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE, che, in tale (ossia ‘unico’), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione.
Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso per l’accesso ‘all’impiego pubblico’ nella specie, al ruolo RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE -non esaurisce di per sé il tema del carattere concorsuale RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva di cui al comma 7bis dell’art. 15.
Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamento RAGIONE_SOCIALE soluzione ermeneutica adottata.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le ‘prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore’ (tra le molte: Cass.,
S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass., S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n. 26270/2016).
In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanzi precisato, non rileva il profilo del carattere concorsuale RAGIONE_SOCIALE partecipazione RAGIONE_SOCIALE ‘esterni’), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).
Ciò premesso, va ribadito e precisato -alla stregua del consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass. n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) – che, nell’assetto delineato dal d.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, ‘la riforma RAGIONE_SOCIALE dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione RAGIONE_SOCIALE dirigenza intesa come status , quale momento di sviluppo RAGIONE_SOCIALE carriera dei funzionari pubblici, a una concezione RAGIONE_SOCIALE stessa dirigenza di tipo funzionale’.
Sicché, ‘proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale’.
Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.
Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n. 8674/2018).
In particolare, poi, quanto alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE, ‘collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali’ (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribadita dall’art. 15 -ter , comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999.
Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anche di struttura complessa, all’esito RAGIONE_SOCIALE verifiche annuali sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALE relativa attività, possa essere confermato ‘nell’incarico’ o ottenere il ‘conferimento di altro incarico di pari rilievo’, salva l’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazione negativa, consente all’RAGIONE_SOCIALE, per la sola ipotesi di revoca dell’incarico alla scadenza, di conferire al medesimo dirigente ‘un altro incarico, anche di valore economico inferiore’, con ciò potendo essere anche incarico non di ‘pari rilievo’ di quello precedentemente conferito.
Dunque, la morfologia del ruolo unico RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE, nel confermare i tratti peculiari e propri RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all’art. 15, comma 7 -bis , del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale
qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di ‘assunzione di personale’, ma anche nella sua dimensione, ‘interna’, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macroorganizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE stesse Aziende Sanitarie, che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).
E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quella affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui ‘il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto RAGIONE_SOCIALE specialità del rapporto e RAGIONE_SOCIALE esigenze del perseguimento RAGIONE_SOCIALE interessi generali, le posizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE anzidetti dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)’.
Sicché, come posto in risalto da una parte RAGIONE_SOCIALE dottrina, nel caso in esame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potere amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione -per l’appunto, il citato art. 5, comma 2 – che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi, peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, ma anche alle determinazioni per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE uffici e, in
particolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito RAGIONE_SOCIALE uffici.
Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel conferimento dell’incarico di direzione RAGIONE_SOCIALE di struttura complessa, non determina come effetto l’attrazione RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva nell’ambito di quelle del concorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrae il pubblico impiego privatizzato.
In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione RAGIONE_SOCIALE nomina del dirigentecandidato che, all’esito RAGIONE_SOCIALE valutazione comparativa, è risultato al primo posto RAGIONE_SOCIALE graduatoria, trova giustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare la verifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).
E proprio nell’ottica RAGIONE_SOCIALE vincolatività RAGIONE_SOCIALE scelta del dirigente generale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si traduce nell’atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo -viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare ‘tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati’.
A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno del carattere fiduciario dell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi RAGIONE_SOCIALE procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio
In conclusione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Civili, il 16 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME